N. 150 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 ottobre 1994

                                N. 150
 Ordinanza emessa il 27  ottobre  1994  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  per  il  Veneto  sul  ricorso proposto da Bertosa Luisa ed
 altri, eredi contro E.N.P.A.S. ed altri
 Impiego pubblico - Dipendenti  statali  -  Computo  della  indennita'
 integrativa   speciale   nella  determinazione  della  indennita'  di
 buonuscita - Prevista automatica estinzione dei giudizi in corso  con
 declaratoria  di  compensazione  delle  spese  -  Compressione  della
 funzione giurisdizionale - Limitazione della garanzia giurisdizionale
 contro gli atti illegittimi della p.a.
 Impiego  pubblico  -  Computo  dell'indennita'  integrativa  speciale
 nell'indennita'  di  buonuscita  -  Obbligo della presentazione della
 domanda - Mancata  esclusione  per  i  dipendenti  gia'  cessati  dal
 servizio  i  quali  abbiano  promosso  azione giudiziaria al fine del
 computo predetto - Irrazionalita' e disparita' di trattamento.
 Impiego pubblico - Computo dell'indennita' integrativa speciale nella
 determinazione della indennita' di buonuscita - Limitazione al 60 per
 cento della indennita' integrativa speciale della  quota  computabile
 ai  fini  del  calcolo della indennita' di buonuscita - Incidenza sul
 principio di uguaglianza nonche'  sul  principio  della  retribuzione
 (anche differita) proporzionata ed adeguata.
 Impiego  pubblico  -  Computo  dell'indennita' integrativa speciale -
 Somme dovute - Corresponsione di interessi e rivalutazione - Prevista
 esclusione - Disparita' di trattamento tra  dipendenti  collocati  in
 pensione  in  passato  e quelli pensionati nel corrente anno (1994) -
 Incidenza  sul  principio  della   retribuzione   (anche   differita)
 proporzionata  ed  adeguata  -  Riferimento alla sentenza della Corte
 costituzionale n. 243/1993.
 (Legge 29 gennaio 1994 n. 87, artt. 1, lett. b), 2, quarto comma, 3 e
 4).
 (Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 36,  103
 e 113).
(GU n.12 del 22-3-1995 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunziato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso n. 2698/1993
 proposto da Bertoja Luisa e Liotta  Michela  quali  eredi  di  Liotta
 Calogero,  rappresentate  e  difese  dall'avv. Agelo Foletto, come da
 mandato in calce al ricorso, con  elezione  di  domicilio  presso  la
 segreteria  del tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art.
 35 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054; contro l'Ente nazionale
 della previdenza e assistenza per i dipendenti statali -  E.N.P.A.S.,
 in  persona del suo legale rappresentante pro-tempore, non costituito
 in giudizio; il Ministero del tesoro ed il Ministero  della  pubblica
 istruzione, in persona dei Ministri pro-tempore, il Provveditore agli
 studi  di  Vicenza,  in  persona  del  provveditore  pro-tempore e la
 direzione provinciale del Tesoro di Vicenza, in  persona  del  legale
 rappresentante,   tutti   rappresentati   e   difesi  dall'avvocatura
 distrettuale dello Stato domiciliataria per legge nella sua  sede  in
 Venezia   San   Marco,   63;   per   l'annullamento   della   mancata
 riliquidazione di buonuscita E.N.P.A.S.  con  indennita'  integrativa
 speciale e con rivalutazione monetaria e interessi legali;
    Visto il ricorso, notificato il 29 luglio 1993 e depositato presso
 la segreteria il 31 luglio 1993 con i relativi allegati;
    Visti   i   motivi   aggiunti  notificati  anche  al  neoistituito
 I.N.P.D.A.P., Istituto  nazionale  di  previdenza  per  i  dipendenti
 dell'amministrazione pubblica, non costituito in giudizio;
    Visto  l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura generale
 dello Stato depositato il 2 novembre 1993;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Uditi alla pubblica udienza  del  27  ottobre  1994,  relatore  il
 consigliere  Rita  De  Piero,  l'avv.  Foletto  per  le  ricorrenti e
 l'avvocato dello Stato De Felice per le amministrazioni resistenti;
    Ritenuto e considerato quanto segue;
                               F A T T O
    Le parti  ricorrenti  espongono  che  il  prof.  Calogero  Liotta,
 rispettivamente  marito  e padre, deceduto il 9 settembre 1990, aveva
 ricevuto l'indennita'  di  buonuscita  E.N.P.A.S.,  per  il  servizio
 svolto in qualita' di docente alle dipendenze del Provveditorato agli
 studi  di  Vicenza,  senza  che  nell'importo  venisse  inclusa anche
 l'indennita' integrativa speciale maturata con l'ultimo stipendio.
