N. 485 ORDINANZA 15 - 30 dicembre 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Edilizia e urbanistica  -  Regione  Veneto  -  Abusivismo  -  Vincolo
 paesistico    -   Pertinenze   non   autonomamente   utilizzabili   -
 Autorizzazione gratuita - Manufatti vincolati ai sensi della legge n.
 1089 e n. 1497 del 1939 - Eccezione - Omessa  previsione  -  Identica
 questione  gia'  dichiarata non fondata dalla Corte (vedi sentenza n.
 100/1994) - Manifesta infondatezza.
 
 (Legge regione Veneto 27 giugno 1995, n. 61, art.  76,  primo  comma,
 lett.  a)).
 
 (Cost., artt. 23, 25, secondo comma, e 117).
 
(GU n.1 del 4-1-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.  Mauro  FERRI,  prof.
    Luigi  MENGONI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof. Giuliano VASSALLI,
    prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo
    VARI, dott. Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  76, primo
 comma, lett. a), della legge della Regione Veneto 27 giugno 1985,  n.
 61  (Norme  per  l'assetto  e  l'uso  del  territorio),  promosso con
 ordinanza  emessa  il  9  giugno  1994  dal  Pretore  di  Verona  nel
 procedimento  penale a carico di Ferrari Carlo iscritta al n. 528 del
 registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1994;
    Visto l'atto di intervento della Regione Veneto;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto che il Pretore di Verona, nel corso  di  un  procedimento
 penale  a carico di Ferrari Carlo, imputato del reato di cui all'art.
 20, lett. c),  della  legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  per  avere
 realizzato  un  box,  una  cancellata in ferro e due cancelli in zona
 sottoposta a vincolo paesistico ai sensi della legge 29 giugno  1939,
 n.  1497,  in  assenza  della  prescritta  concessione  edilizia, con
 ordinanza emessa il  9  giugno  1994  (R.O.  n.  528  del  1994),  ha
 sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3, 25, secondo comma, e 117
 della  Costituzione,   questione   di   legittimita'   costituzionale
 dell'art. 76, primo comma, lett. a), della legge regionale del Veneto
 27  giugno  1985,  n.  61,  nella  parte  in  cui  assoggetta  a mera
 autorizzazione  gratuita  le   opere   costituenti   pertinenze   non
 autonomamente  utilizzabili,  senza  operare  alcuna eccezione per il
 caso in cui i manufatti siano vincolati ai sensi delle leggi n.  1089
 e n. 1497 del 1939;
    Considerato  che  il  giudice  a  quo  fonda  le  proprie  censure
 sull'asserito  contrasto  tra  tale  normativa  regionale  e   quella
 statale,  di  cui al decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito,
 con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94 che, all'art.  7,
 invece,  richiederebbe  il  rilascio  della concessione, allorche' si
 tratti  di  manufatti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico o di
 interesse storico ai sensi delle citate leggi n. 1089 e n.  1497  del
 1939;
      che  identica  questione,  sollevata  con riferimento ad analoga
 norma contenuta negli artt. 72, lett. b) e  f),  e  78,  della  legge
 regionale  del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, e' gia'
 stata dichiarata non fondata, con sentenza n. 100 del 1994;
      che l'ordinanza di  rimessione  non  prospetta  motivi  nuovi  o
 diversi rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte;
      che,   di  conseguenza,  la  questione  deve  essere  dichiarata
 manifestamente infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 dalla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 76,  primo  comma,  lett.  a),  della  legge
 regionale  del  Veneto  27  giugno 1985, n. 61 (Norme per l'assetto e
 l'uso del territorio), sollevata, in riferimento agli  artt.  3,  25,
 secondo  comma,  e  117 della Costituzione, dal Pretore di Verona con
 l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: PESCATORE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C0033