POLITECNICO DI MILANO

DECRETO RETTORALE 9 gennaio 1995 

  Modificazioni allo statuto del Politecnico.
(GU n.31 del 7-2-1995)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto, approvato con regio decreto del dicembre 1934, n.
2438, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto 20 giugno  1935,  n.  1071  -  Modifiche  ed
aggiornamenti  al  testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652  -  Disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245 - Norme sul piano triennale di
sviluppo;
  Vista  la  legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto il decreto ministeriale del 7 febbraio 1994 con il  quale  e'
stato istituito il diploma universitario in edilizia;
  Visto  lo  statuto  del  Politecnico  di Milano emanato con decreto
rettorale n. 120/AG del 12 maggio  1994,  ai  sensi  della  legge  n.
168/1989;
  Viste  le  deliberazioni degli organi accademici del Politecnico di
Milano (consiglio della facolta' di architettura del 23 giugno  1994,
senato  accademico  del 15 giugno 1994 e consiglio di amministrazione
del 21 giugno 1994);
  Visto il parere  del  Consiglio  universitario  nazionale  espresso
nell'adunanza del 28 ottobre 1994;
  Premesso   che  il  curriculum  per  il  diploma  universitario  in
edilizia, con gli indirizzi di rilevamento/restauro  e  gestione,  si
compone  di  un  biennio  comune nel quale vengono impartiti, secondo
logiche  sequenze,  gli  insegnamenti  di  base  e  gli  insegnamenti
fondamentali  per  la  professione,  e  di un terzo anno nel quale le
discipline, il laboratorio, le esercitazioni ed il  tirocinio  finale
sono caratterizzanti dello specifico indirizzo.
  Tale  diploma  universitario e' volto alla formazione di tecnici in
special modo competenti:
    a)  nell'ambito  del  restauro  architettonico,  con  particolare
riguardo per la conoscenza sia storica che costruttiva della fabbrica
oggetto   di  intervento,  e  per  la  valutazione  delle  specifiche
problematiche di conservazione e riuso;
    b) nell'ambito della gestione dell'impresa e del  cantiere  nella
loro  complessita' ed articolazione, con particolare riguardo per gli
aspetti economici, organizzativo-gestionali e legislativi, e  per  la
conoscenza   delle  piu'  aggiornate  metodologie  di  progettazione,
tradizionali ed assistite.
  L'ampio spettro  disciplinare  del  curriculum  mira,  per  la  sua
intrinseca flessibilita', alla formazione di un tecnico dotato di una
preparazione  assai  articolata  e tale da offrire una vasta gamma di
impiego, anche in settori diversi rispetto  a  quelli  specifici  del
corso di diploma;
                              Decreta:
  Lo  statuto  e'  modificato come appresso: gli articoli da 83 a 89,
che  seguono,  sono  aggiunti  con  conseguente   scorrimento   della
numerazione degli articoli successivi, gia' esistenti in statuto.
                             Capitolo IV
             CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN EDILIZIA
  Art.  83 (Istituzione e durata del corso di diploma universitario).
- Presso la facolta' di architettura del  Politecnico  di  Milano  e'
istituito  il  corso di diploma universitario in edilizia, con sede a
Mantova.
  Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli  studenti  adeguata
conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientati al
conseguimento del livello formativo richiesto nell'area professionale
del settore edilizio.
  Il   corso   di   diploma   in   edilizia,  nei  tre  previsti  di:
"costruzione", "rilevamento",  "gestione",  fornira'  competenze  per
rispondere  alla  domanda  presente  nel  settore edilizio, tanto nel
privato  che  nella  pubblica  amministrazione,   nei   campi   della
organizzazione  e  conduzione  del  cantiere edile, dell'attivita' di
rilevamento dell'architettura e dell'ambiente, della gestione e della
stima economica dei processi edilizi.
  Il corso degli studi ha la durata triennale.
  Il  senato  accademico   individuera'   le   opportune   forme   di
collaborazione  fra  la  facolta'  di  architettura  e la facolta' di
ingegneria per  la  programmazione  e  la  gestione  delle  attivita'
didattiche.
  Al  compimento  degli studi viene conseguito il titolo di diplomato
universitario in edilizia.
 Art. 84 (Accesso al corso di diploma). - L'iscrizione  al  corso  e'
regolata in conformita' alle norme vigenti in materia di accesso agli
studi universitari.
  La  programmazione  e  la  disciplina  per  gli accessi ai corsi di
studio saranno stabiliti annualmente dal senato  accademico,  sentito
il  consiglio di facolta' ed il consiglio di amministrazione, in base
alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato  del  lavoro  e
secondo  criteri  generali  fissati  dal Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art.  9,  comma
4,  della  legge  n.  341/1990  e dell'art. II.3 u) dello statuto del
Politecnico di Milano, emanato con decreto rettorale n. 120/AG del 12
maggio 1994, ai sensi della legge n. 168/1989.
  Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal
consiglio di facolta'.
