N. 776 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 agosto 1994
N. 776 Ordinanza emessa il 1 agosto 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di Benvenuto Giuseppe Croce Processo penale - Procedimenti aventi ad oggetto un reato punibile in astratto con la pena dell'ergastolo - Rito abbreviato - Inapplicabilita' ex sentenza n. 176/1991 - Lamentata mancata previsione di trattamento differenziato per il collaboratore di giustizia nonche' del bilanciamento, ai fini della determinazione della pena, tra l'attenuante di cui all'art. 8 della legge n. 203/1991 (collaborazione con la giustizia) e le aggravanti contestate - Irragionevolezza - ingiustificata parificazione di situazioni diverse - Compressione del diritto di difesa - Lesione del principio della finalita' di rieducazione del condannato. (C.P.P. 1988, art. 442, secondo comma; c.p., art. 69, primo comma; legge 12 luglio 1991, n. 203, art. 8). (Cost., artt. 3, 25 (recte: art. 24), e 27).(GU n.3 del 18-1-1995 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI (Omissis). Pronunciando poi sulla questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla difesa di Benvenuto Giuseppe Croce in via subordinata, da' lettura della seguente ordinanza: Rilevata non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale relativamente alla richiesta di giudizio abbreviato avanzata da Benvenuto Giuseppe Croce, con riferimento all'art. 442, secondo comma, del c.p.p., nella parte in cui non prevede l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 8 della legge n. 203/1991 ai fini della determinazione della pena in sede di ammissibilita' del giudizio abbreviato, per violazione gli artt. 3, 27 e 25 della Costituzione; Rilevato in particolare che l'interpretazione restrittiva dell'art. 442 del c.p.p., cosi' come integrato dalla pronunzia n. 176/1991 della Corte costituzionale, nella specie non puo' trovare applicazione alla luce del disposto di cui all'art. 8 della legge n. 203/1991 che punisce in modo del tutto autonomo colui che avendo commesso fatti delittuosi astrattamento punibili con la pena dell'ergastolo abbia deciso di collaborare con la giustizia, acquisendo l'imputato lo speciale status di collaboratore di giustizia gia' prima della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal p.m.; Rilevato, pertanto, che ben potrebbe il p.m. nel contestare il fatto reato astrattamente punibile con l'ergastolo includere la speciale ipotesi contemplata dall'art. 8 della legge n. 203/1991 dando cosi' modo al giudice di valutare ex ante, e non in seguito ad una verifica sulla sussistenza o meno di tale circostanza, la posizione dell'imputato; Rilevato che il vuoto normativo, verosimilmente determinato da una imperfetta armonizzazione tra la norma all'art. 442 del c.p.p., con l'integrazione anzi detta della pronuncia della Corte costituzionale e la norma emanata successivamente costituita dall'art. 8 della legge n. 203/1991, si risolve anzi tutto in una violazione dell'art. 3 della Costituzione in quanto verrebbero sostanzialmente parificate posizioni in realta' diseguali tra chi commette fatti punibili con l'ergastolo senza prestare alcuna forma di collaborazione, nel senso voluto dalla legge n. 203/1991 e chi, invece, compia tali fatti rivestendo la qualifica di collaboratore. Ancora in una ingiustificata compressione del diritto di difesa ex art. 25 della Costituzione in quanto priverebbe l'imputato collaborante di un importante strumento di difesa tecnica costituita dalla possibilita' di definire le sue pendenze con il rito abbreviato anche in deroga alle disposizioni ordinarie. Ancora in una violazione dell'art. 27 della Costituzione tenuto conto del principio di rieducabilita' attraverso la pena del condannato che deve a maggior ragione trovare applicazione per quei condannati individuati come collaboratori di giustizia; Preso atto della pronuncia di manifesta infondatezza gia' emessa dalla Corte costituzionale in data 14 giugno 1990 con riferimento all'asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione, dell'art. 442, secondo comma, e 51, terzo comma, del c.p.p., nella parte in cui prevede la riduzione di pena per cause non dipendenti dalla gravita' del reato, dalla personalita' del soggetto, ma esterne e collegate solo allo stato di attivazione delle indagini e all'apprezzamento discrezionale e insindacabile del p.m. (vedi Cassaz. 29 marzo 1993 e 12 maggio 1992); Rilevato, purtuttavia, che tale pronunzia risulta emessa antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 203/1991 sicche' una ulteriore pronunzia della Corte costituzionale sotto i rilievi qui formulati di violazione della norma costituzionale appare ancora piu' necessaria; Rilevato poi, sotto altro profilo, manifestamente fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, primo comma, del c.p. e dell'art. 8 della legge n. 203/1991 nella parte in cui prevede il cosiddetto bilanciamento tra l'attenuante speciale prevista da tale norma e le aggravanti contestate, per violazione ancora una volta degli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, alla luce delle considerazioni sopra espresse e per ulteriore rilievo che accedendo alla tesi della bilanciabilita' la potesta' discrezionale del legislatore sarebbe stata usata in modo irragionevole; Rilevato poi che entrambi le questioni ed in particolare quella relativa all'art. 442, secondo comma, del c.p.p. appaiono fondate avuto anche riguardo alla diversa prospettazione rispetto alle analoghe questioni gia' sottoposte all'esame della Corte costituzionale e alla natura premiale delle attenuanti in esame; Rilevata la rilevanza anche ai fini della definizione del procedimento relativo a Benvenuto Giuseppe Croce la cui posizione astrattamente appare decidibile allo stato degli atti; Ritenuto che a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 23, il procedimento nei riguardi del Benvenuto va obbligatoriamente sospeso in attesa delle statuizioni della Corte costituzionale previa separazione della posizione processuale del Benvenuto e conseguente formazione di un autonomo fascicolo processuale non interferendo detta posizione con quella degli altri imputati.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 442, secondo comma, del c.p.p., 39, primo comma, del c.p., 8 della legge n. 203/1991, in rapporto agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione sollevata dalla difesa; Ordina per l'effetto l'immediata trasmissione degli atti relativi all'imputato Benvenuto Giuseppe Croce alla Corte costituzionale e sospende il giudizio relativo al predetto imputato; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Visto l'art. 18, primo comma, del c.p.p., ordina la separazione della posizione processuale di Benvenuto Giuseppe Croce disponendo che a cura della cancelleria venga formato un autonomo fascicolo processuale; Dispone procedersi oltre nell'udienza preliminare nei confronti degli altri imputati. (Omissis). Il giudice per le indagini preliminari: (firma illeggibile) 95C0057