LEGGE 20 gennaio 1994, n. 48
Disposizioni in materia di cognome aggiunto per affiliazione ex articolo 408 del codice civile (abrogato).(GU n.19 del 25-1-1994)
Vigente al: 9-2-1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. I figli legittimi e i figli naturali riconosciuti, al cognome dei quali fu aggiunto quello dell'affiliante ai sensi dell'articolo 408, secondo comma, del codice civile, abrogato dall'articolo 77 della legge 4 maggio 1983, n. 184, possono dismettere il cognome aggiunto e tornare all'originario cognome di famiglia presentando domanda al procuratore generale presso la corte di appello nella cui giurisdizione e' situato l'ufficio dello stato civile dove trovasi l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Per i discendenti di minore eta' dell'affiliato la dismissione del cognome aggiunto consegue all'accoglimento della domanda sottoscritta dai genitori esercitanti la potesta'. Per i discendenti di maggiore eta' dell'affiliato la dismissione del cognome aggiunto puo' essere domandata da essi stessi anche nel medesimo atto contenente la domanda dell'affiliato. 2. Il procuratore generale, acquisita copia dell'atto di affiliazione, dell'atto integrale di nascita e di ogni altra idonea documentazione anagrafica, provvede con decreto senza ulteriori formalita'. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 20 gennaio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: CONSO