N. 36 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 luglio 1994

                                 N. 36
 Ordinanza  emessa  il  12  luglio 1994 (pervenuta il 16 gennaio 1995)
 dalla commissione tributaria di primo grado di  Palermo  sul  ricorso
 proposto  da  Petyx  Federico Maria contro l'Intendenza di finanza di
 Palermo
 Tributi in genere - Imposte dirette - Previsione della tassabilita',
    con effetto retroattivo rispetto alla data di  entrata  in  vigore
    della  norma  impugnata,  delle  indennita'  di  esproprio o somme
    percepite  a  seguito  di  cessioni  volontarie   nel   corso   di
    procedimenti  espropriativi,  nonche' di somme comunque dovute per
    effetto di acquisizione coattiva conseguentemente  ad  occupazioni
    d'urgenza  divenute illegittime, relativamente a terreni destinati
    a opere pubbliche ovvero a  interventi  di  edilizia  residenziale
    pubblica   -  Assoggettazione  a  imposizione  fiscale  con  legge
    retroattiva di fatti passati che hanno  esaurito  completamente  i
    loro  effetti  economici  e  patrimoniali  e  non possono pertanto
    essere indici di capacita' contributiva.
 (Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, nono comma).
 (Cost., artt. 3 e 53).
(GU n.6 del 8-2-1995 )
               LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3002/93 del  17
 settembre 1993 avverso silenzio-rifiuto dell'Intendenza di finanza di
 Palermo  sulla  istanza  di  rimborso  dell'imposta sulle plusvalenze
 realizzate su intervento ablativo ex art. 11, comma 5  e  s.s.  della
 legge  30 dicembre 1991, n. 413, da Petyx Federico Maria, residente a
 Palermo.
    Il signor Petyx Federico  Maria  propone  ricorso  davanti  questa
 commissione avverso il silenzio-rifiuto dell'Intendente di finanza di
 Palermo,  a  cui  lo  stesso  aveva  inoltrato  istanza  di  rimborso
 dell'imposta  versata  sulle  plusvalenze  percepite  in  seguito  ad
 intervento  ablativo  (art.  11,  quinto comma e segg. della legge 30
 dicembre  1991,   n.   413),   sostenendo   la   totale   inesistenza
 dell'obbligazione tributaria.
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e' perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 34/1995).
 95C0150