REGIONE VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO REGIONALE 14 marzo 1994, n. 1 

  Interpretazione autentica del regolamento regionale 29 gennaio 1973
(Regolamento  recante  norme  per l'applicazione della legge 3 agosto
1949, n. 623 e successive modificazioni concernente la immissione  in
consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di generi e
di merci in esenzione fiscale).
(GU n.26 del 2-7-1994)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
le seguenti norme regolamentari:
 
                               Art. 1.
                      Interpretazione autentica
 
   1.  L'utilizzazione  nei processi produttivi di cui al regolamento
regionale   29   gennaio   1973   (Regomaneto   recante   norme   per
l'applicazione  della  legge  3  agosto  1949,  n.  623  e successive
modificazioni concernente la immissione in consumo in  Valle  d'Aosta
di  determinati  contigenti  annui  di generi e di merci in esenzione
fiscale), e successive modificazioni, di generi e merci in  esenzione
fiscale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 623 (Concessione alla
Valle  d'Aosta  nella  esenzione  fiscale  per  determinate  merci  e
contigenti), e successive modificazioni, nel territorio della Regione
Valle d'Aosta deve essere considerata, a tutti gli  effetti,  consumo
nel territoiro regionale.
   Il  presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
dell Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo  e  di
farlo osservare.
    Aosta, 14 marzo 1994
 
                        Il presidente: VIERIN