MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 giugno 1996 

  Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni
di mutuo effettuate per la realizzazione del programma di  interventi
urgenti  per  la  prevenzione  e  la lotta contro l'AIDS, di cui alle
leggi 5 giugno 1990, n. 135, e  4  dicembre  1993,  n.  492,  per  il
periodo 1 luglio-31 dicembre 1996.
(GU n.155 del 4-7-1996)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Vista la legge 5 giugno 1990,  n.  135,  recante  il  programma  di
interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;
  Vista  la  legge  4  dicembre  1993,  n.  492,  di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 2  ottobre  1993,  n.  396,  recante
disposizioni in materia di edilizia sanitaria;
  Visto  l'art. 4 del proprio decreto del 27 ottobre 1990, modificato
dai decreti ministeriali del 25 marzo  1991  e  del  24  giugno  1993
nonche',  da  ultimo, dal decreto interministeriale 17 febbraio 1994,
il quale ha stabilito che, per le  operazioni  di  mutuo  regolate  a
tasso  variabile di cui alle leggi sopramenzionate, la misura massima
del tasso di interesse annuo posticipato  applicabile  e'  costituita
dalla  media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo
del campione dei titoli  pubblici  soggetti  ad  imposta,  comunicato
dalla  Banca  d'Italia  e dalla media mensile aritmetica semplice dei
tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal comitato  di  gestione  del
mercato  telematico  dei depositi interbancari, con una maggiorazione
dello 0,75;
  Visto che con i suindicati decreti viene stabilito che al dato come
sopra calcolato,  arrotondato,  se  necessario,  per  eccesso  o  per
difetto,  allo  0,05% piu' vicino va aggiunto uno spread nella misura
dello 0,80;
  Viste le note con le quali la Banca  d'Italia  ed  il  Comitato  di
gestione  del  mercato  telematico  dei  depositi  interbancari hanno
comunicato rispettivamente i  seguenti  dati  relativi  ai  parametri
utilizzati  per  la  determinazione  del  tasso di riferimento per le
operazioni previste dalle leggi n. 135/1990 e n.  492/1993,  regolate
dai cennati decreti:
   rendimento  effettivo  medio  lordo  del  campione titoli pubblici
soggetti ad imposta: 9,118%;
   media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR:
8,9602%;
  Ritenute valide tali comunicazioni;
  Considerato, inoltre, che alla media  mensile  aritmetica  semplice
dei  tassi  giornalieri del RIBOR va aggiunta una maggiorazione dello
0,75;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
  Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo,
di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 4 dicembre  1993,  n.  492,
regolate a tasso variabile e' pari al 9,40%.
  In  conseguenza,  tenuto  conto  dello spread dello 0,80, la misura
massima del tasso di interesse annuo posticipato  per  il  periodo  1
luglio-31 dicembre 1996 e' pari al 10,20%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 giugno 1996
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO