REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 21 

  Disposizione  interpretativa  dell'articolo 3 della legge regionale
18 giugno 1992, n. 30, relativa alla realizzazione della  Casa  della
Resistenza di Verbania Fondotoce.
(GU n.44 del 5-11-1994)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                     Disposizione interpretativa
 
   1.  L'art.  3  della legge regionale 18 giugno 1992, n. 30 (per la
Casa della Resistenza nell'area monumentale di Verbania Fondotoce) si
interpreta nel senso che l'obiettivo  di  realizzare  la  Casa  della
Resistenza   di  Fondotoce  puo'  essere  conseguito  anche  mediante
assegnazione del contributo di L.  1.500.000.000,  ripartito  in  tre
annualita',   all'Ente   locale   o   al  consorzio  di  enti  locali
territoriali  proprietario  del  terreno  su   cui   l'opera   dovra'
insistere.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, 12 luglio 1994
 
                               BRIZIO