N. 772 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 gennaio - 20 dicembre 1994

                                N. 772
 Ordinanza  emessa  il  14  gennaio   1994   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  20  dicembre 1994) dalla Corte dei conti, sezione
 prima giurisdizionale, nel giudizio di responsabilita'  promosso  dal
 procuratore generale nei confronti di Contestabile Fausto ed altri.
 Responsabilita' patrimoniale - Azione di responsabilita' per danno
    erariale nei confronti di amministratori e dipendenti dei comuni e
    delle  province  - Improponibilita', in caso di morte degli stessi
    (secondo la legge sull'ordinamento delle  autonomie  locali),  nei
    confronti   degli  eredi  -  Ingiustificata  deroga  al  principio
    generale di trasmissibilita' mortis  causa  della  responsabilita'
    patrimoniale (artt. 752 e 754 del codice civile) con incidenza sui
    principi di imparzialita' e buon andamento della p.a., nonche' sul
    principio  di  uguaglianza  per il trattamento di privilegio degli
    eredi  di  amministratori  pubblici   rispetto   agli   eredi   di
    amministratori  privati - Incidenza sul diritto dell'erario di far
    valere in giudizio le proprie pretese risarcitorie.
 (Legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 58, ultimo comma, secondo periodo;
    d.-l. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, sesto comma, convertito, con
    modificazioni, nella legge 27  ottobre  1993,  n.  423;  d.-l.  15
    novembre 1993, n. 453, art. 3, primo comma; legge 14 gennaio 1994,
    n. 20, art. 1).
 (Cost., artt. 3, 24 e 97).
(GU n.3 del 18-1-1995 )
                          LA CORTE DEI CONTI
    Ha   pronunciato   la   seguente   ordinaria   nel   giudizio   di
 responsabilita' promosso dal Procurtore generale  nei  confronti  dei
 signori  Contestabile  Fausto,  Bertora  Gerolamo, Marturo Ferruccio,
 Fresia Giacomo e per Bertora Lorenzo, l'erede Bertora Rosanna;
    Uditi alla pubblica  udienza  del  14  gennaio  1994  il  relatore
 consigliere  dott. Giorgio Capone, i difensori avv. Guido Romanelli e
 avv. Francesco Ramo' nonche' il pubblico ministero nella persona  del
 vice procuratore generale dott. Umberto Atelli;
    Esaminati gli atti e documenti di causa;
    Premesso  che  con  atto  di  citazione  del  15  maggio  1993  il
 procuratore generale della Corte dei conti ha chiamato in giudizio  i
 sopraindicati   amministratori  del  comune  di  Pornassio  (Imperia)
 partecipi alle delibere di giunta del 4 aprile 1992 (la n. 113 e 114)
 relative alla liquidazione delle spese sostenute dall'amministrazione
 del predetto comune per controversie insorte con  alcuni  proprietari
 terrieri  e  censurate  dal  Comitato regionale di controllo, per ivi
 sentirli condannare al pagamento di L. 11.036.308 oltre rivalutazione
 monetaria, interessi legali e spese di giudizio;
    Premesso che il procuratore  generale,  preso  atto  dell'avvenuto
 decesso (2 settembre 1990) del convenuto Bertora Lorenzo, ha avanzato
 forti dubbi sulla legitimatio ad causam della convenuta erede Bertora
 Rosanna  in virtu' del disposto di cui all'art. 58, ultima parte, del
 quarto  comma,  della  legge  8  giugno  1990,  n. 142 che stabilisce
 intrasmissibilita'   agli   eredi   della    responsabilita'    degli
 amministratori degli enti locali;
      che  conclusivamente  il  procuratore  generale  ha  mostrato di
 condividere  la  rilevanza  e  la  fondatezza  della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'anzidetta norma, in relazione agli
 artt.  3  e  97  della  Costituzione  cosi'   come   gia'   formulata
 nell'ordinanza  di  questa  sezione  n. 2/94 depositata il 10 gennaio
 1994;
      che, diversamente opinando, la difesa di parte ha denunciato  la
 superfluita'    di   una   pronuncia   del   giudice   costituzionale
 sull'argomento, tenuto conto  della  chiarezza  della  portata  della
 norma  in  questione ed ha invocato l'applicazione di detta normativa
 e, di conseguenza, l'estromissione di Bertora Rosanna;
    Considerato, in punto di rilevanza, ed in  perfetta  aderenza  con
 quanto  prospettato da questa stessa sezione con la cennata ordinanza
 2/94 del 10 gennaio 1994, che la vigenza dell'art. 58, quarto  comma,
 della  legge  n.  142/1990 porterebbe sostanzialmente ad una rinuncia
 obbligata alla pretesa erariale nei confronti di una delle  parti  in
 giudizio, divenendo questa priva di legitimatio passiva ad causam;
      che  l'anzidetta  rinuncia  e'  venuta successivamente a trovare
