Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.177 del 31-7-1995)
Con decreto ministeriale 31 maggio 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 febbraio 1993, della ditta S.c. a r.l. Maestri d'arte ceramica, con sede in Contursi Terme (Salerno) e unita' di Contursi Terme (Salerno). Parere comitato tecnico del 9 marzo 1994 - favorevole. Trattamento straordinario di integragione salariale per crisi aziendale, S.c. a r.l. Maestri d'arte ceramica, con sede in Contursi Terme (Salerno) e unita' di Contursi Terme (Salerno). Istanza aziendale presentata il 30 novembre 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992. Periodo interamente decurtato ai sensi della legge n. 236/1993, art. 7, comma 1; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Maestri d'arte ceramica, con sede in Contursi Terme (Salerno) e unita' di Contursi Terme (Salerno) limitatamente al periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993. Istanza aziendale di proroga con decorrenza 8 agosto 1992 presentata il 14 dicembre 1992 prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 31 maggio 1995, a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 19 aprile 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamente straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1995 con effetto dall'8 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Oerlikon Contraves gia' Contraves italiana, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dall'8 agosto 1994 al 9 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 19 luglio 1994 con decorrenza 8 agosto 1994. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17317/2 del 19 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 31 maggio 1995, e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 24 agosto 1993 al 23 agosto 1994, della ditta S.r.l. Novate metallurgica - Navamet (Gruppo Falck), con sede in Novate Mezzola (Sondrio) e unita' di Novate Mezzola (Sondrio). Parere comitato tecnico del 18 maggio 1994 - favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Novate metallurgica - Novamet (Gruppo Falck), con sede in Novate Mezzola (Sondrio) e unita' di Novate Mezzola (Sondrio) per il periodo dal 25 febbraio 1994 al 23 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1994 con decorrenza 25 febbraio 1994. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla funzione della C.I.G.O. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 31 maggio 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 marzo 1994 al 23 gennaio 1995, della ditta S.r.l. Vialli costruzione, con sede in Trento e unita' di Trento. Parere comitato tecnico del 6 aprile 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Vialli costruzioni, con sede in Trento e unita' di Trento, per il periodo dal 14 marzo 1994 al 26 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 31 marzo 1994 con decorrenza 14 marzo 1994; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 14 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Vialli costruzioni, con sede in Trento e unita' di Trento, per il periodo dal 22 novembre 1994 al 23 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza 22 novembre 1994; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 19 settembre 1994 al 18 settembre 1995, della ditta S.c. a r.l. Edilcoop, con sede in Crevalcore (Bologna), e unita' nazionali. Parere comitato tecnico del 6 aprile 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Edilcoop, con sede in Crevalcore (Bologna) e unita' nazionali, per il periodo dal 19 settembre 1994 al 18 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 13 ottobre 1994 con decorrenza 19 settembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 31 maggio 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 giugno 1994, della ditta S.p.a. Pneumatici Pirelli, con sede in Milano e unita' di Tivoli (Roma). Parere comitato tecnico del 4 aprile 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Pneumatici Pirelli, con sede in Milano, e unita' di Tivoli (Roma), per il periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata l'11 febbraio 1994 con decorrenza 31 gennaio 1994; 2) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, della ditta S.p.a. E.C.S. - Electronic Control Systems, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e unita' di Sesto Fiorentino (Firnze). Parere comitato tecnico del 4 aprile 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. E.C.S. - Electronic Control Systems, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e unita' di Sesto Fiorentino (Firenze), per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1994 con decorrenza 1 febbraio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 31 maggio 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 novembre 1994 al 30 ottobre 1995, della ditta S.p.a. Casor, con sede in Castelmaggiore (Bologna) e unita' di Castelmaggiore (Bologna). Parere comitato tecnico del 29 marzo 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Casor, con sede in Castelmaggiore (Bologna) e unita' di Castelmaggiore (Bologna), per il periodo dal 1 novembre 1994 al 30 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 26 ottobre 1994 con decorrenza 1 novembre 1994; 2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 9 