N. 198 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 febbraio 1995

                                N. 198
 Ordinanza emessa il 23 febbraio  1995  dal  Tribunale  di  Prato  nel
 procedimento di esecuzione nei confronti di Martini Massimo
 Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova in casi particolari,
    nella   specie:  programma  di  recupero  per  tossico  o  alcool-
    dipendenti - Dovuta immediata scarcerazione del  detenuto  che  ne
    abbia  fatto  istanza  da  parte  del  p.m.  in  presenza dei soli
    requisiti formali  -  Previsto  successivo  controllo  sostanziale
    (es.:  idoneita' del programma terapeutico) da parte del tribunale
    di sorveglianza - Conseguente  esistenza  di  un  lasso  di  tempo
    durante  il  quale  l'istante  non  e' soggetto ne' all'esecuzione
    della pena detentiva ne'  a  quella  della  misura  alternativa  -
    Lesione del principio di rieducazione della pena.
 (Legge  26  luglio 1975, n. 354, art. 47-bis, modificato dal d.-l. 22
    aprile 1985, n. 144, convertito con modificazioni nella  legge  21
    giugno 1985, n. 297; legge 10 ottobre 1986, n. 663, secondo comma,
    ultima parte (recte: art. 12, secondo comma, ultima parte).
 (Cost., art. 27).
(GU n.16 del 19-4-1995 )
                             IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato la seguente ordinanza a scioglimento della riserva
 formulata nella camera di consiglio del 15 febbraio 1995.
                           PREMESSO IN FATTO
    Che con istanza del 23 dicembre 1994, proposta ai sensi  dell'art.
 666  del c.p.p., il difensore di Martini Massimo impugnava il decreto
 in data 9 dicembre 1994, con il quale il procuratore della Repubblica
 presso il Tribunale di Prato rigettava la richiesta di  scarcerazione
 formulata dal suo assistito ex art. 47- bis della legge n. 354/75;
      che  con  nota  n.  1/1993  esec.  in  data  2  gennaio  1995 il
 procuratore della Repubblica sopra indicato esponeva i motivi posti a
 fondamento  del  proprio  provvedimento  negativo,   chiedendone   la
 conferma ovvero, qualora questo giudice li avesse disattesi, eccepiva
 l'illegittimita'  costituzionale  della predetta norma per violazione
 degli artt. 3 e 27 della Costituzione;
      che  all'udienza  fissata  per  la  discussione   il   difensore
 insisteva  nel  ricorso,  depositando altresi' memoria scritta con la
 quale contestava sia la configurabilita' in capo al p.m.  del  potere
 di  valutare  nel  merito  la  domanda  -  rivolta  al  magistrato di
 sorveglianza  -  di  ammissione al regime dell'affidamento in prova a
 norma dell'art.  47-  bis  dell'ord.  pen.,  sia  la  sussistenza  di
 qualsivoglia contrasto di tale norma con i principi costituzionali;
                        CONSIDERATO IN DIRITTO
    Che a parere di questo giudice la disposizione in oggetto, sia nel
 suo  tenore  letterale che nella sua interpretazione sistematica, non
 consente di riconoscere al p.m., cui spetta solo una verifica formale
 delle condizioni di ammissibilita', un potere di valutare nel  merito
 la  fondatezza  della  domanda  di affidamento - essendo tale compito
 riservato al  magistrato  di  sorveglianza,  nella  sua  funzione  di
 giudice della "rieducazione";
      che  cio'  induce necessariamente a ritenere l'automaticita' del
 meccanismo della scarcerazione di cui al  secondo  comma  del  citato
 articolo  ed  a  configurare un corrispondente obbligo per il p.m. di
 provvedervi sulla base della sola istanza,  purche'  corredata  dalla
 prescritta  documentazione  sanitaria, e purche' non ostino il limite
 di pena di cui al primo  comma  dell'art.  47-  bis  della  legge  n.
 354/1975  e  la  preclusione soggettiva di cui al settimo comma dello
 stesso articolo;
      che pertanto nella fattispecie in esame il p.m.  avrebbe  dovuto
 disporre l'immediata scarcerazione del Martini, in luogo di rigettare
 l'istanza sul presupposto dell'esistenza di una precedente revoca del
 medesimo beneficio concesso a norma dell'art. 47 stessa legge;
      che  tali  conclusioni  fanno  apparire rilevante l'eccezione di
 costituzionalita'  prospettata  dal  p.m.,  la  quale  deve  altresi'
 ritenersi  non  manifestamente  infondata  per  le ragioni di seguito
 esposte.
