N. 141 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 gennaio 1995
N. 141 Ordinanza emessa il 7 gennaio 1995 dal pretore di Busto Arsizio nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Aspesi Dario Lorenzo ed altri e l'E.N.P.A.V. Previdenza e assistenza sociale - Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari (E.N.P.A.V.) - Previsione, con norma autoqualificata interpretativa, dell'obbligatorieta' dell'iscrizione all'E.N.P.A.V. anche per i medici veterinari gia' avvalentisi di altre forme di previdenza obbligatoria - Violazione del principio di uguaglianza per disparita' di trattamento tra veterinari dipendenti (sui quali viene a gravare un doppio obbligo previdenziale) e veterinari liberi professionisti (tenuti a pagare solo i contributi all'E.N.P.A.V.) ed, inoltre, tra veterinari iscritti prima dell'entrata in vigore della legge n. 136/1991 (gravati da doppia imposizione) e quelli iscritti dopo tale data (sottratti alla doppia imposizione) - Incidenza sulla garanzia previdenziale quale diritto del lavoratore la cui certezza giuridica viene messa in discussione dalla retroattivita' della norma impugnata - Riferimenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 39/1993. (Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiseiesimo comma). (Cost., artt. 3 e 38).(GU n.12 del 22-3-1995 )
IL PRETORE In funzione di giudice del lavoro, dott. R. Atanasio, sciogliendo la riserva, pronuncia la seguente ordinanza nella controversia in materia di previdenza obbligatoria, promossa da: Aspesi Dario Lorenzo, Monti Doriano, Bollini Ambrogio, Porro Flavio, Ceresa Mario Giovanni, Cozzi Daniela, Galli Luciana, Pozzi Nicoletta, Guzzetti Cristina, Turri Franco, Cassani Francesco, Regalia Vittorio, PIzzoli Massimo, Sella Grazia, Sacchi Cristina, Campagnani Massimo, Ferrario Claudio, Pinza Danilo, Rigamonti Liviana, Mariani Daniele, Gallazzi Daniele, con gli avv.ti Cappuccio Tranquillo e Albe; contro l'ENPAV - Ente nazionale di previdenza e di assistenza dei veterinari in persona del presidente pro-tempore, con sede in Roma via G.D. Romagnosi 18/a, contumace. RITENUTO IN FATTO Con due ricorsi, successivamente riuniti, depositati in date 6 maggio e 7 giugno 1994 Aspesi Dario Lorenzo e gli altri ricorrenti convenivano in giudizio l'ENPAV deducendo di essere tutti veterinari, iscritti al relativo albo provinciale, e tutti esercenti attivita' subordinata alle dipendenze di terzi datori di lavoro pubblici e privati: per tale ultima ragione sono pertanto tutti obbligatoriamente iscritti a istituti di previdenza. Rilevavano che la legge 12 aprile 1991, innovando rispetto alla precedente legge n. 1357/1962 (la quale all'art. 2 prevedeva la obbligatorieta' dell'iscrizione all'ENPAV per tutti i veterinari iscritti all'albo professionale), aveva sancito, all'art. 24, la iscrizione facoltativa per tutti coloro che, come i ricorrenti appunto, espletando attivita' lavorativa subordinata o autonoma, siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria; il medesimo articolo aveva per ovvie ragioni previsto, per coloro che ne avessero i requisiti, il diritto a rinunciare alla iscrizione (facoltativa); la medesima legge, all'art. 32, aveva poi espressamente abrogato il secondo comma dell'art. 2 della legge n. 1357/1962. Tutti i ricorrenti avevano provveduto a comunicare la loro rinuncia alla iscrizione. La successiva legge 24 dicembre 1993, n. 537, all'art. 11, ventiseiesimo comma, aveva interpretato autenticamente l'art. 24 della legge n. 136/1991 prevedendo la esenzione dalla iscrizione all'albo esclusivamente per i veterinari iscritti per la prima all'albo professionale in data successiva all'entrata in vigore della legge n. 136/1991. A seguito del d.-l. n. 257/1994, il quale all'art. 70 aveva previsto l'obbligo di versare i contributi per il periodo successivo alla cancellazione dall'albo, verificatasi a seguito della rinuncia, l'ENPAV aveva richiesto ai ricorrenti il pagamento dei contributi stessi. Concludevano chiedendo al pretore, previa eventuale rimessione degli atti alla Corte costituzionale, di dichiarare la infondatezza della pretesa dell'Ente convenuto di conseguire i contributi suddetti; con vittoria di spese. Rimaneva contumace l'ENPAV. All'udienza di discussione, ex art. 420 del c.p.c., il pretore si riservava di decidere. RITENUTO IN DIRITTO Questo pretore dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 11 ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 577. Occorre ripercorrere brevemente le tappe compiute dal legislatore. L'art. 32 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, prevedeva: "L'iscrizione all'ENPAV e' obbligatoria per tutti i veterinari di eta' inferiore agli anni 65, iscritti negli albi professionali ..". La legge 12 aprile 1991, n. 136, modificandola, ha previsto all'art. 24: l'iscrizione obbligatoria all'ENPAV per tutti gli iscritti agli albi professionali che esercitano libera professione o attivita' lavorativa autonoma convenzionata; l'iscrizione facolttiva all'ENPAV per tutti coloro che espletino attivita' lavorativa subordinata o autonoma, ma che siano gia' iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. Il terzo comma del medesimo art. 24 ha poi riconosciuto la facolta', a coloro che versano in questa seconda ipotesi, di rinunciare all'iscrizione all'ENPAV. Infine l'art. 32 ha espressamente abrogato l'art. 2, secondo comma, della legge n. 1357/1962 (ma avrebbe pure potuto evitare di farlo in considerazione della evidente incompatibilita' esistente tra le due normative). L'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ha espressamente previsto: "La disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 32, della legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere interpretata nel senso che l'iscrizione all'ENPAV non e' obbligatoria soltanto per i veterinari che si iscrivono per la prima volta agli albi professionali successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e che si trovano nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 24 della medesima; i provvedimenti di cancellazione adottati dall'ente nei confronti dei veterinari, gia' obbligatoriamente iscritti all'ente stesso in forza della precedente normativa, sono nulli di diritto". Il d.