MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 17 novembre 1995 

  Riconoscimento di titolo di studio estero quale  titolo  abilitante
per l'iscrizione in Italia all'albo dei procuratori legali.
(GU n.278 del 28-11-1995)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                         DEGLI AFFARI CIVILI
                     E DELLE LIBERE PROFESSIONI
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della direttiva n. 89/48 CEE  relativa  ad  un  sistema  generale  di
riconoscimento  dei  diplomi  di  istruzione superiore che sanzionano
formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
n. 29;
  Vista  la  domanda  di  riconoscimento di Maria Jose' Leal Carinena
presentata ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto legislativo;
  Ritenuto  che  sussistono  tutti  i  requisiti  di  legge  per   il
riconoscimento;
  Rilevato  che  l'interessata e' in possesso di un diploma laurea in
giurisprudenza conseguito a Zaragoza (Spagna);
  Rilevato che l'interessata non ha documentato di  avere  esercitato
la  professione  di  procuratore  (o  professione corrispondente) per
almeno sei anni o di avere superato  un  esame  per  la  abilitazione
all'esercizio  della  professione di avvocato ex articoli 27 e 28 del
regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;
  Visti gli articoli 6, comma 2, e 12, comma 6,  del  citato  decreto
legislativo n. 115 del 1992;
                              Decreta:
  Il  titolo  di  Maria  Jose' Leal Carinena nata il 14 maggio 1966 a
Zaragoza  cittadina  spagnola,   de   licenciado   en   Derecho,   e'
riconosciuto  quale  titolo  abilitante  per  l'iscrizione  in Italia
all'albo dei procuratori legali.
  Il riconoscimento  e'  subordinato  al  superamento  di  una  prova
attitudinale  eseguita  dal Consiglio nazionale forense, davanti alla
commissione  costituita  con  decreto   pubblicato   nel   Bollettino
ufficiale n. 5 del 15 marzo 1994.
  La  prova  consistera' in un esame scritto ed orale da svolgersi in
lingua italiana.
  Per essere ammessa all'esame l'interessata presentera' al Consiglio
nazionale forense una domanda, allegando una  copia  autenticata  del
presente decreto di riconoscimento.
  La prova scritta consistera' nella redazione di un atto giudiziario
o  di un parere in materia stragiudiziale vertenti su non piu' di tre
tra le seguenti materie a scelta della commissione:
   1) diritto del lavoro;
   2) diritto processuale civile;
   3) diritto amministrativo;
   4) diritto costituzionale;
   5) diritto commerciale;
   6) diritto penale;
   7) diritto processuale penale;
   8) diritto tributario;
   9) ordinamento forense e diritti e doveri dell'avvocato;
   10) diritto civile.
  Per  la  valutazione  di  ciascuna  prova  ogni  componente   della
commissione disporra' di dieci punti di merito. L'esame si intendera'
superato  se il candidato avra' conseguito un punteggio non inferiore
a trenta punti.
  Dell'avvenuto  superamento  dell'esame  la  commissione  rilascera'
immediata  certificazione  all'interessato  ai  fini  dell'iscrizione
all'albo.
   Roma, 17 novembre 1995
                                       Il direttore generale: ROVELLO