N. 141 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 gennaio 1995

                                N. 141
 Ordinanza emessa il 7 gennaio 1995 dal pretore di Busto  Arsizio  nei
 procedimenti  civili  riuniti  vertenti  tra  Aspesi Dario Lorenzo ed
 altri e l'E.N.P.A.V.
 Previdenza  e  assistenza  sociale  -  Ente  nazionale  previdenza  e
 assistenza   veterinari   (E.N.P.A.V.)   -   Previsione,   con  norma
 autoqualificata interpretativa, dell'obbligatorieta'  dell'iscrizione
 all'E.N.P.A.V.  anche  per  i  medici  veterinari gia' avvalentisi di
 altre forme di previdenza obbligatoria - Violazione del principio  di
 uguaglianza  per  disparita' di trattamento tra veterinari dipendenti
 (sui quali  viene  a  gravare  un  doppio  obbligo  previdenziale)  e
 veterinari  liberi  professionisti (tenuti a pagare solo i contributi
 all'E.N.P.A.V.)  ed,   inoltre,   tra   veterinari   iscritti   prima
 dell'entrata  in  vigore  della  legge n. 136/1991 (gravati da doppia
 imposizione) e quelli iscritti dopo tale data (sottratti alla  doppia
 imposizione)  -  Incidenza sulla garanzia previdenziale quale diritto
 del lavoratore la cui certezza giuridica viene messa  in  discussione
 dalla   retroattivita'  della  norma  impugnata  -  Riferimenti  alla
 sentenza della Corte costituzionale
     n. 39/1993.
 (Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiseiesimo comma).
 (Cost., artt. 3 e 38).
(GU n.12 del 22-3-1995 )
                              IL PRETORE
    In  funzione di giudice del lavoro, dott. R. Atanasio, sciogliendo
 la riserva, pronuncia la seguente  ordinanza  nella  controversia  in
 materia   di  previdenza  obbligatoria,  promossa  da:  Aspesi  Dario
 Lorenzo, Monti Doriano, Bollini Ambrogio, Porro Flavio, Ceresa  Mario
 Giovanni,  Cozzi  Daniela,  Galli  Luciana, Pozzi Nicoletta, Guzzetti
 Cristina, Turri Franco, Cassani Francesco, Regalia Vittorio,  PIzzoli
 Massimo,  Sella Grazia, Sacchi Cristina, Campagnani Massimo, Ferrario
 Claudio, Pinza Danilo, Rigamonti Liviana, Mariani  Daniele,  Gallazzi
 Daniele, con gli avv.ti Cappuccio Tranquillo e Albe; contro l'ENPAV -
 Ente  nazionale  di  previdenza  e  di  assistenza  dei veterinari in
 persona del  presidente  pro-tempore,  con  sede  in  Roma  via  G.D.
 Romagnosi 18/a, contumace.
                           RITENUTO IN FATTO
    Con  due  ricorsi,  successivamente  riuniti, depositati in date 6
 maggio e 7 giugno 1994 Aspesi Dario Lorenzo e  gli  altri  ricorrenti
 convenivano in giudizio l'ENPAV deducendo di essere tutti veterinari,
 iscritti  al  relativo  albo provinciale, e tutti esercenti attivita'
 subordinata alle dipendenze di terzi  datori  di  lavoro  pubblici  e
 privati:    per    tale    ultima   ragione   sono   pertanto   tutti
 obbligatoriamente iscritti a istituti di previdenza.
    Rilevavano che la legge 12 aprile 1991,  innovando  rispetto  alla
 precedente  legge  n.  1357/1962  (la  quale  all'art. 2 prevedeva la
 obbligatorieta' dell'iscrizione  all'ENPAV  per  tutti  i  veterinari
 iscritti  all'albo  professionale),  aveva  sancito,  all'art. 24, la
 iscrizione facoltativa  per  tutti  coloro  che,  come  i  ricorrenti
 appunto,  espletando  attivita'  lavorativa  subordinata  o autonoma,
 siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria;  il  medesimo
 articolo aveva per ovvie ragioni previsto, per coloro che ne avessero
 i  requisiti,  il diritto a rinunciare alla iscrizione (facoltativa);
 la medesima legge, all'art. 32, aveva poi espressamente  abrogato  il
 secondo comma dell'art. 2 della legge n. 1357/1962.
    Tutti  i  ricorrenti  avevano  provveduto  a  comunicare  la  loro
 rinuncia alla iscrizione.
    La successiva  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  all'art.  11,
 ventiseiesimo  comma,  aveva  interpretato  autenticamente  l'art. 24
 della legge n. 136/1991  prevedendo  la  esenzione  dalla  iscrizione
 all'albo  esclusivamente  per  i  veterinari  iscritti  per  la prima
 all'albo professionale in data successiva all'entrata in vigore della
 legge n. 136/1991.