-l. 29 aprile 1994, n. 257 (successivamente reiterato con dd.-ll. 27 giugno 1994 n. 414, 27 agosto 1994, n. 514 e 28 ottobre 1994, n. 601) all'art. 70, sostituendo gli ultimi periodi dell'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge n. 537/1993 ha previsto: "L'obbligo di comunicazione di cui all'art. 19 della legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere adempiuto entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I contributi dovuti per il periodo successivo al provvedimento di cancellazione devono essere versati in tre rate di uguale importo con scadenza rispettivamente al 30 aprile, 31 agosto e 31 dicembre 1994". Sulla rilevanza Il giudicante ritiene innanzi tutto che la questione di legittimita' costituzionale sia rilevante ai fini della decisione del giudizio de quo, essendo necessario fare applicazione della norma predetta. Infatti, i ricorrenti avevano legittimamente rinunciato all'iscrizione all'ENPAV, giusta la precedente normativa di cui agli artt. 24 e 32 della legge n. 136/1991, che aveva abrogato l'art. 2, secondo comma, della legge n. 1357/1962. Tuttavia, l'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge n. 537/1993, interpretando autenticamente l'art. 32 predetto, ha escluso i ricorrenti dalla possibilita' di iscriversi solo facoltativamente all'ENPAV, dichiarando la nullita' delle rinunce gia' comunicate dai ricorrenti. Pertanto sulla base di tale ultima normativa e dell'art. 70 del d.-l. n. 257/1994, rinnovato da ultimo con l'art. 20 del d.-l. 28 ottobre 1994, n. 601, l'ENPAV ha richiesto ai ricorrenti il pagamento delle varie rate di contributi omesse, maturate successivamente alla cancellazione. Questo pretore, in considerazione dell'attuale normativa, non potrebbe che rigettare la domanda dei ricorrenti. Sulla non manifesta infondatezza Il giudicante ritiene che la norma predetta confligga innanzi tutto con l'art. 3 della Costituzione. Il legislatore del 93 ha definito la norma contenuta nell'art. 11, ventiseiesimo comma, quale norma di interpretazione autentica. Tuttavia l'esame della norma interpretata (l'art. 32 della legge n. 136/1991), la quale si limita a sancire l'abrogazione dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 1357/1962 induce ad escludere recisamente che la norma del 93 possa qualificarsi come interpretativa. Giusta quanto rilevato dalla Corte costituzionale nella sentenza 28 gennaio 1993, n. 39, "e' di interpretazione autentica quella disposizione che si riferisca e si saldi con quella da interpretare ed intervenga esclusivamente sul significato normativo di quest'ultima, senza pero' intaccare o integrare il dato testuale ma solo chiarendone ed esplicandone il contenuto ovvero escludendo o enucleando uno dei possibili significati". Ebbene, nel caso di specie, di fronte al significato puramente espulsivo di altra norma dall'ordinamento, contenuto in quella di cui all'art. 32 della legge n. 136/1991, vi e' l'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge n. 537/1993 il quale aggiunge degli elementi affatto nuovi, escludendo dall'effetto abrogativo quei veterinari che fossero gia' iscritti all'ENPAV alla data del 27 aprile 1991. In tal modo la legge cd interpretativa, ma di fatto innovativa, ha un effetto retroattivo andando a regolare situazioni soggettive diversamente regolate sotto il vigore della legge n. 136/1991. Ma in tal modo viene violato l'art. 38 della Costituzione: innanzi tutto perche' "frustra l'affidamento di una vasta categoria di cittadini nella sicurezza giuridica che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto" (v. in tal senso Corte costituzione citata); in secondo luogo, perche' quella norma sancisce il diritto dei lavoratori a che siano assicurati loro mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in occasioni di particolari eventi, ma non anche l'obbligatorieta' di una doppia previdenza obbligatoria; infine perche' l'obbligo di pagamento dei contributi, correlati all'iscrizione obbligatoria all'ENPAV, sancito con effetto retroattivo, finisce per trasformare i contributi - regolati dall'art. 38 della Costituzione - in tributi veri e propri, che come tali rientrano nell'ambito dell'art. 53 dela Costituzione. Infatti, alla iscrizione all'ENPAV e' correlato il diritto, oltre che a pensioni, a prestazioni straordinarie e indennita' una tantum (v. art. 1 della legge n. 136/1991). L'obbligo del pagamento del contributo, che avvenga per il passato, in assenza della necessaria correlazione (in quanto i ricorrenti pagano il contributo per prestazioni che non possono piu' conseguire) che deve intercorrere tra contributo e prestazione, fa si' che il primo acquisti natura di vero e proprio tributo. Ma viene altresi' violato l'art. 3 della Costituzione. Non si comprende - e sotto tale aspetto la normativa in esame stride con il principio di ragionevolezza - come possa giustificarsi il diverso trattamento che il legislatore riserva ai veterinari che si siano iscritti all'ENPAV, per la prima volta, dopo il 27 aprile 1991, rispetto a tutti gli altri; nonche' a quelli che espletano attivita' di lavoro dipendente rispetto a quelli che esercitano la libera professione, prevedendo solo per i primi la doppia iscrizione obbligatoria.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e ne sia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Busto Arsizio, addi' 7 gennaio 1995 Il pretore: ATANASIO 95C0330