N. 36 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 luglio 1994
N. 36 Ordinanza emessa il 12 luglio 1994 (pervenuta il 16 gennaio 1995) dalla commissione tributaria di primo grado di Palermo sul ricorso proposto da Petyx Federico Maria contro l'Intendenza di finanza di Palermo Tributi in genere - Imposte dirette - Previsione della tassabilita', con effetto retroattivo rispetto alla data di entrata in vigore della norma impugnata, delle indennita' di esproprio o somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonche' di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguentemente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime, relativamente a terreni destinati a opere pubbliche ovvero a interventi di edilizia residenziale pubblica - Assoggettazione a imposizione fiscale con legge retroattiva di fatti passati che hanno esaurito completamente i loro effetti economici e patrimoniali e non possono pertanto essere indici di capacita' contributiva. (Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, nono comma). (Cost., artt. 3 e 53).(GU n.6 del 8-2-1995 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3002/93 del 17 settembre 1993 avverso silenzio-rifiuto dell'Intendenza di finanza di Palermo sulla istanza di rimborso dell'imposta sulle plusvalenze realizzate su intervento ablativo ex art. 11, comma 5 e s.s. della legge 30 dicembre 1991, n. 413, da Petyx Federico Maria, residente a Palermo. Il signor Petyx Federico Maria propone ricorso davanti questa commissione avverso il silenzio-rifiuto dell'Intendente di finanza di Palermo, a cui lo stesso aveva inoltrato istanza di rimborso dell'imposta versata sulle plusvalenze percepite in seguito ad intervento ablativo (art. 11, quinto comma e segg. della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sostenendo la totale inesistenza dell'obbligazione tributaria.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 34/1995). 95C0150