Apposizioni di termini alla legge regionale 11 dicembre 1984, n. 52.(GU n.23 del 11-6-1994)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. Le agenzie di viaggi e turismo - gia' classificate di cat. A, B e C ai sensi dell'abrogata normativa statale - che non hanno ancora conseguito la autorizzazione regionale di cui all'art. 4 della legge regionale 11 dicembre 1984, n. 52, devono adeguarsi, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6 e 7 della legge regionale 11 dicembre 1984, n. 52, pena la decadenza della licenza in possesso. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia. Bari, 4 febbraio 1994 SAVINO