N. 3 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 20 ottobre 1994

                                 N. 3
 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il  3
 febbraio 1995 (del Presidente del Consiglio dei Ministri)
 Impiego   pubblico   -   Recepimento   della   normativa   risultante
    dall'accordo sindacale in data 20  ottobre  1994,  riguardante  il
    personale non dirigente della regione e delle camere di commercio,
    industria,  artigianato  e  agricoltura  di  Trento  e  Bolzano  e
    contenente prime misure di omogeneizzazione interne al comparto in
    attuazione dell'art. 6 dell'accordo sindacale 3 febbraio  1994  in
    attesa  della  futura  contrattazione  -  Indebita invasione della
    sfera di competenza statale, atteso il mancato  adeguamento  della
    legislazione  regionale  (gia' impugnata con ricorso n. 58/1994) a
    quella nazionale costituita dalla legge di delega 23 ottobre 1992,
    n. 421, e dal  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29  -
    Disparita' di trattamento tra i pubblici dipendenti ed impedimento
    del  concorso  di  tutti  i  cittadini ai doveri di solidarieta' -
    Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 496/1993.
 (Deliberazione della giunta  della  regione  Trentino-Alto  Adige  27
    ottobre 1994, n. 2327).
 (Cost., artt. 2, 3 e 117).
(GU n.13 del 29-3-1995 )
     Ricorso   per   conflitto  di  attribuzioni  del  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri, giusta delibera del  Consiglio  dei  Ministri
 del  6 settembre 1994, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
 generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi,
 n. 12, domicilia, contro la regione Trentino-Alto Adige,  in  persona
 del  presidente  della  giunta  pro-tempore, per l'annullamento della
 deliberazione della  giunta  della  regione  Trentino-Alto  Adige  27
 ottobre  1994,  n.  2327,  recante  "recepimento normativa risultante
 dall'accordo  sindacale  in  data  20  ottobre  1994  riguardante  il
 personale  non  dirigente  della regione e delle camere di commercio,
 industria, artigianato  e  agricoltura  di  Trento  e  di  Bolzano  e
 contenente  prime  misure  di omogeneizzazione interna al comparto in
 attuazione dell'art. 6 dell'accordo  sindacale  3  febbraio  1994  in
 attesa  della  futura contrattazione" per contrasto con gli artt. 15,
 17, 18 e 19 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470.
    1. - Nel bollettino ufficiale della  regione  Trentino-Alto  Adige
 del  26  novembre  1994,  n. 53, e' stata pubblicata la deliberazione
 della  giunta  regionale  del   Trentino-Alto   Adige   in   epigrafe
 individuata,  recante  "Recepimento normativa risultante dall'accordo
 sindacale in data  20  ottobre  1994  riguardante  il  personale  non
 dirigente  della  regione  e  delle  camere  di commercio, industria,
 artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano e  contenente  prime
 misure   di   omogeneizzazione  interna  al  comparto  in  attuazione
 dell'art. 6 dell'accordo sindacale 3 febbraio 1994  in  attesa  della
 futura contrattazione".
    Il  provvedimento  e' stato emanato sulla base di una legislazione
 regionale che non  e'  stata  adeguata  alla  legislazione  nazionale
 costituita  dalla  legge  di  delega  23  ottobre 1992, n. 421, e dal
 decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche.
    Piu' esattamente, l'art. 15 del d.lgs. 10 novembre 1993,  n.  470,
 che  modifica  l'art.  45 del d.lgs. 29/1993, prevede una particolare
 procedura per pervenire ai contratti collettivi del pubblico impiego:
 ivi e' disposto, fra l'altro, l'intervento di un organismo  istituito
 dallo  stesso d.lgs., l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
 pubbliche  amministrazioni,  comunemente  conosciuta  come  ARAN.   I
 contratti  dei  comparti  di  contrattazione del personale regionale,
 provinciale e comunale  devono,  pertanto,  essere  preceduti  da  un
 contratto  collettivo  nazionale  di  comparto  stipulato  tra  detta
 Agenzia e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
    In base a tali disposizioni, nell'aprile 1994 e'  stato  stipulato
 tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali un protocollo d'intesa sulla
 "struttura  e  sulle sequenze tematiche per l'avvio delle trattative,
 nonche' sui presupposti per l'indennita'  di  vacanza  contrattuale".
 Detto  accordo  venne  approvato  con  d.P.C.M.  28  aprile 1994 (che
 prendeva atto, fra l'altro, dell'intesa intercorsa con la  conferenza
 dei presidenti delle regioni e delle province autonome).
