REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 1995 

  Stralcio  di  un'area  ubicata  nel  comune  di  Collio dall'ambito
territoriale  n.  18,  individuato  con  deliberazione  della  giunta
regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un
nuovo    acquedotto    da    parte   dell'amministrazione   comunale.
(Deliberazione n. V/69122).
(GU n.243 del 17-10-1995)

                         LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali ed il relativo  regolamento  di  esecuzione,  approvato  con
regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art.  82  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, con cui  sono  state  delegate  alle  regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Vista  la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi' come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859  del  10
dicembre  1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree di
particolare interesse ambientale a norma della legge 8  agosto  1985,
n. 431";
  Richiamata  la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del
26 aprile 1988, avente  per  oggetto  "Criteri  e  procedure  per  il
rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n.
1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare
interesse  ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8
agosto 1985, n. 431, con deliberazione n.  IV/3859  del  10  dicembre
1985";
  Vista  l'istanza  di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno
1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in  data  12  gennaio
1995,   prot.   n.  1762,  dall'amministrazione  comunale  di  Collio
(Brescia), per la realizzazione di un  nuovo  acquedotto  su  un'area
ubicata  nel comune di Collio (Brescia), mappali numeri 7, 9, 32, 52,
69, 70, 67, 103, 104, 135, 460, 132, 158, 161,  159,  foglio  n.  24,
sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939,
nonche'  gravata  da vincolo di immodificabilita' ed inedificabilita'
temporanea di cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985,  n.  431,
in  quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 18, individuato con
deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non  sussistono
esigenze  assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare la
permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-ter della
legge 8 agosto 1985, n. 431; cio' in considerazione del fatto che  le
opere sono di limitato impatto ambientale;
  Atteso  che  si  e'  proceduto,  relativamente all'area interessata
dall'opera proposta, a  verificare  che  la  stessa  non  risulti  in
contrasto  con  tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri
della proposta di piano paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale    di    pianificazione   paesistico-ambientale,   risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare,  della
pianificazione paesistica;
  Riconosciuta,  in  base  alle  attestazioni  e  alla documentazione
prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale  dell'opera  in
argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali
consistenti  nel  miglioramento dell'erogazione del servizio pubblico
acqua potabile, (nota comunale n. 4974 del 10 dicembre 1994);
  Riconosciuta la necessita' di realizzare l'opera di  cui  trattasi,
in  considerazione  dell'esigenza  di soddisfare i suddetti interessi
pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono  una  rilevanza
ed  urgenza  tali  che  la  giunta  regionale  non  puo' esimersi dal
prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali  correlati  al
particolare  regime  di  salvaguardia cui l'area in questione risulta
assoggettata;
  Ritenuto opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare  l'area
interessata  dall'opera  in  oggetto, dall'ambito territoriale n. 18,
individuato e perimetrato con deliberazione di  giunta  regionale  n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato  atto  che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge
29 giugno 1939, n. 1497, si procedera' a valutare  la  compatibilita'
dell'opera  in  ordine  alla  piu'  puntuale  localizzazione  e  alla
migliore qualificazione progettuale;
  Dato atto che, ai sensi dell'art.  1  del  decreto  legislativo  n.
40/1993,  come  modificato  dall'art.  1  del  decreto legislativo n.
479/1993, la presente deliberazione non e' soggetta a controllo;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
                              Delibera:
   1) di stralciare, per le motivazioni di cui  in  premessa,  l'area
ubicata  in  comune di Collio (Brescia), mappali numeri 7, 9, 32, 52,
69, 70, 67, 103, 104, 135, 460, 132, 158, 161,  159,  foglio  n.  24,
dall'ambito  territoriale  n.  18  individuato  con  deliberazione di
giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
   2) di riperimetrare, in conseguenza  dello  stralcio  disposto  al
punto n. 1 della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 18,
individuato  con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985;
   3)  di  pubblicare  la  presente  deliberazione   nella   Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12 del
regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale  della
regione  Lombardia,  come  previsto  dall'art.  1, primo comma, della
legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi'  come  modificato  dalla
legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.
    Milano, 6 giugno 1995
                                              Il presidente: ARRIGONI
Il segretario: FERMO