DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 maggio 1994, n. 412 

  Regolamento per il riordino delle competenze e  dell'organizzazione
del  Dipartimento per gli affari sociali nell'ambito della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
(GU n.149 del 28-6-1994)
 
 Vigente al: 13-7-1994  
 

                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
  Visti gli articoli 17 e 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39; 
  Visti gli articoli 1 e 127 del testo unico delle leggi  in  materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,  prevenzione,
cura  e  rabilitazione  dei  relativi  stati  di   tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309; 
  Vista la legge 27  maggio  1991,  n.  176,  recante:  "Ratifica  ed
esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo"; 
  Vista la legge 22 novembre 1990, n. 354, recante: 
"Istituzione  della  commissione  di  indagine   sulla   poverta'   e
sull'emarginazione"; 
  Vista la legge 19 luglio 1991, n. 216, recante:  "Primi  interventi
in  favore  dei  minori  soggetti  a  rischio  di  coinvolgimento  in
attivita' criminose"; 
  Visto l'art. 12 della  legge  11  agosto  1991,  n.  266,  recante:
"Legge-quadro sul volontariato"; 
  Visto l'art. 41 della legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  recante:
"Legge-quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale e  i  diritti
delle persone handicappate"; 
  Visto il decreto-legge 24 luglio  1992,  n.  350,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  24  settembre  1992,  n.  390,  recante:
"Interventi straordinari  di  carattere  umanitario  a  favore  degli
sfollati delle Repubbliche sorte dai territori della ex Jugoslavia"; 
  Visto il decreto legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  recante:
"Razionalizzazione    dell'organizzazione    delle    amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; 
  Visto il  proprio  decreto  13  febbraio  1990,  n.  109,  recante:
"Regolamento   concernente   istituzione   ed   organizzazione    del
Dipartimento per gli affari sociali nell'ambito della Presidenza  del
Consiglio dei Ministri",  come  modificato  dal  proprio  decreto  13
dicembre 1991, n.  444,  recante:  "Regolamento  recante  adeguamento
delle competenze  e  dell'organizzazione  del  Dipartimento  per  gli
affari  sociali  nell'ambito  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
Ministri"; 
  Considerata  l'opportunita'  di   integrare   le   competenze   del
Dipartimento  per  gli  affari  sociali  con  le  nuove  attribuzioni
derivanti dalla legge; 
  Considerato   altresi'   che   le   attivita'   del    Dipartimento
corrispondono a  funzioni  attribuite  al  Ministro  per  gli  affari
sociali dalla legge e per delega del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 28 aprile 1994; 
  D'intesa con il Ministro per gli affari sociali; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri 13 febbraio 1990, n. 109, come  modificato  dal  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 1991,  n.  444,
sono sostituiti dai seguenti: 
  "Art.  2  (Competenze).  -  1.  Il   Dipartimento   provvede   agli
adempimenti finalizzati ad assicurare l'applicazione  delle  seguenti
leggi, per quanto attiene alle competenze attribuite al Ministro  per
gli affari sociali: 
    a) legge 19 luglio 1991, n. 216, recante:  'Primi  interventi  in
favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento  in  attivita'
criminose'; 
    b) legge 11 agosto  1991,  n.  266,  recante:  'Legge-quadro  sul
volontariato'; 
    c) legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  recante:  'Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate'. 