    In  esso veniva definita la "sequenza tematica" - e cioe' venivano
 indicate le varie fasi attraverso le  quali  si  doveva  passare  per
 pervenire all'accordo finale.
    In  relazione alla prima fase, da un lato dovevano essere iniziate
 le trattative per "l'accordo quadro", dall'altro contestualmente, per
 guadagnare tempo, dovevano essere iniziate a loro volta le trattative
 per  il  comparto  del  personale  regionale  e  degli  enti   locali
 (naturalmente  queste  ultime si sarebero potute concludere solo dopo
 la  stipula  dell'accordo  quadro,  tenendo  conto   delle   relative
 risultanze).
    Nel  frattempo,  il  protocollo  d'intesa, per il mese di aprile e
 seguenti, nelle more della  complessa  contrattazione,  stabiliva  di
 riconoscere  l'esistenza dei presupposti per la corresponsione di una
 "indennita' di vacanza contrattuale".
    Dalla delibera emanata appare evidente che la contrattazione - ove
 intervenuta - e' disciplinata da atti amministrativi attuativi  della
 legislazione  regionale  (ll.rr.  9  novembre 1983, n. 15; 11 gennaio
 1987, n. 5; 21 febbraio 1991, n. 5 e 5 marzo 1993, n. 4 e in  materia
 di  personale  delle camere di commercio dalle ll.rr. 22 maggio 1980,
 n. 8; 27 novembre 1983, n. 18 e 18  giugno  1987,  n.  8)  modificata
 dalla   legislazione   statale   sopra   richiamata   successivamente
 intervenuta.
    Il complesso procedimento  di  cui  si  diceva,  disciplinato  dal
 d.lgs.  n.  470/1993  (in  modifica dell'art. 45 d.lgs.  n. 29/93) ha
 evidentemente per suo scopo principale quello del contenimento  della
 spesa pubblica del personale regionale e degli enti locali in genere.
 Come   si  e'  visto,  tale  scopo  viene  conseguito  attraverso  la
 previsione di un procedimento centralizzato,  riservato  allo  Stato,
 per  il  concordamento  e la definizione del trattamento economico in
 questione. Il procedimento, invero, da un lato consente di  pervenire
 ad   un   trattamento  economico  uniforme  su  tutto  il  territorio
 nazionale, dall'altro pone le basi per il  contenimento  della  spesa
 pubblica   evitando   sempre  possibili  "fughe  in  avanti"  di  una
 contrattazione  in  sede locale, dovute a sollecitazioni di potentati
 locali di varia estrazione.
    2. - A questo  sistema  la  regione  Trentino-Alto  Adige  avrebbe
 dovuto  adeguare  la  propria  legislazione  ai sensi dell'art. 2 del
 d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, cosa che non ha fatto nei  termini  ivi
 contemplati.
    In  conseguenza  di cio', il Presidente del Consiglio dei Ministri
 ha proposto ricorso a codesta ecc.ma Corte per il mancato adeguamento
 (ricorso notificato il 19  agosto  1994,  depositato  nei  termini  e
 quindi  pendente) in base a delibera del Consiglio dei Ministri del 5
 agosto.
    La legislazione nazionale  -  si  notava  in  quel  ricorso  -  e'
 costituita dai d.lgs. 10 novembre 1993, n. 470 e 23 dicembre 1993, n.
 546  che,  nel  modificare  il  d.lgs.  3 febbraio 1993, n. 29, hanno
 ridisciplinato la quasi totalita' degli articoli: in particolare  gli
 articoli relativi alla contrattazione sindacale sono stati dichiarati
 dalla  legge  "norme  fondamentali di riforma economico sociale" e ad
 essi la legislazione regionale (come del resto quella regionale)  non
 si e' adeguata.
    3.  -  Orbene, in conseguenza dell'esito - scontato - che avra' il
 cointeso  giudizio  di  mancato  adeguamento  (ma  comunque  anche  a
 prescindere  da  tale  esito)  e' evidente come regione Trentino-Alto
 Adige  con  l'adozione  del  decreto  in  questa  sede  impugnato  ha
 travalicato  i  limiti  della  propria  competenza,  invadendo quella
 statale.
    Essa, invero, non solo in via generale non ha adeguato la  propria
 legislazione,  ma anzi, nella specifica fattispecie che ora ci occupa
 con  il  decreto  impugnato  ha  recepito  le   clausole   risultanti
 dell'accordo  intercompartimentale relativo al triennio 1994-1996 per
 il personale regionale e degli enti locali, stipulato in sede locale.