    L'art.  47-  bis  nel  prevedere   l'applicabilita'   del   regime
 dell'affidamento in prova anche a soggetti (tossico-alcooldipendenti)
 nei  confronti  fosse  stato  gia'  emesso  ordine  di carcerazione a
 seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna  e  nel
 disciplinare  il  procedimento  distinguendo  la fasi di verifica dei
 presupposti formali (demandata al p.m.) da quella di valutazione  nel
 merito  della  domanda (affidata al Tribunale di sorveglianza), ha di
 fatto creato una frattura  logico-temporale  tra  il  primo  momento,
 destinato a concludersi con l'ordine di scarcerazione, ed il secondo,
 finalizzato all'accoglimento ovvero al rigetto dell'istanza.
    In  tal  modo  viene  a determinarsi in ogni caso (e cioe' sia per
 l'ipotesi in  cui  il  Tribunale  di  sorveglianza  dovesse  disporre
 l'affidamento  sia  per  quello  in  cui  dovesse invece negarlo) una
 situazione per cui, in virtu' dell'istanza  presentata  al  p.m.,  il
 detenuto  deve  essere immediatamente scarcerato, prima ancora che il
 Tribunale di sorveglianza abbia  esercitato  un  qualunque  controllo
 sulla   idoneita'   del   programma   terapeutico  e  senza  che  nel
 corrispondente lasso di tempo la  sanzione  possa  esplicare  la  sua
 fondamentale  ed  irrinunciabile  funzione  di  prevenzione  speciale
 mediante rieducazione. Si  viene  in  buona  sostanza  a  creare  una
 vacatio  durante la quale il detenuto istante non e' assoggettato ne'
 all'esecuzione della pena detentiva ne' all'esecuzione  della  misura
 alternativa,   e  cio'  in  insanabile  contrasto  con  il  principio
 rieducativo della pena cha anima il dettato costituzionale.
    L'automaticita' delle conseguenze connesse alla mera presentazione
 della  domanda  di affidamento ai sensi dell'art. 47-bis, senza alcun
 meccanismo che medio tempore  assicuri  che  la  pena  in  esecuzione
 espleti  - direttamente o attraverso misure alternative - le funzioni
 in primo luogo rieducative attribuitele dalla costituzione, confligge
 con la norma costituzionale (art. 27) che tali funzioni prevede.
    In altri termini, la sospensione necessaria (non  condizionata  da
 alcuna  valutazione  di merito ne' da parte del p.m. ne' da parte del
 Tribunale di sorveglianza) della esecuzione della pena non sostituita
 immediatamente da alcuna misura alternativa e destinata a sfociare  o
 nell'applicazione   nel   regime  dell'affidamento  in  prova  o  nel
 ripristino  dell'esecuzione  carceraria,  da  un  lato   non   appare
 razionalmente  funzionale  al  reinserimento  del condannato tossico-
 alcooldipendente, dall'altro e' potenzialmente lesiva  degli  effetti
 afflittivi e rieducativi della pena.
    Cio'  pone  l'art. 47- bis citato, nell'interpretazione che questo
 Tribunale ritiene essere l'unica possibile, in contrasto  con  l'art.
 27  della  Costituzione, in ordine al quale si impone la trasmissione
 degli  atti  alla  Corte  costituzionale,  con   ogni   provvedimento
 consequenziale.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita'  costituzionale,  per  contrasto  con  l'art.  27  della
 Costituzione,  dell'art.  47-  bis della legge 26 luglio 1975 n. 354,
 come modificata dal d.-l. 22  aprile  1985  n.  144,  convertito  con
 modificazioni  dalla  legge  21  giugno 1985 n. 297, e dalla legge 10
 ottobre 1986 n. 663, secondo comma, ultima parte;
    Sospende il presente giudizio;
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri  e comunicata ai Presidenti delle due Camere
 del Parlamento;
    Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
      Prato, addi' 23 febbraio 1995
                         Il presidente: MANNA
 
 95C0425