    A seguito del d.-l.  n.  257/1994,  il  quale  all'art.  70  aveva
 previsto  l'obbligo di versare i contributi per il periodo successivo
 alla cancellazione dall'albo, verificatasi a seguito della  rinuncia,
 l'ENPAV  aveva  richiesto  ai  ricorrenti il pagamento dei contributi
 stessi.
    Concludevano chiedendo al  pretore,  previa  eventuale  rimessione
 degli  atti  alla Corte costituzionale, di dichiarare la infondatezza
 della  pretesa  dell'Ente  convenuto  di  conseguire   i   contributi
 suddetti; con vittoria di spese.
    Rimaneva contumace l'ENPAV.
    All'udienza  di discussione, ex art. 420 del c.p.c., il pretore si
 riservava di decidere.
                          RITENUTO IN DIRITTO
    Questo  pretore dubita della legittimita' costituzionale dell'art.
 11 ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 577.
    Occorre ripercorrere brevemente le tappe compiute dal legislatore.
    L'art.  32  della  legge  18  agosto  1962,  n.  1357,  prevedeva:
 "L'iscrizione  all'ENPAV  e'  obbligatoria  per tutti i veterinari di
 eta' inferiore agli anni 65, iscritti negli albi professionali ..".
    La legge 12  aprile  1991,  n.  136,  modificandola,  ha  previsto
 all'art. 24:
      l'iscrizione  obbligatoria all'ENPAV per tutti gli iscritti agli
 albi professionali che  esercitano  libera  professione  o  attivita'
 lavorativa autonoma convenzionata;
      l'iscrizione facolttiva all'ENPAV per tutti coloro che espletino
 attivita'  lavorativa  subordinata  o  autonoma,  ma  che  siano gia'
 iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.
    Il terzo comma  del  medesimo  art.  24  ha  poi  riconosciuto  la
 facolta',  a  coloro  che  versano  in  questa  seconda  ipotesi,  di
 rinunciare all'iscrizione all'ENPAV.
    Infine l'art. 32  ha  espressamente  abrogato  l'art.  2,  secondo
 comma,  della  legge  n. 1357/1962 (ma avrebbe pure potuto evitare di
 farlo in considerazione della evidente incompatibilita' esistente tra
 le due normative).
    L'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre  1993,  n.
 537, ha espressamente previsto:
    "La  disposizione  contenuta  nel  primo comma dell'art. 32, della
 legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere interpretata nel senso  che
 l'iscrizione  all'ENPAV non e' obbligatoria soltanto per i veterinari
 che  si  iscrivono  per  la  prima  volta  agli  albi   professionali
 successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e
 che  si trovano nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art.
 24  della  medesima;  i  provvedimenti  di   cancellazione   adottati
 dall'ente   nei  confronti  dei  veterinari,  gia'  obbligatoriamente
 iscritti all'ente stesso in forza della  precedente  normativa,  sono
 nulli di diritto".
    Il  d.-l.  29  aprile  1994, n. 257 (successivamente reiterato con
 dd.-ll. 27 giugno 1994 n. 414, 27 agosto 1994, n. 514  e  28  ottobre
 1994,  n.  601) all'art. 70, sostituendo gli ultimi periodi dell'art.
 11,  ventiseiesimo  comma,  della  legge  n.  537/1993  ha  previsto:
 "L'obbligo  di comunicazione di cui all'art. 19 della legge 12 aprile
 1991, n. 136, deve essere adempiuto entro 90  giorni  dalla  data  di
 entrata  in  vigore  della presente legge. I contributi dovuti per il
 periodo successivo al provvedimento di  cancellazione  devono  essere
 versati in tre rate di uguale importo con scadenza rispettivamente al
 30 aprile, 31 agosto e 31 dicembre 1994".
                            Sulla rilevanza
   Il   giudicante   ritiene   innanzi   tutto  che  la  questione  di
 legittimita' costituzionale sia rilevante ai fini della decisione del
 giudizio de quo, essendo necessario  fare  applicazione  della  norma
 predetta.
    Infatti,    i   ricorrenti   avevano   legittimamente   rinunciato
 all'iscrizione all'ENPAV, giusta la precedente normativa di cui  agli
 artt.  24  e 32 della legge n. 136/1991, che aveva abrogato l'art. 2,
 secondo comma, della legge n. 1357/1962.
    Tuttavia, l'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge n. 537/1993,
 interpretando   autenticamente  l'art.  32  predetto,  ha  escluso  i
 ricorrenti dalla possibilita'  di  iscriversi  solo  facoltativamente
 all'ENPAV,  dichiarando la nullita' delle rinunce gia' comunicate dai
 ricorrenti.
    Pertanto sulla base di tale ultima normativa e  dell'art.  70  del
 d.-l.  n.  257/1994,  rinnovato  da ultimo con l'art. 20 del d.-l. 28
 ottobre 1994, n. 601, l'ENPAV ha richiesto ai ricorrenti il pagamento
 delle varie rate di contributi omesse, maturate successivamente  alla
 cancellazione.
