REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994, n. 5 

  Apposizioni di termini alla legge regionale 11  dicembre  1984,  n.
52.
(GU n.23 del 11-6-1994)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   1. Le agenzie di viaggi e turismo - gia' classificate di cat. A, B
e  C  ai sensi dell'abrogata normativa statale - che non hanno ancora
conseguito la autorizzazione regionale di cui all'art. 4 della  legge
regionale 11 dicembre 1984, n. 52, devono adeguarsi, entro il termine
perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  alle  disposizioni  di  cui  agli  artt. 5, 6 e 7 della legge
regionale 11 dicembre 1984, n. 52, pena la decadenza della licenza in
possesso.
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della regione Puglia.
    Bari, 4 febbraio 1994
 
                               SAVINO