   2. Il Dipartimento provvede, altresi',  ai  seguenti  adempimenti,
relativi alle materie  delegate  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri al Ministro per gli affari sociali, riguardanti: 
    a) il coordinamento delle iniziative conoscitive, di proposizione
e di  elaborazione  progettuale  inerenti  le  problematiche  sociali
emergenti, con particolare  riferimento  alle  azioni  finalizzate  a
contrastare le nuove poverta' e l'emarginazione; 
    b) l'adozione delle necessarie iniziative legislative  e  sociali
in materia di politiche in favore  della  famiglia  coordinando,  sul
piano generale, le attivita' di amministrazioni statali  e  di  altri
enti pubblici; 
    c) il  coordinamento  delle  iniziative  necessarie  alla  tutela
dell'infanzia, in particolare  tramite  la  verifica  dell'attuazione
della  'dichiarazione  mondiale  dell'ONU  sulla  sopravvivenza,   la
protezione e lo  sviluppo  dell'infanzia',  nonche'  della  legge  27
maggio 1991, n. 176, la creazione di un  osservatorio  nazionale  sui
problemi dei minori e la elaborazione di una proposta di uno  statuto
dei diritti del minore; 
    d) la definizione di  nuove  politiche  di  intervento  a  favore
dell'adolescenza e dei  giovani,  finalizzate  alla  prevenzione  del
disagio e della devianza, coordinando  in  tal  senso  le  iniziative
delle amministrazioni statali e gli altri enti pubblici; 
    e) il coordinamento delle politiche e delle azioni a favore della
terza eta'; 
    f) l'informazione, gli  studi  e  le  iniziative  in  materia  di
associazionismo   sociale    anche    mediante    il    coordinamento
dell'attivita' di amministrazioni statali, locali ed enti pubblici; 
    g)  il  coordinamento  delle  iniziative  di  amministrazioni  ed
istituzioni competenti volte all'impiego degli obiettori di coscienza
nell'ambito  dei  servizi  sociali  anche  in  coordinamento  con  le
organizzazioni di volontariato; 
    h) l'attivita' di  segreteria  per  la  commissione  per  l'esame
istruttorio dei progetti da finanziare  con  il  Fondo  nazionale  di
intervento per la lotta alla  droga;  l'attivita'  di  documentazione
relativa  ai  progetti,  l'attuazione  delle  deliberazioni  ad  essi
relative nonche' la gestione del Fondo e delle attivita' connesse; 
    i)  l'informazione  sulle  forme  di   tossicodipendenza   e   il
coordinamento delle relazioni con le strutture pubbliche operanti per
la  prevenzione,  il  recupero  e  il   reinserimento   sociale   dei
tossicodipendenti, con  le  comunita'  terapeutiche  e  i  centri  di
accoglienza; 
    l)  il  coordinamento  delle  iniziative  in  materia  di   asilo
politico, ingresso, soggiorno in Italia dei cittadini extracomunitari
nonche' degli interventi straordinari a carattere umanitario a favore
degli sfollati delle Repubbliche della ex Jugoslavia; il promovimento
di attivita' conoscitive sul fenomeno dell'immigrazione in  Italia  e
negli altri  Paesi  europei  e  la  partecipazione  con  funzioni  di
supporto   a   commissioni   di   studio   su    aspetti    normativi
dell'immigrazione; 
    m)  la  definizione  di  meccanismi  di  controllo   e   verifica
finalizzati ad assicurare i diritti dei cittadini tramite l'effettiva
erogazione dai servizi sociali; 
    n) lo studio e l'elaborazione di progetti-pilota nel campo  delle
politiche del benessere sociale,  l'informazione  sullo  stato  delle
iniziative relative alle politiche sociali, ai criteri di spesa e  ai
relativi strumenti di intervento, anche mediante la  costituzione  di
una banca dati di intesa con l'ISTAT, con le modalita' e le procedure
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12  febbraio  1993,
n. 39; 
    o) la predisposizione delle relazioni al Parlamento, ove previste
e l'organizzazione degli  anni  europei  e/o  internazionali  indetti
nelle tematiche rientranti nella  competenza  del  Ministro  per  gli
affari sociali; 
    p) il coordinamento delle iniziative legislative e amministrative
per la  tutela  dei  consumatori,  d'intesa  con  le  amministrazioni
pubbliche centrali e territoriali competenti nei singoli  settori  di
attivita'; 
    q) i rapporti con le amministrazioni statali, regionali,  locali,
nonche' con gli organismi operanti, nelle materie  di  interesse  del
Dipartimento, in Italia e  all'estero  con  particolare  riguardo  ai
programmi della Unione europea, alla  Organizzazione  mondiale  delle
Nazioni Unite, al Consiglio d'Europa  e  all'OCSE  d'intesa  con  gli
altri Ministeri interessati e fatte salve comunque le  competenze  di
ordine generale del Ministero degli affari esteri. 
   3. Il Dipartimento provvede inoltre a quanto attiene  agli  affari
generali  e  ai  compiti  strumentali  all'esercizio  di  ogni  altra
funzione attribuita dalla legge o delegata al Ministro per gli affari
sociali nonche' all'attivita' di organi collegiali operanti presso il
Dipartimento stesso; alle relazioni con il  pubblico  e  a  tutte  le
informazioni richieste dall'utenza relative agli atti ed  allo  stato
dei procedimenti nonche' agli altri adempimenti di  cui  all'art.  12
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29;  alle  informazioni,
assistenza e indirizzo nel campo della prevenzione,  del  recupero  e
della riabilitazione; all'organizzazione e alle attivita' strumentali
al funzionamento del Dipartimento nonche', con il  coordinamento  del
segretario generale, agli affari relativi a personale, beni e servizi
per il funzionamento del Dipartimento, agli  adempimenti  in  materia
contabile  e  finanziaria  attribuiti  al  Ministro  per  gli  affari
sociali. 
