LEGGE 20 gennaio 1994, n. 49 

  Abrogazione  delle  norme  che prevedono gli autorizzati temporanei
all'esercizio del notariato.
(GU n.19 del 25-1-1994)
 
 Vigente al: 26-1-1994  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. L'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' abrogato.
  2.  Il  primo  comma dell'articolo 93 del regolamento approvato con
regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e' abrogato.
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. I provvedimenti di autorizzazione  all'esercizio  notarile,
adottati  ai sensi dell'articolo 6 della citata legge n. 89 del 1913,
debbono essere revocati entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 20 gennaio 1994
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: CONSO