    Il ricorso afferma  il  loro  diritto  in  qualita'  di  eredi  ad
 ottenere   la   riliquidazione   della   buonuscita   E.N.P.A.S.  con
 l'inclusione dell'indennita' integrativa  speciale,  ai  sensi  della
 recente  sentenza n. 243 del 1993 della Corte costituzionale e deduce
 i seguenti motivi:
    1. - Illegittimita' degli atti impugnati per  violazione  e  falsa
 applicazione  degli  artt.  3 e 38 del d.P.R. n. 1032 del 29 dicembre
 1972, dell'art. 1, terzo comma, lettere b) e c) della  legge  n.  324
 del 27 maggio 1959, degli artt. 13 e 26 della legge 20 marzo 1975, n.
 70,  ed  eccesso  di potere per carente ed illogica motivazione e per
 contrasto a disposizioni di legge.
    Si assume che la mancata inclusione dell'I.I.S. nell'indennita' di
 buonuscita penalizza i pubblici  dipendenti  di  cui  alla  legge  n.
 70/1975  nei  confronti  di  quelli  iscritti  all'I.N.A.D.E.L. e dei
 dipendenti privati.
    L'indennita'  integrativa   speciale   avrebbe   ormai   acquisito
 carattere  di  retribuzione differita, analogamente all'indennita' di
 contingenza corrisposta ai lavoratori privati.
    2. - Applicabilita' della sentenza n. 243 del 19 maggio 1993 della
 Corte  costituzionale;  nell'assunto  che   tale   sentenza   avrebbe
 riconosciuto  la  natura retributiva dell'indennita' di fine rapporto
 dei   dipendenti   statali   e   la   sua   obbligatoria   inclusione
 nell'indennita'  di  buonuscita,  ancorche' non sia stata disposta la
 caducazione integrale della normativa  impugnata,  suggerendo  invece
 criteri   al   legislatore  per  una  organica  determinazione  della
 indennita'  di   fine   rapporto   che   faccia   cessare   qualsiasi
 sperequazione fra i lavoratori.
    3.   -  Prescrizione  quinquennale  del  credito  e  rivalutazione
 monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata  dalla  data  di
 cui all'art. 7 della legge n. 75/1980.
    Poiche'  e'  pacifica  la  natura  di retribuzione differita della
 buonuscita E.N.P.A.S., ne consegue il  diritto  dei  ricorrenti  alla
 rivalutazione  monetaria e agli interessi legali dalla data in cui le
 somme dovevano essere corrisposte, e  cioe',  a  tenore  dall'art.  7
 della  legge  n.  75/1980 e dell'art. 26, secondo comma del d.P.R. n.
 1032/1975, dal centoseiesimo giorno  dalla  data  di  cessazione  dal
 servizio.
    Si  e'  costituito  in  giudizio  il Ministero del tesoro e quello
 della pubblica istruzione il quale ha chiesto che  il  ricorso  venga
 dichiarato estinto ai sensi dell'art. 4 della legge n. 87/1994.
    Con  i  motivi  aggiunti,  notificati  anche  all'I.N.P.D.A.P., le
 ricorrenti hanno sollevato le seguenti ulteriori censure:
      1) Computo della indennita' integrativa speciale  del  (rectius:
 al)   60%  quale  acconto  di  quanto  dovuto  dall'I.N.P.D.A.P.  per
 determinazione della buonuscita dei dipendenti pubblici e statali  in
 particolare.
    Assumono  le  istanti  che,  non  essondosi  ancora  verificata la
 globale revisione normativa della materia secondo i principi indicati
 dalla  sentenza  n.  243   del   5-19   maggio   1992   della   Corte
 costituzionale,  la  legge  n.  87/1994, con cui e' stato incluso nel
 computo  dell'indennita'  di  liquidazione  il  60%   dell'indennita'
 integrativa  speciale, non puo' essere considerata che come statuente
 un acconto sul dovuto e anche l'art. 4 della legge in questione,  che
 prevede  l'estinzione  d'ufficio  delle  cause  pendenti alla data di
 entrata in vigore della legge, non  puo'  essere  applicato,  se  non
 limitatamente  alla  parte  che  sara'  liquidata  e dopo la avvenuta
 liquidazione;
      2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma prima, lett.
 b) della legge n. 8 del 29 gennaio 1994 in contrasto  ad  indicazione
 della  Corte costituzionale ed ai principi di cui all'art. 3, 36 e 38
 della Costituzione.