febbraio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 4 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Simer dal 1 dicembre 1993 ha incorporato la Bimac, con sede in Rovereto (Trento) e unita' di Rovereto (Trento), per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 3 ottobre 1994 con decorrenza 4 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 18 ottobre 1993 al 17 aprile 1995, della ditta S.p.a. Simac, con sede in Tarcento (Udine) e unita' di Tarcento (Udine). Parere comitato tecnico del 30 maggio 1994 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 18 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Simac, con sede in Tarcento (Udine) e unita' di Tarcento (Udine), per il periodo dal 18 ottobre 1994 al 17 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 13 ottobre 1994 con decorrenza 18 ottobre 1994; 4) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5 luglio 1993 al 4 luglio 1994, della ditta S.p.a. Maionchi la metalli industriale D.M.S., con sede in Guamo di Capannori (Lucca) e unita' di Guamo di Capannori (Lucca) e S. Giuliano Terme (Pisa). Parere comitato tecnico del 7 aprile 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 5 maggio 1994 con effetto dal 5 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Maionchi la metalli industriale D.M.S., con sede in Guamo di Capannori (Lucca) e unita' di Guamo di Capannori (Lucca) e S. Giuliano Terme (Pisa), per il periodo dal 5 gennaio 1994 al 20 aprile 1994. Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1994 con decorrenza 5 gennaio 1994; 5) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 29 ottobre 1994 al 28 aprile 1995, della ditta S.p.a. Officine Vittoria, con sede in Cassana (Ferrara) e unita' di Cassana (Ferrara). Parere comitato tecnico del 29 marzo 1995 - favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamente straordinario di integrazione salariale, per fallimento, gia' disposta con decreto ministeriale dell'8 luglio 1994 con effetto dal 29 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Officina Vittoria, con sede in Cassana (Ferarra) e unita' di Cassana (Ferrara), per il periodo dal 29 ottobre 1994 al 28 aprile 1995. Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, sentenza tribunale del 29 ottobre 1993, n. 3110. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 6) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 agosto 1994 al 31 luglio 1995, della ditta S.p.a. C. & D., con sede in Luzzara (Reggio Emilia) e unita' di Luzzara (Reggio Emilia). Parere comitato tecnico del 29 marzo 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C. & D., con sede in Luzzara (Reggio Emilia) e unita' di Luzzara (Reggio Emilia), per il periodo dal 1 agosto 1994 al 31 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 1 agosto 1994; 7) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 27 giugno 1994 al 26 giugno 1995, della ditta S.p.a. Confezione Se.Gi, con sede in Bentivoglio (Bologna) e unita' di Bentivoglio (Bologna). Parere comitato tecnico del 29 marzo 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Confezioni Se.Gi, con sede in Bentivoglio (Bologna) e unita' di Bentivoglio (Bologna), per il periodo dal 27 giugno 1994 al 26 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1994 con decorrenza 27 gennaio 1994; 8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 27 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Confezioni Se.Gi, con sede in Bentivoglio (Bologna) e unita' di Bentivoglio (Bologna), per il periodo dal 27 dicembre 1994 al 26 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 27 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 31 maggio 1995, e' accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 16 dicembre 1993 al 30 giugno 1994, della ditta T.R.E.S. Triestina di edizioni e stampa, con sede in Trieste e unita' di Trieste. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla T.R.E.S. Triestina di edizioni e stampa, con sede in Trieste e unita' di Trieste, per il periodo dal 16 dicembre 1993 al 15 giugno 1994. La corresponsione del trattamento disposta con il comma precedente e' prorogata dal 16 giugno 1994 al 30 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 31 maggio 1995, e' accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 10 gennaio 1994 al 15 settembre 1994, della ditta S.p.a. Abete grafica, con sede in Roma, e unita' di Roma. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Abete grafica, con sede in Roma, e unita' di Roma, per il perido dal 10 gennaio 1994 al 9 settembre 1994. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma, e' prorogata dal 10 luglio 1994 al 15 settembre 1994. Con decreto ministeriale 31 maggio 1995, e' accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1 luglio 1994 al 30 giugno 1995, della ditta S.p.a. R.C.S. Rizzoli periodici dal 1 gennaio 1995 R.C.S. Editori, con sede in Milano e unita' di Milano e Roma. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' ammessa la possibilta' di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37, della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonche' all'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendente dalla S.p.a R.C.S. Rizzoli periodici dal 1 gennaio 1995 R.C.S. Editori, con sede in Milano e unita' di Milano e Roma, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 30 giugno 1995, limitatamente alle unita' dipendenti da R.C.S. Rizzoli periodici. Con decreto ministeriale 31 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.F.T. Donna, con sede in Torino e unita' di Torino, via Reiss Romoli, 44, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 3 febbraio 1995 al 2 agosto 1995. