REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 1995 

  Stralcio  di  un'area  ubicata  nel  comune  di Livigno dall'ambito
territoriale  n.  2,  individuato  con  deliberazione  della   giunta
regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un
garage  interrato da adibire a ricovero autobus e locali accessori da
parte del sig. Silvestri Francesco. (Deliberazione n. VI/1451).
(GU n.250 del 25-10-1995)

                         LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali ed il relativo  regolamento  di  esecuzione,  approvato  con
regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art.  82  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, con cui  sono  state  delegate  alle  regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Vista  la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi' come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859  del  10
dicembre  1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree di
particolare interesse ambientale a norma della legge 8  agosto  1985,
n. 431";
  Richiamata  la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del
26 aprile 1988, avente  per  oggetto  "Criteri  e  procedure  per  il
rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n.
1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare
interesse  ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8
agosto 1985, n. 431, con deliberazione n.  IV/3859  del  10  dicembre
1985";
  Richiamata  la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27
maggio 1992, con la  quale  si  ravvisa  l'esigenza  di  estendere  i
criteri  e  le  procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7
della legge 29 giugno 1939,  n.  1497,  fissati  con  la  sopracitata
deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di
riconosciuta rilevanza economico-sociale;
  Vista  l'istanza  di  stralcio  presentata alla giunta regionale in
data 6 giugno 1995, prot. n. 27751, dal sig. Silvestri Francesco  per
la realizzazione di un garage interrato su un'area ubicata nel comune
di Livigno (Sondrio), mappali numeri 478, 162, 696, 639, foglio n. 20
(per  la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo
paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonche'  gravata  da
vincolo  di  immodificabilita'  ed inedificabilita' temporanea di cui
all'art.  1-ter  della  legge  8  agosto  1985,  n.  431,  in  quanto
ricompresa   nell'ambito   territoriale   n.     2,  individuato  con
deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non  sussistono
esigenze  assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare la
permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-ter della
legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Atteso che si  e'  proceduto,  relativamente  all'area  interessata
dall'opera  proposta,  a  verificare  che  la  stessa  non risulti in
contrasto con tutti quegli elementi di carattere  ambientale,  propri
della proposta di piano paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale   di   pianificazione    paesistico-ambientale,    risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario  della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della
pianificazione paesistica;
  Riconosciuta, in  base  alle  attestazioni  e  alla  documentazione
prodotta,  la particolare rilevanza economica e sociale dell'opera in
argomento,  diretta  al  soddisfacimento  di  interessi  economici  e
sociali  in  quanto tendente a favorire lo svolgimento di un servizio
pubblico quale quello del trasporto urbani;
  Vista la deliberazione comunale espressa in data 4 maggio 1995,  n.
66,  con  la  quale si attesta che le opere suddette sono conformi ai
disposti delle citate deliberazioni di giunta regionale del 26 aprile
1988, n. 31898 e 27 maggio 1992, n. 22971;
  Riconosciuta la necessita' di realizzare l'opera di  cui  trattasi,
in  considerazione  dell'esigenza  di soddisfare i suddetti interessi
economici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una  rilevanza
ed  urgenza  tali  che  la  giunta  regionale  non  puo' esimersi dal
prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali  correlati  al
particolare  regime  di  salvaguardia cui l'area in questione risulta
assoggettata;
  Ritenuto opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare  l'area
interessata  dall'opera  in  oggetto,  dall'ambito territoriale n. 2,
individuato e perimetrato con deliberazione di  giunta  regionale  n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato  atto  che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge
29 giugno 1939, n. 1497, si procedera' a valutare  la  compatibilita'
dell'opera  in  ordine  alla  piu'  puntuale  localizzazione  e  alla
migliore qualificazione progettuale;
  Dato atto che, ai sensi dell'art.  1  del  decreto  legislativo  n.
40/1993,  come  modificato  dall'art.  1  del  decreto legislativo n.
479/1993, la presente deliberazione non e' soggetta a controllo;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
                              Delibera:
   1) di stralciare, per le motivazioni di cui  in  premessa,  l'area
ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappali numeri 478, 162, 696,
639,  foglio  n.  20  (per la sola parte interessata dall'intervento)
dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta
regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
   2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al  punto
1)   della   presente  deliberazione,  l'ambito  territoriale  n.  2,
individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10  dicembre
1985;
   3)   di   pubblicare  la  presente  deliberazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12  del
regolamento  3  giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della
regione Lombardia, come previsto  dall'art.  1,  primo  comma,  della
legge  regionale  27  maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla
legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.
    Milano, 4 agosto 1995
                                             Il presidente: FORMIGONI
Il segretario: FADDA