Ulteriori determinazioni in materia di restauro e manutenzione straordinaria degli immobili non statali che interessano il patrimonio storico artistico delle regioni e di altri soggetti di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 292, recante: "Disposizioni sulla competenza del Ministero dei lavori pubblici per lavori che interessano il patrimonio storico artistico".(GU n.278 del 28-11-1995)
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Visto l'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha stabilito, tra l'altro, che a decorrere dal 1 gennaio 1994 gli interventi in materia di restauro e di manutenzione straordinaria degli immobili non statali che interessano il patrimonio storico-artistico delle regioni e di altri soggetti, di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 292, finanziati con gli stanziamenti del capitolo n. 8701 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, si intendono di competenza regionale e che, pertanto, gli stanziamenti di tale capitolo confluiscono dall'anzidetta data, previa riduzione del 15%, nel capitolo n. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica denominato "Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo" di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281; Visto il citato art. 12, comma 3, che ha attribuito a questa Conferenza permanente la competenza ad indicare criteri direttivi per l'esercizio delle trasferite competenze e per il riparto degli stanziamenti, fermi restando gli obiettivi stabiliti dalla sopra richiamata legge n. 292/1968, nonche' la competenza a verificare periodicamente l'attuazione degli obiettivi stessi; Rilevato in particolare che il ripetuto art. 12, comma 3, della legge n. 537/1993 ha previsto che questa Conferenza permanente, in caso di mancato perseguimento degli obiettivi in parola, promuova intese correttive con le regioni e le province autonome interessate, anche ai fini della previsione di un termine, trascorso inutilmente il quale, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo', con proprio decreto, sospendere l'erogazione delle somme non utilizzate; Vista la propria deliberazione adottata in data 13 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 279 del 29 novembre 1994, con la quale questa Conferenza permanente ha indicato i criteri direttivi di cui al citato art. 12, comma 3, della legge n. 537/1993 in materia di restauro e straordinaria manutenzione degli immobili in argomento; Visto in particolare il punto 4 dei citati criteri direttivi adottati in data 13 ottobre 1994 che prevede, tra l'altro, che le regioni e le province autonome, entro il 28 febbraio di ogni anno, approvino il programma degli interventi da realizzare con oneri a carico dei fondi individuati e ripartiti dai criteri medesimi e che detti programmi siano trasmessi, entro il successivo 31 marzo, alla segreteria di questa Conferenza; Visto il punto 10 dei sopra richiamati criteri direttivi del 13 ottobre 1994 che prevede che, per l'anno 1994, tutti i termini di cui ai criteri medesimi siano prorogati di nove mesi; Vista la nota prot. n. 1363/CP5 del 4 novembre 1995 con la quale la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, stante il prolungarsi dei tempi necessari al rinnovo degli organi regionali a seguito delle elezioni amministrative, ha avanzato richiesta di protrazione al 15 novembre 1995 dei termini previsti dal punto 4 dei criteri direttivi adottati in data 13 ottobre 1994 per la approvazione e la trasmissione alla segreteria di questa stessa Conferenza dei programmi degli interventi di restauro e di manutenzione straordinaria degli immobili non statali che interessano il patrimonio storico artistico delle regioni e di altri soggetti di cui alla legge n. 292/1968; Ritenuta l'opportunita' di prevedere, per l'anno 1995, una proroga dei termini di presentazione alla segreteria di questa Conferenza dei sopra richiamati programmi; Dispone: Art. 1. 1. Le regioni e le province autonome che, entro i termini di cui al punto 4 dei criteri direttivi adottati da questa Conferenza in data 13 ottobre 1994, non hanno provveduto ad approvare il programma degli interventi in materia di restauro e di manutenzione straordinaria degli immobili non statali che interessano il patrimonio storicoartistico delle regioni e di altri soggetti, di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 292, ovvero ad approvare e trasmettere alla segreteria di questa Conferenza i medesimi programmi, fanno pervenire gli stessi, regolarmente approvati, alla citata segreteria entro e non oltre il 15 novembre 1995. 2. Il presente atto e' trasmesso al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri perche', per il tramite dei commissari del Governo, sia trasmesso alle regioni ed alle province autonome interessate. 3. Il presente atto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 novembre 1995 Il Presidente: FRATTINI Il segretario: CARPANI