N. 35 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 luglio 1994

                                 N. 35
 Ordinanza emessa il 12 luglio 1994 (pervenuta  il  16  gennaio  1995)
 dalla  commissione  tributaria  di primo grado di Palermo sul ricorso
 proposto da Petyx Federico Maria contro l'Intendenza  di  finanza  di
 Palermo
 Tributi in genere - Imposte dirette - Previsione della tassabilita',
    con  effetto  retroattivo  rispetto alla data di entrata in vigore
    della norma impugnata,  delle  indennita'  di  esproprio  o  somme
    percepite   a   seguito   di  cessioni  volontarie  nel  corso  di
    procedimenti espropriativi, nonche' di somme comunque  dovute  per
    effetto  di  acquisizione coattiva conseguentemente ad occupazioni
    d'urgenza divenute illegittime, relativamente a terreni  destinati
    a  opere  pubbliche  ovvero  a interventi di edilizia residenziale
    pubblica  -  Assoggettazione  a  imposizione  fiscale  con   legge
    retroattiva  di  fatti  passati che hanno esaurito completamente i
    loro effetti economici  e  patrimoniali  e  non  possono  pertanto
    essere indici di capacita' contributiva.
 (Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, nono comma).
 (Cost., artt. 3 e 53).
(GU n.6 del 8-2-1995 )
               LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3001/93 del 17
 settembre 1993 avverso silenzio-rifiuto dell'Intendenza di finanza di
 Palermo sulla istanza  di  rimborso  dell'imposta  sulle  plusvalenze
 realizzate  su  intervento  ablativo ex art. 11, comma 5 e s.s. della
 legge 30 dicembre 1991, n. 413, da Petyx Federico Maria, residente  a
 Palermo.
    Il  signor  Petyx  Federico  Maria  propone ricorso davanti questa
 commissione avverso il silenzio-rifiuto dell'Intendente di finanza di
 Palermo,  a  cui  lo  stesso  aveva  inoltrato  istanza  di  rimborso
 dell'imposta  versata  sulle  plusvalenze  percepite  in  seguito  ad
 intervento ablativo (art. 11, quinto comma e  segg.  della  legge  30
 dicembre   1991,   n.   413),   sostenendo   la   totale  inesistenza
 dell'obbligazione tributaria.
    Il seguito del testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 34/1995).
 95C0149