DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1994, n. 189
Regolamento concernente integrazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157, recante norme di attuazione della legge istitutiva del C.O.N.I.(GU n.68 del 23-3-1994)
Vigente al: 7-4-1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni, concernente costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI); Visto il decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157, recante nuove norme di attuazione della citata legge 16 febbraio 1942, n. 426; Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70; Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 138; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ritenuta la necessita' di modificare ed integrare le vigenti norme di attuazione, al fine di rispondere all'esigenza di un riconoscimento formale nei confronti di coloro che abbiano onorato gli ideali olimpici e sportivi; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. Il consiglio nazionale puo' nominare un presidente onorario e due membri onorari del CONI, scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti nel mondo dello sport e tenendo anche conto dei criteri e delle modalita' determinati dal consiglio stesso, in armonia con le disposizioni del Comitato internazionale olimpico (C.I.O.) sulla composizione dei Comitati nazionali olimpici, i quali partecipano alle riunioni del consiglio nazionale senza diritto di voto.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 febbraio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1994 Atti di Governo, registro n. 90, foglio n. 15