DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1994, n. 189 

  Regolamento concernente integrazione dell'art. 4  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 28 marzo 1986, n. 157, recante norme di
attuazione della legge istitutiva del C.O.N.I.
(GU n.68 del 23-3-1994)
 
 Vigente al: 7-4-1994  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista  la  legge  16  febbraio   1942,   n.   426,   e   successive
modificazioni,  concernente  costituzione  e ordinamento del Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI);
  Visto il decreto-legge 2 febbraio 1994,  n.  80,  recante  riordino
delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n.
157, recante nuove norme di attuazione della citata legge 16 febbraio
1942, n. 426;
  Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
  Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 138;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Ritenuta la necessita' di modificare ed integrare le vigenti  norme
di   attuazione,   al   fine   di   rispondere   all'esigenza  di  un
riconoscimento formale nei confronti di coloro  che  abbiano  onorato
gli ideali olimpici e sportivi;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 23 dicembre 1993;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 febbraio 1994;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con il Ministro del tesoro;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28  marzo
1986, n. 157, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "4-bis. Il consiglio nazionale puo' nominare un presidente onorario
e  due  membri  onorari  del  CONI,  scelti  tra  coloro  che si sono
particolarmente distinti nel mondo dello sport e tenendo anche  conto
dei  criteri  e  delle modalita' determinati dal consiglio stesso, in
armonia con le  disposizioni  del  Comitato  internazionale  olimpico
(C.I.O.)  sulla composizione dei Comitati nazionali olimpici, i quali
partecipano alle riunioni del consiglio nazionale  senza  diritto  di
voto.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 22 febbraio 1994
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: CONSO
 Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1994
  Atti di Governo, registro n. 90, foglio n. 15