  Art. 85 (Affinita' tra corsi di laurea e diplomi  universitari).  -
Ai   fini   del   proseguimento  degli  studi  il  corso  di  diploma
universitario in edilizia e' dichiarato affine al corso di laurea  in
architettura e al corso di laurea in ingegneria edile.
  Nell'ambito  dei  corsi  di laurea affini, la facolta' riconoscera'
gli insegnamenti seguiti con esito positivo avendo riguardo alla loro
validita' culturale e  professionale,  propedeutica  alla  formazione
richiesta  dal  corso  al  quale  sono  chiesti  il  trasferimento  o
l'iscrizione.
  Il riconoscimento degli studi sostenuti avra'  luogo  nel  rispetto
delle seguenti modalita':
   alcuni  insegnamenti potranno essere riconosciuti come equivalenti
o sostitutivi, parzialmente o totalmente,  di  insegnamenti  previsti
dai curricula dei corsi di laurea;
   gli  insegnamenti  per  il conseguimento della laurea non potranno
essere in numero inferiore a 18 annualita';
   le  facolta'  indicheranno  sia  gli   insegnamenti   integrativi,
appositamente   attivati   per   raccordare   i   curricula  che  gli
insegnamenti specifici del corso di laurea necessari  per  conseguire
il diploma di laurea;
   gli  insegnamenti  integrativi  dovranno  valorizzare  gli aspetti
formativi delle discipline e la loro  finalizzazione  alla  didattica
del corso di laurea;
   il  consiglio  di facolta' indichera' l'anno di corso del corso di
laurea cui lo studente si potra' iscrivere; l'anno di corso sara'  di
regola il terzo;
   nei  trasferimenti  degli  studenti tra i diversi corsi di diploma
universitario o da  un  corso  di  laurea  ad  un  corso  di  diploma
universitario, il consiglio di facolta' riconoscera' gli insegnamenti
sempre  con  criterio  della  loro  utilita' al fine della formazione
necessaria per il conseguimento del nuovo  titolo  ed  indichera'  il
piano  degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di
corso cui lo studente potra' iscriversi.
 Art.  86  (Articolazione  del  corso  degli  studi).  -  L'attivita'
didattica  e'  di  norma  organizzata con moduli didattici formati da
corsi  monodisciplinari  (50  ore)  o   da   insegnamenti   integrati
costituiti da moduli coordinati impartiti anche da piu' docenti.
  L'attivita'  didattica  complessiva  comprenda non meno di 2100 ore
suddivise in:
   non meno di 1650 ore (33 moduli e 16,5 annualita')  per  attivita'
didattica;
   non meno di 250 ore per attivita' di laboratorio per esercitazioni
o per un ulteriore modulo;
   non meno di 200 ore per attivita' di tirocinio.
  Gli  esiti  dell'attivita'  svolta  dallo  studente dovranno essere
accertati  attraverso  esami  di  profitto  che,   svolti   in   modo
convenzionale, non potranno essere superiori a 17.
  L'attivita'  di laboratorio, di sperimentazione e di tirocinio, che
richiedono comunque la  frequenza,  dovranno  essere  certificati  da
specifici attestati.
  Nel  definire  le  modalita'  di esame sono auspicabili metodi meno
tradizionali come ad  esempio  verifiche  globali  su  elaborati  che
implichino  l'applicazione  coordinata di conoscenze desunte da varie
discipline, valutazioni intermedie, su colloqui o altro.
  Durante il primo biennio del corso di diploma  lo  studente  dovra'
dimostrare,  attraverso  specifiche prove di idoneita', la conoscenza
pratica  e  la  comprensione  di  almeno  una  lingua  straniera.  Le
modalita'   dell'accertamento   saranno  definite  dal  consiglio  di
facolta'.
  Parte dell'attivita' didattica potra' essere  svolta  anche  presso
qualificate strutture di enti ed imprese pubbliche o private operanti
nel    settore    di    ingegneria    edile,    dell'architettura   e
dell'urbanistica, previa stipula di convenzioni che possono prevedere
anche l'utilizzazione di esperti appartenenti  a  tali  strutture  ed
istituti, per attivita' didattiche speciali.
  L'attivita'  di  tirocinio  dovra' essere svolta presso qualificate
strutture pubbliche o private italiane o straniere con  la  quale  si
siano stipulate apposite convenzioni.
  Per  realizzare  un  efficace  attivita'  didattica,  con  adeguata
assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avra'  un
numero  di  studenti  iscritti  non  superiore,  di norma, alle cento
unita'.
  Art. 87  (Ordinamento  didattico).  -  L'ordinamento  didattico  e'
formulato  con  riferimento ad aree disciplinari, intese come insiemi
di    discipline    raggruppate     per     raggiungere     obiettivi
didattico-formativi, per le quali e' definito il numero minimo di ore
di attivita' didattica.