    Questo  pretore,  in  considerazione  dell'attuale  normativa, non
 potrebbe che rigettare la domanda dei ricorrenti.
                   Sulla non manifesta infondatezza
    Il giudicante ritiene che  la  norma  predetta  confligga  innanzi
 tutto con l'art. 3 della Costituzione.
    Il legislatore del 93 ha definito la norma contenuta nell'art. 11,
 ventiseiesimo comma, quale norma di interpretazione autentica.
    Tuttavia  l'esame  della norma interpretata (l'art. 32 della legge
 n. 136/1991), la quale si limita a sancire l'abrogazione dell'art. 2,
 secondo  comma,  della  legge  n.  1357/1962  induce   ad   escludere
 recisamente   che   la   norma   del   93   possa  qualificarsi  come
 interpretativa.
    Giusta quanto rilevato dalla Corte costituzionale  nella  sentenza
 28  gennaio  1993,  n.  39,  "e'  di interpretazione autentica quella
 disposizione che si riferisca e si saldi con quella  da  interpretare
 ed   intervenga   esclusivamente   sul   significato   normativo   di
 quest'ultima, senza pero' intaccare o integrare il dato  testuale  ma
 solo  chiarendone  ed  esplicandone  il contenuto ovvero escludendo o
 enucleando uno dei possibili significati".
    Ebbene, nel caso di specie, di  fronte  al  significato  puramente
 espulsivo di altra norma dall'ordinamento, contenuto in quella di cui
 all'art.  32  della legge n. 136/1991, vi e' l'art. 11, ventiseiesimo
 comma, della legge n.  537/1993  il  quale  aggiunge  degli  elementi
 affatto nuovi, escludendo dall'effetto abrogativo quei veterinari che
 fossero gia' iscritti all'ENPAV alla data del 27 aprile 1991.
    In tal modo la legge cd interpretativa, ma di fatto innovativa, ha
 un  effetto  retroattivo  andando  a  regolare  situazioni soggettive
 diversamente regolate sotto il vigore della legge n. 136/1991.
    Ma in tal modo viene violato l'art. 38 della Costituzione:
      innanzi  tutto  perche'  "frustra  l'affidamento  di  una  vasta
 categoria  di  cittadini  nella  sicurezza  giuridica che costituisce
 elemento fondamentale dello Stato di diritto" (v. in tal senso  Corte
 costituzione citata);
      in  secondo  luogo, perche' quella norma sancisce il diritto dei
 lavoratori a che siano  assicurati  loro  mezzi  adeguati  alle  loro
 esigenze  di  vita  in  occasioni di particolari eventi, ma non anche
 l'obbligatorieta' di una doppia previdenza obbligatoria;
      infine perche' l'obbligo di pagamento dei contributi,  correlati
 all'iscrizione    obbligatoria   all'ENPAV,   sancito   con   effetto
 retroattivo,  finisce  per  trasformare  i  contributi   -   regolati
 dall'art.  38 della Costituzione - in tributi veri e propri, che come
 tali rientrano nell'ambito dell'art. 53 dela Costituzione.
   Infatti, alla iscrizione all'ENPAV e' correlato il  diritto,  oltre
 che  a  pensioni, a prestazioni straordinarie e indennita' una tantum
 (v. art. 1 della legge n. 136/1991).
    L'obbligo  del  pagamento  del  contributo,  che  avvenga  per  il
 passato, in  assenza  della  necessaria  correlazione  (in  quanto  i
 ricorrenti  pagano il contributo per prestazioni che non possono piu'
 conseguire) che deve intercorrere tra contributo  e  prestazione,  fa
 si' che il primo acquisti natura di vero e proprio tributo.
    Ma viene altresi' violato l'art. 3 della Costituzione.
    Non  si  comprende  -  e  sotto tale aspetto la normativa in esame
 stride con il principio di ragionevolezza - come possa  giustificarsi
 il  diverso  trattamento che il legislatore riserva ai veterinari che
 si siano iscritti all'ENPAV, per la prima volta, dopo  il  27  aprile
 1991,  rispetto  a  tutti  gli  altri; nonche' a quelli che espletano
 attivita' di lavoro dipendente rispetto a quelli  che  esercitano  la
 libera  professione, prevedendo solo per i primi la doppia iscrizione
 obbligatoria.
                               P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge  9  febbraio
 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di
 cui in  motivazione,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  11,  ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n.
 537, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione;
    Dispone la trasmissione degli atti  alla  Corte  costituzionale  e
 sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che,  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata  alle  parti  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e  ne sia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere
 del Parlamento.
      Busto Arsizio, addi' 7 gennaio 1995
                         Il pretore: ATANASIO
 
 95C0330