MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 6 aprile 1994, n. 288 

  Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo
1965  concernente  la disciplina degli additivi alimentari consentiti
nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.
(GU n.111 del 14-5-1994)
 
 Vigente al: 29-5-1994  
 

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  decreto  ministeriale  31  marzo  1965,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 101 del 22 aprile
1965, concernente la disciplina degli additivi alimentari  consentiti
nella  preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari,
modificato da ultimo  con  il  decreto  14  febbraio  1994,  n.  225,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 5 aprile 1994;
  Considerato  che  il  31  dicembre  1992  e' scaduta la proroga per
l'impiego del lisozima nei formaggi grana padano, asiago  e  montasio
concessa con il decreto ministeriale 31 dicembre 1988;
  Ritenuto,  nelle  more dell'armonizzazione delle legislazioni degli
Stati  membri  in  materia,  di  prorogare  l'autorizzazione  di  che
trattasi;
  Vista  la  relazione  della  Direzione  generale per l'igiene degli
alimenti e per la nutrizione in data 4 gennaio 1993;
  Sentito il Consiglio superiore di sanita';
  Visti gli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile  1962,
n. 283;
  Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale
del 23 dicembre 1993;
  Ritenuto di dover applicare la clausola di mutuo riconoscimento, ai
sensi  degli  articoli  11  e  12 della legge 28 luglio 1993, n. 300,
anche ai formaggi originari dei Paesi EFTA che sono parti  contraenti
dell'accordo sullo spazio economico europeo;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'art. 17, punto 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Le disposizioni di cui al decreto ministeriale  1  agosto  1983,
prorogate  da  ultimo  con  il decreto ministeriale 31 dicembre 1988,
riguardanti l'impiego  del  lisozima  nei  formaggi  "Grana  padano",
"Asiago"  e "Montasio", valgono fino al recepimento, nell'ordinamento
nazionale, di apposite disposizioni della Comunita' europea.
  2. Le limitazioni  di  impiego  del  lisozima  di  cui  al  decreto
ministeriale  1  agosto  1983,  prorogato  da  ultimo  con il decreto
ministeriale  31  dicembre  1988,  non  si  applicano   ai   formaggi
legalmente  prodotti  e/o  commercializzati  in  un altro Stato della
Comunita'  europea  ed  a  quelli  originari  dei  Paesi   contraenti
dell'accordo sullo spazio economico europeo.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 6 aprile 1994
                                              Il Ministro: GARAVAGLIA
Visto, il Guardasigilli: CONSO
 Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1994
  Registro n. 1 Sanita', foglio n. 35
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            - Il testo  dell'art.  5,  lettera  g),  della  legge  n.
          283/1962 e' il seguente:
             "E'  vietato  impiegare nella preparazione di alimenti o
          bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come
          mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il
          consumo, sostanze alimentari:
             a) - f) (omissis);
              g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura
          non autorizzati con decreto del Ministro per la sanita'  o,
          nel  caso  che  siano autorizzati, senza l'osservanza delle
          norme  prescritte  per  il  loro  impiego.  I  decreti   di
          autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali".
             - Il testo dell'art. 22 della medesima legge n. 283/1962
          e' il seguente:
             "Art.  22.  - Il Ministro per la sanita', entro sei mesi
          dalla  pubblicazione  della  presente  legge,  sentito   il
          Consiglio   superiore  di  sanita',  pubblichera'  con  suo
          decreto, l'elenco degli additivi chimici  consentiti  nella
          preparazione   e   per   la  conservazione  delle  sostanze
          alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le
          loro  caratteristiche  chimico-fisiche,  i   requisiti   di
          purezza,  i  metodi  di  dosaggio  negli  alimenti,  i casi
          d'impiego e le dosi massime d'uso degli stessi.
             Entro un anno il Ministro per  la  sanita'  pubblichera'
          l'elenco  dei  metodi  ufficiali  d'analisi  delle sostanze
          alimentari.
             Il Ministro per la sanita' e' autorizzato  a  provvedere
          con    successivi    decreti    ai    periodici   necessari
          aggiornamenti".
             -  Il  comma  3  della  legge  n.  400/1988  (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con   decreto
          ministeriale  possono  essere  adottati  regolamenti  nelle
          materie  di  competenza  del  Ministro   o   di   autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             -  Il  testo  degli  articoli  11  e  12  della legge n.
          300/1993 e' il seguente:
             "Art. 11. - Sono vietate  fra  le  Parti  contraenti  le
          restrizioni    quantitative    all'importazione,    nonche'
          qualsiasi misura di effetto equivalente".
             "Art. 12. - Sono vietate  fra  le  Parti  contraenti  le
          restrizioni    quantitative    all'esportazione,    nonche'
          qualsiasi misura di effetto equivalente".
             - I decreti ministeriali che hanno aggiornato il decreto
          ministeriale 31 marzo 1965,  prima  del  presente  decreto,
          sono di seguito elencati:
              19  febbraio  1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 72 del 23 marzo 1966;
              28 luglio 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          204 del 16 agosto 1967;
              20  febbraio  1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 89 del 5 aprile 1968;
              14 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          173 del 10 luglio 1968;
              12  febbraio  1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 95 del 14 aprile 1969;
              10 luglio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          184 del 23 luglio 1969;
              12  agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          220 del 29 agosto 1969;
              15 dicembre 1970, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 6 del 9 gennaio 1971;
              3  maggio  1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          132 del 26 maggio 1971;
              30 luglio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          229 del'11 settembre 1971;
              9  maggio  1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          135 del 25 maggio 1972;
              1 luglio 1972, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          186 del 19 luglio 1972;
             31  ottobre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          300 del 18 novembre 1972;
              22 giugno 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          194 del 28 luglio 1973;
              29  dicembre  1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 13 del 15 gennaio 1974;
              6 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88
          del 3 aprile 1974;
              6 dicembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          342 del 30 dicembre 1975;
              31 marzo 1976, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          117 del 5 maggio 1976;
              15  luglio  1976,  pubblicato nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 agosto 1976;
              30  dicembre  1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 3 del 5 gennaio 1977;
              18 maggio 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          157 dell'8 giugno 1978;
              28  luglio 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          231 del 19 agosto 1978;
              20 ottobre 1978, pubblicato nel  supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 337 del 2 dicembre 1978;
              16 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          21 del 22 gennaio 1979;
              7  marzo  1980,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          114 del 28 maggio 1980;
              21 gennaio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          38 del 9 febbraio 1981;
              14 ottobre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          299 del 30 ottobre 1981;
              14 aprile 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          120 del 4 maggio 1983;
              1  agosto  1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          228 del 20 agosto 1983;
              29 novembre 1983, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 331 del 2 dicembre 1983;
              13  luglio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          203 del 25 luglio 1984;
              20 febbraio 1985, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 57 del 7 marzo 1985;
              7 febbraio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          45 del 24 febbraio 1986;
              18  settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 231 del 4 ottobre 1986;
              12 agosto  1987,  n.  396,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.  229 del 1 ottobre 1987;
              31  dicembre  1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 4 del 5 gennaio 1989;
              24 luglio  1990,  n.  252,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.  204 del 1 settembre 1990;
              6  novembre  1992,  n.  525,  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 6 del 6 gennaio 1993;
              2  agosto  1993,  n.  582,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 1994;
              14  febbraio  1994,  n.  225, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n.  78 del 5 aprile 1994.