N. 198 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 febbraio 1995
N. 198 Ordinanza emessa il 23 febbraio 1995 dal Tribunale di Prato nel procedimento di esecuzione nei confronti di Martini Massimo Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova in casi particolari, nella specie: programma di recupero per tossico o alcool- dipendenti - Dovuta immediata scarcerazione del detenuto che ne abbia fatto istanza da parte del p.m. in presenza dei soli requisiti formali - Previsto successivo controllo sostanziale (es.: idoneita' del programma terapeutico) da parte del tribunale di sorveglianza - Conseguente esistenza di un lasso di tempo durante il quale l'istante non e' soggetto ne' all'esecuzione della pena detentiva ne' a quella della misura alternativa - Lesione del principio di rieducazione della pena. (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-bis, modificato dal d.-l. 22 aprile 1985, n. 144, convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 1985, n. 297; legge 10 ottobre 1986, n. 663, secondo comma, ultima parte (recte: art. 12, secondo comma, ultima parte). (Cost., art. 27).(GU n.16 del 19-4-1995 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza a scioglimento della riserva formulata nella camera di consiglio del 15 febbraio 1995. PREMESSO IN FATTO Che con istanza del 23 dicembre 1994, proposta ai sensi dell'art. 666 del c.p.p., il difensore di Martini Massimo impugnava il decreto in data 9 dicembre 1994, con il quale il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Prato rigettava la richiesta di scarcerazione formulata dal suo assistito ex art. 47- bis della legge n. 354/75; che con nota n. 1/1993 esec. in data 2 gennaio 1995 il procuratore della Repubblica sopra indicato esponeva i motivi posti a fondamento del proprio provvedimento negativo, chiedendone la conferma ovvero, qualora questo giudice li avesse disattesi, eccepiva l'illegittimita' costituzionale della predetta norma per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione; che all'udienza fissata per la discussione il difensore insisteva nel ricorso, depositando altresi' memoria scritta con la quale contestava sia la configurabilita' in capo al p.m. del potere di valutare nel merito la domanda - rivolta al magistrato di sorveglianza - di ammissione al regime dell'affidamento in prova a norma dell'art. 47- bis dell'ord. pen., sia la sussistenza di qualsivoglia contrasto di tale norma con i principi costituzionali; CONSIDERATO IN DIRITTO Che a parere di questo giudice la disposizione in oggetto, sia nel suo tenore letterale che nella sua interpretazione sistematica, non consente di riconoscere al p.m., cui spetta solo una verifica formale delle condizioni di ammissibilita', un potere di valutare nel merito la fondatezza della domanda di affidamento - essendo tale compito riservato al magistrato di sorveglianza, nella sua funzione di giudice della "rieducazione"; che cio' induce necessariamente a ritenere l'automaticita' del meccanismo della scarcerazione di cui al secondo comma del citato articolo ed a configurare un corrispondente obbligo per il p.m. di provvedervi sulla base della sola istanza, purche' corredata dalla prescritta documentazione sanitaria, e purche' non ostino il limite di pena di cui al primo comma dell'art. 47- bis della legge n. 354/1975 e la preclusione soggettiva di cui al settimo comma dello stesso articolo; che pertanto nella fattispecie in esame il p.m. avrebbe dovuto disporre l'immediata scarcerazione del Martini, in luogo di rigettare l'istanza sul presupposto dell'esistenza di una precedente revoca del medesimo beneficio concesso a norma dell'art. 47 stessa legge; che tali conclusioni fanno apparire rilevante l'eccezione di costituzionalita' prospettata dal p.m., la quale deve altresi' ritenersi non manifestamente infondata per le ragioni di seguito esposte. L'art. 47- bis nel prevedere l'applicabilita' del regime dell'affidamento in prova anche a soggetti (tossico-alcooldipendenti) nei confronti fosse stato gia' emesso ordine di carcerazione a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna e nel disciplinare il procedimento distinguendo la fasi di verifica dei presupposti formali (demandata al p.m.) da quella di valutazione nel merito della domanda (affidata al Tribunale di sorveglianza), ha di fatto creato una frattura logico-temporale tra il primo momento, destinato a concludersi con l'ordine di scarcerazione, ed il secondo, finalizzato all'accoglimento ovvero al rigetto dell'istanza. In tal modo viene a determinarsi in ogni caso (e cioe' sia per l'ipotesi in cui il Tribunale di sorveglianza dovesse disporre l'affidamento sia per quello in cui dovesse invece negarlo) una situazione per cui, in virtu' dell'istanza presentata al p.m., il detenuto deve essere immediatamente scarcerato, prima ancora che il Tribunale di sorveglianza abbia esercitato un qualunque controllo sulla idoneita' del programma terapeutico e senza che nel corrispondente lasso di tempo la sanzione possa esplicare la sua fondamentale ed irrinunciabile funzione di prevenzione speciale mediante rieducazione. Si viene in buona sostanza a creare una vacatio durante la quale il detenuto istante non e' assoggettato ne' all'esecuzione della pena detentiva ne' all'esecuzione della misura alternativa, e cio' in insanabile contrasto con il principio rieducativo della pena cha anima il dettato costituzionale. L'automaticita' delle conseguenze connesse alla mera presentazione della domanda di affidamento ai sensi dell'art. 47-bis, senza alcun meccanismo che medio tempore assicuri che la pena in esecuzione espleti - direttamente o attraverso misure alternative - le funzioni in primo luogo rieducative attribuitele dalla costituzione, confligge con la norma costituzionale (art. 27) che tali funzioni prevede. In altri termini, la sospensione necessaria (non condizionata da alcuna valutazione di merito ne' da parte del p.m. ne' da parte del Tribunale di sorveglianza) della esecuzione della pena non sostituita immediatamente da alcuna misura alternativa e destinata a sfociare o nell'applicazione nel regime dell'affidamento in prova o nel ripristino dell'esecuzione carceraria, da un lato non appare razionalmente funzionale al reinserimento del condannato tossico- alcooldipendente, dall'altro e' potenzialmente lesiva degli effetti afflittivi e rieducativi della pena. Cio' pone l'art. 47- bis citato, nell'interpretazione che questo Tribunale ritiene essere l'unica possibile, in contrasto con l'art. 27 della Costituzione, in ordine al quale si impone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con ogni provvedimento consequenziale.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 27 della Costituzione, dell'art. 47- bis della legge 26 luglio 1975 n. 354, come modificata dal d.-l. 22 aprile 1985 n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 1985 n. 297, e dalla legge 10 ottobre 1986 n. 663, secondo comma, ultima parte; Sospende il presente giudizio; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Prato, addi' 23 febbraio 1995 Il presidente: MANNA 95C0425