 progressiva allocazione nell'ordinamento giuridico  per  l'estensione
 della  norma  denunciata,  operata  con d.-l. 27 agosto 1993, n. 324,
 convertito con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1993, n. 423,  e
 con  il  d.-l.  15  novembre 1993, n. 453, convertito, all'atto della
 presente ordinanza, nella legge 14  gennaio  1994,  n.  20,  anche  a
 favore  dei  dipendenti  delle unita' sanitarie locali, dei disciolti
 enti ospedalieri, delle regioni e poi, infine,  nei  confronti  degli
 altri  pubblici dipendenti, con grave aggressione al quadro normativo
 esistente  in  ordine  all'azionabilita'   della   pubblica   pretesa
 erariale;
    Considerato,  inoltre, in punto di non manifesta infondatezza, che
 appare  necessaria  una  pronuncia  da  parte  del   supremo   organo
 costituzionale  sui  seguenti profili di sospetta incostituzionalita'
 dell'art. 58 cennato e della normativa successiva:
       a) per violazione dell'art. 3 della Costituzione:
       per disparita' di trattamento fra  eredi  di  amministratori  e
 dipendenti  pubblici  e quelli privati, tenuti questi ultimi ai sensi
 dell'art. 752 e 754 del codice civile a soddisfare i  debiti  del  de
 cuius,  anche  con  il  proprio  patrimonio,  a  meno che non abbiano
 accettato l'eredita' con "beneficio d'inventario";
       per  disparita'  di   trattamento   fra   i   creditori   degli
 amministratori  e  dipendenti pubblici e altri creditori, in quanto i
 secondi e non anche i primi vedrebbero la possibilita' di  soddisfare
 le   proprie  pretese  creditorie  sui  beni  del  defunto  debitore,
 trasmessi iure successionis;
       b) per violazione dell'art. 97 della  Costituzione  e,  quindi,
 dei   canoni  di  imparzialita'  e  di  "buon  andamento",  per  aver
 stabilito, con la normativa de  qua,  un  ingiustificato  esonero  da
 responsabilita'   con   danno  per  l'erario  provocando  un'indubbia
 incoerenza nell'assetto organizzativo dello Stato-persona, a  scapito
 dei  precetti  di  razionalita'  ed efficienza che dovrebbero tenerlo
 unito. Non e' invero comprensibile ne' razionale che  il  legislatore
 abbia  affidato  allo  Stato  in  alcuni  settori,  in  specie quello
 fiscale, un potere di supremazia, atto a  far  valere  nei  confronti
 dell'erede  del  debitore  tributario le proprie pretese (cf. art. 65
 del d.P.R. n. 600 del 1973),  (cd.  favor  fisci),  mentre  in  altro
 settore,  come  quello  disciplinato  con  la  normativa de qua abbia
 compresso notevolmente  l'azionabilita'  delle  pretese  risarcitorie
 dell'erario  derivanti  da  illecito contabile, limitandole alle sole
 ipotesi di illecito arricchimento del dante causa;
       c) per violazione dell'art. 24 della Costituzione: per aver  il
 legislatore,  con  la  normativa  denunciata, prodotto un sostanziale
 sacrificio al diritto di difesa giudiziale delle ragioni dello Stato-
 persona,  atteso  il  carattere  risarcitorio  e  patrimoniale  delle
 responsabilita' amministrative; il beneficio introdotto in favore dei
 dipendenti  ed amministratori pubblici viene a sottrarre, infatti, al
 titolare di essa, cioe'  al  procuratore  generale  della  Corte  dei
 conti, un potere di agire giudialmente che l'anzidetto articolo della
 Carta   costituzionale  assegna  ad  ogni  soggetto  dell'ordinamento
 giuridico, senza limitazioni.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  d'ufficio,  e  concordando  con  la  prospettazione  del
 pubblico  ministero,  rilevante  e  non  manifestante  infondata,  la
 questione  di  legittimita'  costituzionale   della   seconda   parte
 dell'ultimo  comma  dell'art.  58  della legge 8 giugno 1990, n. 142,
 nonche' dell'art. 1, sesto comma, del d.-l. 27 agosto 1993,  n.  324,
 convertito  con  modificazioni nella legge 27 ottobre 1993, n. 423, e
 dell'art. 3, primo comma, del d.-l. 15 novembre 1993, n. 453, nonche'
 dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n.  20,  in  relazione  agli
 artt. 3, 24 e 97 della costituzione;
    Dispone  la  sospensione  del  giudizio  in attesa della decisione
 della Corte costituzionale;
    Dispone che, a cura della segreteria,  gli  atti  vengono  rimessi
 alla  Corte costituzionale e che copia della presente ordinanza venga
 notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei  ministri  e
 comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati
    Cosi'  provveduto in Roma nella camera di consiglio del 14 gennaio
 1994.
                       Il presidente f.f.: ROSSI
    Depositata in segreteria il 19 ottobre 1994
                         Il dirigente: PASCALE
 
 95C0053