Determinazione delle caratteristiche dell'aeroporto di Trento.(GU n.203 del 31-8-1995)
IL DIRETTORE GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE E DELLA NAVIGAZIONE Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche e aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione; Visti gli articoli 3, 14, 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; Ritenuta la necessita' di stabilire ai sensi dell'art. 714-bis del codice della navigazione la direzione e la lunghezza di atterraggio nonche' il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Trento; Considerato altresi' che occorre indicare se l'aeroporto e' aperto o meno al traffico strumentale e notturno; Decreta: Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-bis del codice della navigazione sono determinate relativamente all'aeroporto di Trento come segue: direzione di atterraggio 180-360; lunghezza di atterraggio m 980; livello medio dell'aeroporto m 185 s.l.m.; livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio: testata 18 m 185,7 s.l.m.; testata 22 m 184,8 s.l.m. L'aeroporto non e' aperto al traffico strumentale e notturno. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 agosto 1995 Il direttore generale: PUGLIESE