  L'attivita' didattica e' articolata in:
   didattica  per la formazione di conoscenze di base, comune a tutti
gli indirizzi, formata da non meno  di  1200  ore  (12  annualita'/24
moduli)  attribuite  ad  aree disciplinari all'interno delle quali le
facolta' definiranno gli specifici insegnamenti da attivare;
   didattica per la formazione d'indirizzo, formata da  non  meno  di
250  ore  (2,5  annualita'/5 moduli), attribuite obbligatoriamente ad
aree disciplinari all'interno delle quali la facolta' definiranno gli
specifici insegnamenti da attivare, formata inoltre  da  200  ore  (2
annualita'/4  moduli) i cui contenuti saranno definiti in sede locale
dalle facolta' per soddisfare le esigenze formative di settore  e  di
orientamento all'interno dell'indirizzo;
   la  facolta'  per  giustificati  motivi culturali e professionali,
nella formulazione del piano di studi potra'  discostarsi  da  quanto
indicato nelle tabelle A e B al massimo per quattro moduli didattici.
                            ____________
                                                            TABELLA A
                         ATTIVITA' DIDATTICA
                    COMUNE A TUTTI GLI INDIRIZZI
                   (1.200 ore/24 moduli didattici)
  1 Anno di corso:
   Istituzioni di matematica
   Elementi di fisica tecnica
   Disegno edile
   Diritto urbanistico
   Fondamenti di storia dell'architettura
   Fondamenti di informatica
   Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva
   Elementi di topografia
   Elementi di geotecnica
   Elementi di tecnologia dell'architettura
   Scienza e tecnologia dei materiali
   Organizzazione del cantiere
                          600 ore/12 moduli
  2 Anno di corso:
   Analisi matematica
   Tecnologie per i sistemi impiantistici
   Disegno dell'architettura
   Elementi di scienza delle costruzioni
   Fondamenti di estimo
   Diritto dell'ambiente
   Progetti di servizi tecnologici
   Cartografia tematica e automatica
   Elementi di tecnica delle costruzioni
   Tecnologie della produzione edilizia
   Elementi di progettazione architettonica
   Estimo e contabilita' dei lavori
                          600 ore/12 moduli
                            ____________
                                                            TABELLA B
                  ATTIVITA' DIDATTICA DI INDIRIZZO
                  INDIRIZZO DI RILEVAMENTO/RESTAURO
  3 Anno di corso:
   Composizione architettonica
   Rilievo dell'architettura
   Storia delle tecniche architettoniche
   Fotogrammetria
   Progettazione edile assistita
   Teorie e storia del restauro
   Restauro architettonico
   Degrado e diagnostica dei materiali nell'edilizia storica
   Consolidamento degli edifici storici
                          450 ore/9 moduli
   Laboratorio di recupero e conservazione degli edifici
                               150 ore
   Esercitazioni: storia, rilievo, restauro
                               100 ore
   Attivita' di tirocinio
                               200 ore
                        INDIRIZZO DI GESTIONE
  3 Anno di corso:
   Istituzioni di economia
   Economia e gestione delle imprese
   Economia aziendale
   Processi e metodi della produzione edilizia
   Programmazione e costi per l'edilizia
   Legislazione delle OO.PP. e dell'edilizia
   Sistemi di elaborazione
   Progettazione edile assistita
                          450 ore/9 moduli
   Laboratorio di organizzazione aziendale e gestione del cantiere
                               150 ore
   Esercitazioni: programmazione e organizzazione della produzione
                               100 ore
   Attivita' di tirocinio
                               200 ore
  Art.  88  (Esame  di  diploma).  -  Per  essere ammesso a sostenere
l'esame di diploma lo studente dovra' aver  superato  l'accertamento,
con esito positivo, dell'attivita' didattica, dovra' inoltre avere la
certificazione dell'attivita' di laboratorio e di tirocinio.
  L'esame  di  diploma  tende  ad accertare la preparazione di base e
professionale del candidato secondo modalita' stabilite dal consiglio
di facolta'.
  Per l'esame di diploma lo studente dovra' presentare  un  elaborato
riguardante un tipico problema professionale.
  Art.  89  (Regolamento  dei  corsi  di  diploma).  I consigli delle
competenti   strutture   didattiche   determinano,    con    apposito
regolamento,  in  conformita'  del  regolamento  didattico di Ateneo,
l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto  previsto
dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.
  In  particolare,  nel  regolamento  sara'  indicato  il piano degli
studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e  di
area disciplinare di cui all'art. 5.
  Nel piano degli studi saranno almeno individuati:
   i  corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati)
con le relative denominazioni e propedeuticita' di esame;
   le modalita' di attuazione ed organizzazione  delle  attivita'  di
laboratorio e di tirocinio;
   la   collocazione   degli   insegnamenti  nei  successivi  periodi
didattici (anni o semestri);
   le prove di valutazione degli studenti  e  la  composizione  delle
relative commissioni;
   i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Milano, 9 gennaio 1995
                                                  Il rettore: DE MAIO