Disposizione interpretativa dell'articolo 3 della legge regionale 18 giugno 1992, n. 30, relativa alla realizzazione della Casa della Resistenza di Verbania Fondotoce.(GU n.44 del 5-11-1994)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Disposizione interpretativa 1. L'art. 3 della legge regionale 18 giugno 1992, n. 30 (per la Casa della Resistenza nell'area monumentale di Verbania Fondotoce) si interpreta nel senso che l'obiettivo di realizzare la Casa della Resistenza di Fondotoce puo' essere conseguito anche mediante assegnazione del contributo di L. 1.500.000.000, ripartito in tre annualita', all'Ente locale o al consorzio di enti locali territoriali proprietario del terreno su cui l'opera dovra' insistere. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. Torino, 12 luglio 1994 BRIZIO