N. 767 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 ottobre 1994
N. 767 Ordinanza emessa l'11 ottobre 1994 dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia sul ricorso proposto da Ognibene Loreto con l'ufficio elettorale circoscrizionale presso la pretura di Caltanissetta Regione Sicilia - Elezioni comunali e provinciali - Previsione della impugnabilita' delle decisioni della commissione elettorale mandamentale con ricorso, anche di merito, al Consiglio di giustizia amministrativa, dopo la proclamazione degli eletti e non oltre un mese dalla stessa (fattispecie: esclusione da una lista elettorale di un candidato per irregolarita' di documentazione) - Violazione del principio ormai affermatosi nella giurisprudenza del Consiglio di Stato della immediata impugnabilita', ancor prima della proclamazione degli eletti, del decreto di indizione delle elezioni, dell'ammissione od esclusione di lista o di candidati dalla competizione elettorale - Eccesso dai limiti della competenza legislativa della regione - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio, sul principio della tutela giurisdizionale, nonche' sui principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. (Legge regione Sicilia 5 aprile 1952, n. 11, art. 22). (Cost., artt. 3, 24, 97 e 113; statuto Sicilia, artt. 14 e 15).(GU n.3 del 18-1-1995 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2631/1994 r.g., proposto da Ognibene Loreto, rappresentato e difeso dall'avv. Renato Schifani, presso il cui studio, in Palermo, piazza Virgilio n. 4 e' elettivamente domiciliato, contro l'ufficio elettorale circoscrizionale presso la pretura di Caltanissetta, rappresentato e difeso, come per legge, dall'avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria, per l'annullamento, del verbale n. 4 del 19 maggio 1994, dell'ufficio elettorale circoscrizionale presso la pretura di Caltanissetta, con il quale si e' provveduto a non ammettere alla competizione elettorale per il rinnovo del consiglio provinciale di Caltanissetta, collegio di Caltanissetta, il ricorrente, candidato nella lista n. 4 denominata "Forza Italia"; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'ufficio elettorale intimato; Vista l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato; Visti gli atti tutti della causa; Designato relatore il cons. Filippo Giamportone; Uditi, alla pubblica udienza dell'11 ottobre 1994, l'avv. Renato Schifani per il ricorrente e l'avvocatura dello Stato per l'Amministrazione resistente; F A T T O Con atto ritualmente depositato e notificato alla controparte (unitamente al pedissequo decreto presidenziale n. 176/1994 di fissazione di udienza) in data 25 maggio 1994, il ricorrente, impugna la decisione (di cui al verbale n. 4 del 20 maggio 1994) con cui l'ufficio elettorale circoscrizionale presso la pretura di Caltanissetta l'ha escluso dalla lista dei candidati, denominata "Forza Italia", presentata per la competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio provinciale di Caltanissetta, collegio di Caltanissetta. La motivazione di tale esclusione e' basata sulla circostanza che la data di nascita del ricorrente, indicata nella dichiarazione di presentazione della lista (27 luglio 1956), non corrisponde con quella riportata nella dichiarazione di accettazione della candidatura, nella dichiarazione redatta ai sensi dell'art. 7, nono comma, della l.r. n. 7/1992 e nel certificato di iscrizione nelle liste elettorali (28 luglio 1956). Con l'unico mezzo di gravame, si deduce violazione ed errata applicazione dell'art. 12 della legge reg. sic. 9 maggio 1969, n. 14 quale risulta sostituito ed integrato dall'art. 13 della legge reg. sic. 1 settembre 1993, n. 26, nonche' illogicita' manifesta e difetto di istruttoria. Il ricorrente lamenta, in sostanza, la omessa applicazione del secondo comma dell'art. 12 della legge reg. sic. 9 maggio 1969 n. 14, come integrato e modificato dall'art. 13 della legge reg. sic. 1 febbraio 1993, n. 26, che farebbe carico all'ufficio elettorale circoscrizionale di assegnare un termine di 24 ore ai presentatori delle liste per regolarizzare la documentazione prodotta. Contestualmente al ricorso veniva proposta istanza di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, accolta con ordinanza di questa sezione n. 1123 del 27 maggio 1994 (che non risulta essere stata gravata di appello). Si e' costituito in giudizio, per resistere al ricorso, l'intimato ufficio elettorale circoscrizionale presso la pretura di Caltanissetta, che con rituale brevissima memoria difensiva contesta l'addotta censura chiedendo la reiezione del ricorso con ogni conseguente statuizione sulle spese. Alla pubblica udienza dell'11 ottobre 1994, le parti si sono riportate alle gia' esposte difese insistendo nelle relative conclusioni. Nella stessa udienza e' stata data lettura del dispositivo come per legge. D I R I T T O
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 766/1994). 95C0046