Determinazione della nuova misura dell'assegno mensile di incollocabilita'.(GU n.1 del 2-1-1996)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; Visto l'art. 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, il quale prevede che l'importo dell'assegno di incollocabilita' di cui al sopra citato art. 180 puo' essere rideterminato solo in aumento con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato centrale dell'A.N.M.I.L., ora sostituito dal consiglio di amministrazione dell'I.N.A.I.L. in riferimento alla legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni; Visto l'art. 20, comma 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che prevede, tra l'altro, la riliquidazione con cadenza annuale delle prestazioni economiche erogate, a qualsiasi titolo, dall'I.N.A.I.L.; Vista la delibera n. 1140 del consiglio di amministrazione dell'I.N.A.I.L.,adottata, ai sensi dell'art. 1-decies della legge 21 ottobre 1978, n. 641, il 26 settembre 1995, con cui si propone il nuovo importo mensile dell'assegno di incollocabilita' dal 1 luglio 1995; Considerato che la misura proposta e' stata determinata sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo intervenuta tra il 1993 e il 1994 e registrata dall'I.S.T.A.T.; Ritenuto di condividere il criterio seguito dall'I.N.A.I.L. per la determinazione della nuova misura dell'assegno di incollocabilita'; Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1994; Decreta: Con effetto dal 1 luglio 1995, l'importo mensile dell'assegno di incollocabilita' di cui in premessa e' stabilito in L. 319.850. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 dicembre 1995 Il Ministro: TREU