N. 767 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 ottobre 1994

                                N. 767
 Ordinanza  emessa  l'11  ottobre  1994  dal  tribunale amministrativo
 regionale della Sicilia sul ricorso proposto da Ognibene  Loreto  con
 l'ufficio   elettorale   circoscrizionale   presso   la   pretura  di
 Caltanissetta
 Regione Sicilia - Elezioni comunali e provinciali - Previsione della
    impugnabilita'  delle  decisioni  della   commissione   elettorale
    mandamentale  con  ricorso,  anche  di  merito,  al  Consiglio  di
    giustizia amministrativa, dopo la proclamazione degli eletti e non
    oltre un mese dalla stessa (fattispecie: esclusione da  una  lista
    elettorale  di un candidato per irregolarita' di documentazione) -
    Violazione del principio ormai  affermatosi  nella  giurisprudenza
    del Consiglio di Stato della immediata impugnabilita', ancor prima
    della  proclamazione  degli eletti, del decreto di indizione delle
    elezioni, dell'ammissione od esclusione di lista  o  di  candidati
    dalla   competizione   elettorale   -  Eccesso  dai  limiti  della
    competenza legislativa della regione - Incidenza  sul  diritto  di
    difesa  in  giudizio,  sul principio della tutela giurisdizionale,
    nonche' sui principi di imparzialita' e buon andamento della p.a.
 (Legge regione Sicilia 5 aprile 1952, n. 11, art. 22).
 (Cost., artt. 3, 24, 97 e 113; statuto Sicilia, artt. 14 e 15).
(GU n.3 del 18-1-1995 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha pronunciato la seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  2631/1994
 r.g.,  proposto  da Ognibene Loreto, rappresentato e difeso dall'avv.
 Renato Schifani, presso il cui studio, in Palermo, piazza Virgilio n.
 4  e'  elettivamente   domiciliato,   contro   l'ufficio   elettorale
 circoscrizionale  presso la pretura di Caltanissetta, rappresentato e
 difeso, come per legge,  dall'avvocatura  distrettuale  dello  Stato,
 domiciliataria,  per  l'annullamento,  del verbale n. 4 del 19 maggio
 1994, dell'ufficio elettorale circoscrizionale presso la  pretura  di
 Caltanissetta,  con  il  quale  si e' provveduto a non ammettere alla
 competizione elettorale per il rinnovo del consiglio  provinciale  di
 Caltanissetta,  collegio  di  Caltanissetta, il ricorrente, candidato
 nella lista n. 4 denominata "Forza Italia";
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio  dell'ufficio  elettorale
 intimato;
    Vista l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
 impugnato;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Designato relatore il cons. Filippo Giamportone;
    Uditi,  alla  pubblica udienza dell'11 ottobre 1994, l'avv. Renato
 Schifani  per  il  ricorrente  e   l'avvocatura   dello   Stato   per
 l'Amministrazione resistente;
                               F A T T O
    Con  atto  ritualmente  depositato  e  notificato alla controparte
 (unitamente  al  pedissequo  decreto  presidenziale  n.  176/1994  di
 fissazione di udienza) in data 25 maggio 1994, il ricorrente, impugna
 la  decisione  (di  cui  al  verbale n. 4 del 20 maggio 1994) con cui
 l'ufficio  elettorale   circoscrizionale   presso   la   pretura   di
 Caltanissetta  l'ha  escluso  dalla  lista  dei candidati, denominata
 "Forza Italia", presentata per  la  competizione  elettorale  per  il
 rinnovo  del  Consiglio  provinciale  di  Caltanissetta,  collegio di
 Caltanissetta.
    La motivazione di tale esclusione e' basata sulla circostanza  che
 la  data  di  nascita del ricorrente, indicata nella dichiarazione di
 presentazione della lista  (27  luglio  1956),  non  corrisponde  con
 quella   riportata   nella   dichiarazione   di   accettazione  della
 candidatura, nella dichiarazione redatta ai sensi dell'art.  7,  nono
 comma,  della  l.r.  n.  7/1992 e nel certificato di iscrizione nelle
 liste elettorali (28 luglio 1956).
    Con l'unico mezzo di  gravame,  si  deduce  violazione  ed  errata
 applicazione  dell'art. 12 della legge reg. sic. 9 maggio 1969, n. 14
 quale risulta sostituito ed integrato dall'art. 13 della  legge  reg.
 sic. 1 settembre 1993, n. 26, nonche' illogicita' manifesta e difetto
 di istruttoria.
    Il  ricorrente  lamenta,  in  sostanza, la omessa applicazione del
 secondo comma dell'art. 12 della legge reg. sic.   9 maggio  1969  n.
 14,  come integrato e modificato dall'art. 13 della legge reg. sic. 1
 febbraio 1993, n.  26,  che  farebbe  carico  all'ufficio  elettorale
 circoscrizionale  di  assegnare  un termine di 24 ore ai presentatori
 delle liste per regolarizzare la documentazione prodotta.
    Contestualmente al ricorso veniva proposta istanza di  sospensione
 della  esecuzione  del provvedimento impugnato, accolta con ordinanza
 di questa sezione n. 1123 del 27 maggio 1994 (che non risulta  essere
 stata gravata di appello).
    Si e' costituito in giudizio, per resistere al ricorso, l'intimato
 ufficio    elettorale   circoscrizionale   presso   la   pretura   di
 Caltanissetta, che con rituale brevissima memoria difensiva  contesta
 l'addotta  censura  chiedendo  la  reiezione  del  ricorso  con  ogni
 conseguente statuizione sulle spese.
    Alla pubblica udienza dell'11  ottobre  1994,  le  parti  si  sono
 riportate   alle   gia'  esposte  difese  insistendo  nelle  relative
 conclusioni.  Nella  stessa  udienza  e'  stata  data   lettura   del
 dispositivo come per legge.
                             D I R I T T O
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 766/1994).
 95C0046