LEGGE 20 gennaio 1994, n. 49
Abrogazione delle norme che prevedono gli autorizzati temporanei all'esercizio del notariato.(GU n.19 del 25-1-1994)
Vigente al: 26-1-1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' abrogato. 2. Il primo comma dell'articolo 93 del regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e' abrogato. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio notarile, adottati ai sensi dell'articolo 6 della citata legge n. 89 del 1913, debbono essere revocati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 20 gennaio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: CONSO