  Art. 3 (Organizzazione). - 1. Il Dipartimento comprende i  seguenti
uffici: 
   Ufficio  I:  Affari  generali  amministrativi  e  del   personale.
Relazioni con il pubblico; 
   Ufficio II: Tematiche familiari e sociali; 
   Ufficio III: Volontariato, associazionismo sociale 
(ed obiettori di coscienza); 
   Ufficio  IV:  Coordinamento  delle  attivita'  di  prevenzione   e
recupero delle tossicodipendenze; 
   Ufficio V: Immigrazione. 
   2. L'Ufficio I - Affari generali, amministrativi e del  personale.
Relazioni con il pubblico, provvede agli adempimenti di cui  all'art.
2, comma 3, e si articola nei seguenti servizi: 
    a) Servizio affari amministrativi, contabili e finanziari; 
    b) Servizio affari generali e del personale; 
    c) Sportello per il cittadino e relazioni con il pubblico. 
   3. L'Ufficio II - Tematiche familiari  e  sociali,  provvede  agli
adempimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e c)  e  comma  2,
lettere a), b), c), d), e), m), n), o), p) e q)  e  si  articola  nei
seguenti servizi: 
    a) Servizio famiglia; 
    b) Servizio minori; 
    c) Servizio disabili; 
    d) Servizio anziani. 
   4. L'Ufficio III - Volontariato, associazionismo ed  obiettori  di
coscienza, provvede agli adempimenti di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera b) e comma 2, lettere f) e g)  e  si  articola  nei  seguenti
servizi: 
    a) Servizio per il volontariato ed associazionismo sociale; 
    b) Servizio obiettori di coscienza. 
   5. Ufficio IV - Coordinamento delle  attivita'  di  prevenzione  e
recupero delle tossicodipendenze, provvede agli  adempimenti  di  cui
all'art. 2, comma 2, lettere h) e  i)  e  si  articola  nei  seguenti
servizi: 
    a) Servizio prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; 
    b) Servizio istruzione e gestione progetti; 
    c) Segreteria commissione istruttoria; 
    d) Nucleo operativo. 
   6. Ufficio V - Immigrazione,  provvede  agli  adempimenti  di  cui
all'art. 2, comma 2, lettera l) e si articola nei seguenti servizi: 
    a) Servizio delle politiche di immigrazione; 
    b) Servizio di pianificazione e  gestione  degli  interventi  per
l'immigrazione e l'emergenza. 
  Art. 4 (Uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro  per  gli
affari sociali). - 1. Oltre agli uffici di cui al precedente art.  3,
operano nell'ambito  del  Dipartimento  e  sono  posti  alle  dirette
dipendenze funzionali del Ministro per  gli  affari  sociali  e  sono
costituiti presso il Gabinetto del Ministro: 
    a) l'Ufficio studi e legislazione; 
    b) l'Ufficio stampa; 
    c) l'Ufficio del cerimoniale; 
    d) i comitati e le commissioni eventualmente costituiti per legge
o decreto. 
   2. L'Ufficio studi e legislazione provvede, nelle materie delegate
al  Ministro  stesso,  ai  seguenti  compiti:   predisposizione   dei
provvedimenti normativi di competenza del  Ministro  per  gli  affari
sociali; concertazione sui provvedimenti normativi di competenza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri e di altri Ministri; consulenza
giuridica;  esame  della  legislazione  regionale  da  sottoporre  al
Consiglio  dei  Ministri;  adempimenti  relativi  all'attivita'   del
Ministro in Parlamento; rapporti  con  le  commissioni  parlamentari.
L'ufficio  provvede  altresi'  alla  raccolta  di  testi   giuridici,
periodici, riviste e  ogni  altra  documentazione  utile  a  fini  di
consultazione nelle materie di interesse del Dipartimento. 
  3. All'Ufficio studi e  legislazione  e'  preposto  il  consigliere
giuridico designato con proprio decreto dal Ministro per  gli  affari
sociali. Detto ufficio opera in collegamento con  l'Ufficio  centrale
per il coordinamento  dell'iniziativa  legislativa  e  dell'attivita'
normativa del Governo e con gli uffici  e  servizi  del  Dipartimento
che, su richiesta del  consigliere  giuridico  preposto  all'ufficio,
provvedono agli adempimenti istruttori  e  a  quelli  strumentali  al
funzionamento dell'ufficio stesso". 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 9 maggio 1994 
                                                Il Presidente: CIAMPI 
Visto, il Guardasigilli: BIONDI 
  Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1994 
  Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 24