    La nuova legge non rispetterebbe gli orientamenti  costituzionali,
 essendo rimasta ferma per i lavoratori degli enti locali l'inclusione
 nel  computo  della liquidazione del 100% dell'indennita' integrativa
 speciale mentre questa e'  stata  inclusa  nella  liquidazione  degli
 statali solo in ragione del 60%.
    Rimane  quindi la disparita' di trattamento ancor piu' evidente da
 quando e' stato istituito un unico ente pubblico, l'I.N.P.D.A.P,  per
 la liquidazione del trattamento di fine rapporto sia agli statali che
 al personale degli enti locali e di altri enti pubblici;
      3) Illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma quarto della
 legge  n. 87/1994 con riferimento all'esclusione di corresponsione di
 interessi e rivalutazione monetaria, in contrasto ai  principi  della
 Costituzione di cui agli artt. 3, 36, 38 e 97; nell'assunto che dalla
 natura retributiva ormai pacificamente riconosciuta al trattamento di
 fine    rapporto,    deriverebbe    automaticamente,   per   principi
 costituzionali  ormai  consolidati,   l'obbligo   di   pagamento   di
 rivalutazione monetaria e interessi legali.
    La   lesione   dell'art.   38  sarebbe  evidente  con  particolare
 riferimento ai dipendenti  statali  andati  in  pensione  nell'ultimo
 decennio  e  che  hanno  avuto  una  liquidazione di buonuscita molto
 minore  di  quelli  dell'ultimo  anno,  in  rapporto   all'indennita'
 integrativa  speciale  che  era  modestissima nel 1984 ed e' devenuta
 sempre maggiore. La riliquidazione della buonuscita E.N.P.A.S.  senza
 rivalutazione monetaria e interessi legali vedrebbe i pensionati 1984
 in  condizione  ancora  sperequata,  visto che hanno dovuto attendere
 oltre un decennio per il riconoscimento del loro diritto;
      4) Illeggittimita' costituzionale dell'art. 2,  comma  terzo,  e
 dell'art.  3  della  legge  n. 87/1994 in contrasto ai principi degli
 artt. 3, 36 e 97 della Costituzione;
    L'art. 2,  comma  terzo,  prevede  che  il  nuovo  trattamento  si
 applichi  ai dipendenti cessati dal servizio dopo il 30 novebre 1984,
 cosi' attuando una sperequazione ai danni del personale della  scuola
 il  quale,  a differenza degli altri statali, cessa obbligatoriamente
 dal servizio a  far  tempo  dal  1›  settembre  dell'anno  scolastico
 successivo  all'ultimo anno scolastico in cui ha prestato servizio; i
 pensionati  1984  del  settore  scuola  sono  quindi  necessariamente
 cessati  dal  servizio  con  il 1› settembre 1984, anche se hanno poi
 ricevuto la liquidazione nel dicembre 1984 o nel gennaio 1985  e  non
 sarebbero   quindi  inclusi  nella  previsione  di  una  liquidazione
 decennale, con la conseguenza  che  nel  loro  caso  la  prescrizione
 avrebbe una durata novennale anziche' decennale;
      5)  Applicabilita'  limitata  dall'art.  4  legge n. 87/1994 con
 riferimento ai giudizi pendenti ed illeggittimita' costituzionale  ai
 sensi degli artt. 24 e 113 della Costituzione.
    Per  non ledere i citati principi costituzionali l'art. 4 dovrebbe
 essere interpretato nel senso di determinare l'estinzione delle cause
 pendenti solo una  volta  materialmente  ottenuta  la  riliquidazione
 dell'indennita'   di  buonuscita  e  solo  limitatamente  all'importo
 liquidato, dovendo le cause continuare per il residuo 40%.
    Diversamente  opinando  si  determinerebbe  una   incostituzionale
 limitazione  di  quella  tutela  giurisdizionale dei propri diritti e
 interessi legittimi tutelata dalla Costituzione.
                             D I R I T T O
    Il seguito del testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 149/1995).
 95C0339