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma, e' ulteriormente prorogata dal 3 agosto 1995 al 2 febbraio 1996. Le proroghe di cui ai precedenti commi, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 31 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano/Milanofiori (Milano) e unita' di Monfalcone (Gorizia), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 28 febbraio 1995 al 27 agosto 1995. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma, e' ulteriormente prorogata dal 28 agosto 1995 al 27 febbraio 1996. Le proroghe di cui ai precedenti commi, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 31 maggio 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, e unita' di Reggio Emilia, per il periodo dal 1 aprile 1995 al 30 settembre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma, e' ulteriormente prorogata dal 1 ottobre 1995 al 31 marzo 1996. Il trattamento di cui ai precedenti e' pari all'ottanta per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 31 maggio 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Officine Adige, con sede in Verona, e unita' di Verona, per il periodo dal 25 gennaio 1995 al 24 luglio 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma, e' ulteriormente prorogata dal 25 luglio 1995 al 24 gennaio 1996. Il trattamento di cui ai precedenti e' pari all'ottanta per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 31 maggio 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Autovox Videosystem, con sede in Terni, sede amministrativa in Roma e unita' di Terni, per il periodo dal 17 febbraio 1995 al 16 agosto 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma, e' ulteriormente prorogata dal 17 agosto 1995 al 16 febbraio 1996. Il trattamento di cui ai precedenti e' pari all'ottanta per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 31 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pirelli cavi ex Sotis cavi, con sede in Milano, e unita' di Siracusa, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 marzo 1995 al 31 agosto 1995. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma, e' ulteriormente prorogata dal 1 settembre 1995 al 29 febbraio 1996. Le proroghe di cui ai precedenti commi, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 1 giugno 1995, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Sar. di Sassari, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 16 aprile 1994, e nei limiti del contingente dallo stesso fissati, e' prorogato al 31 maggio 1995 ed e' fissato nella misura pari al sussidio di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 1 giugno 1995, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Sar. di Sassari, di cui alla delibera CIPI 7 giugno 1993, e nei limiti del contingente nella stessa fissato, e' prorogato al 31 maggio 1995 ed e' fissato nella misura pari al sussidio di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 1 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Sar. con sede in Porto Torres, ed unita' di Porto Torres, Assemini ed Ottana di cui alla delibera CIPI 18 febbraio 1982, con esclusione di quelli di cui al comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, il trattamento straordinario di integrazione salariale e' prorogato al 31 maggio 1995, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita' per i lavoratori interessati. Il trattamento di integrazione salariale sopra disposto e' ridotto del 20% per coloro che non sono impegnati in lavori socialmente utili. Per i lavoratori che non abbiano titolo ad usufruire dell'indennita' di mobilita', il trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato da erogare e' fissato nella misura stabilita dal comma 2 dell'art. 5 del citato decreto-legge. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 1 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Sar. di Sassari di cui alla delibera CIPI 18 settembre 1987, con esclusione di quelli di cui al comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, il trattamento straordinario di integrazione salariale e' prorogato al 31 maggio 1995, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita' per i lavoratori interessati. Il trattamento di integrazione salariale sopra disposto e' ridotto del 20% per coloro che non sono impegnati in lavori socialmente utili. Per i lavoratori che non abbiano titolo ad usufruire dell'indennita' di mobilita', il trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato da erogare e' fissato nella misura stabilita dal comma 2 dell'art. 5 del citato decreto-legge. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 1 giugno 1995, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Sar. di Sassari, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 febbraio 1994, e nei limiti del contingente dallo stesso fissati, e' prorogato al 31 maggio 1995 ed e' fissato nella misura pari al sussidio di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.