    In considerazione di cio' un grave vulnus  e'  stato  arrecato  al
 principio  della  uniformita' del trattamento economico del personale
 degli enti pubblici su tutto il territorio nazionale e, quel  che  e'
 peggio,  e'  stato arrecato un grave vulnus al fine che si prefiggeva
 tale principio e cioe' il contenimento delle spese  correnti  per  il
 personale del comparto pubblico.
    Per  la  legislazione  cui  la  regione avrebbe dovuto adeguarsi -
 recante "norme fondamentali di riforma  economico  sociale"  e  prima
 ancora  "principi  fondamentali  ai  sensi  dell'art. 117 Cost." - le
 competenze decisionali  in  materia  del  trattamento  economico  del
 personale  degli  enti  locali (compreso il personale regionale) sono
 riservate allo Stato: provvedimenti delle regioni che  invadano  tale
 competenza esclusiva sono irrimediabilmente e sicuramente adottati in
 carenza di competenza.
    4. - Nel caso specifico la giunta regionale, anziche' recepire con
 propria delibera il predetto accordo, avrebbe dovuto negare efficacia
 allo  stesso,  considerato  che il medesimo comporta oneri finanziari
 dovuti ad aumenti retributivi.
    Di piu': oltre a  esorbitare  dai  propri  limiti  di  competenza,
 l'atto  impugnato  introduce un'illegittima disparita' di trattamento
 fra  i  dipendenti  pubblici,  in  contrasto  con  l'art.   3   della
 Costituzione  e  viola  l'art.  2  della  Costituzione,  impedendo il
 concorso di tutti al soddisfacimento dei doveri di solidarieta'.
    E,  infine e soprattutto, si ripete, interferisce gravemente con i
 poteri di governo concernenti la direzione  della  politica  generale
 del paese (art. 95 della Costituzione).
    5.  -  Piace ricordare, al riguardo, che il decreto in questa sede
 impugnato si trova nella stessa situazione del decreto  della  giunta
 provinciale  di Bolzano 1 febbraio 1993 - che recava: "regolamento di
 recepimento  delle  norme  risultanti   dalla   disciplina   prevista
 dall'accordo  intercompartimentale relativo al triennio 1991-1993 per
 il personale della provincia autonoma di Bolzano e degli enti da essa
 dipendenti" - che fu impugnato dal Presidente del  Consiglio  perche'
 in  contrasto  con  la  legislazione  nazionale  (d.-l.  n.  384/1992
 convertito  in  legge  n.  438/1992)  che,  anch'essa  doveva  essere
 recepita  dalla  legislazione  provinciale  in  forza dell'art. 2 del
 d.lgs. n. 266/1992.
    Codesta ecc.ma Corte ha annullato tale provvedimento con sent.  31
 dicembre  1993,  n. 497, in accoglimento del ricorso di parte statale
 (e' appena il caso di ricordare anche che  la  stessa  Corte  con  la
 precedente   coeva   sentenza   n.  496/1993  aveva  riconosciuto  la
 illegittimita'  costituzionale  della  legislazione  provinciale  non
 adeguata, in base alla quale l'atto era stato emanato).
    Si  richiama  ancora  la sentenza di codesta ecc.ma Corte 1 luglio
 1993, n. 296 emessa nel  conflitto  di  attribuzioni  contro  regione
 Sardegna,  che  ebbe  ad  annullare  il  decreto del presidente della
 giunta regionale adottato in analoga materia.
   Tutto quanto sopra premesso e considerato, si conclude  perche'  la
 ecc.ma  Corte  costituzionale  voglia  dichiarare che non spetta alla
 regione  Trentino-Alto  Adige  conferire  efficacia  ad  un   accordo
 sindacale  riguardante  il  personale  non  dirigente della regione e
 delle camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura  di
 Trento  e Bolzano; voglia conseguentemente annullare la deliberazione
 della giunta della regione Trentino-Alto Adige 27  ottobre  1994,  n.
 2327,   recante   "recepimento   normativa   risultante  dall'accordo
 sindacale in data  20  ottobre  1994  riguardante  il  personale  non
 dirigente  della  regione  e  delle  camere  di commercio, industria,
 artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano e  contenente  prime
 misure   di   omogeneizzazione  interna  al  comparto  in  attuazione
 dell'art. 6 dell'accordo sindacale 3 febbraio 1994  in  attesa  della
 futura contrattazione.
      Roma, addi' 26 gennaio 1995
                             Gaetano ZOTTA
 
 95C0187