N. 230 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 maggio 1994- 10 aprile 1995
N. 230 Ordinanza emessa il 13 maggio 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 aprile 1995) dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Rocca Raffaele contro la s.r.l. Valdata Laterizi Prefabbricati Prescrizione e decadenza - Prescrizione annuale in materia di contratto di trasporto - Mancata previsione che la norma in esame non trovi applicazione in ipotesi di trasporto eseguito in esecuzione di un rapporto di lavoro parasubordinato (fattispecie: autotrasporto di cose per conto terzi per il quale e' previsto il sistema di tariffe a forcella) - Disparita' di trattamento rispetto alla disciplina stabilita per la stessa fattispecie dal d.-l. n. 92/1993, convertito in legge n. 162/1993, per contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge stesso per i quali si applica la prescrizione quinquennale - Incidenza sul diritto di difesa e sul principio della tutela del lavoro. (C.C., art. 2951). (Cost., artt. 3, 24 e 35).(GU n.18 del 3-5-1995 )
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Rocca Raffaele, elettivamente domiciliato in Roma, via Dardanelli 33, presso l'avvocato E. Canoni, rappresentato e difeso dall'avvocato A. Arbasino, giusta delega a margine del ricorso, ricorrente contro Valdata Laterizi Prefabbricati s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, via delle Medaglie d'Oro, 266 presso l'avvocato G. B. D'Ascia, rappresentata e difesa dall'avvocato G. Di Valentino, come da procura a margine del controricorso; controricorrente per l'annullamento della sentenza del tribunale di Voghera 14 aprile 1991-27 aprile 1992 r.g. n. 1277/91; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 maggio 1991 dal consigliere relatore dr. Guglielmucci; Udito l'avvocato A. Arbasino; Udito l'avvocato G. Di Valentino; Udito il p.m. in persona del sostituto procuratore generale dr. Tondi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Raffaele Rocca che per un certo numero di anni aveva - con organizzazione prevalentemente personale - effettuato trasporti per la s.r.l. Valdata Laterizi Prefabbricati la ha convenuta innanzi al pretore giudice del lavoro per aver ricevuto pagamenti inferiori alle tariffe previste dalla legge n. 298/1974. Il pretore ha affermato la propria competenza - attesa la continuita' esistente fra i singoli trasporti effettuati - ed ha accolto la domanda, rigettando l'eccezione di prescrizione di un anno in base all'art. 2951 del c.c.: il giudice di primo grado ha infatti ritenuto che ad un rapporto parasubordinato - quale era quelo dedotto in giudizio - non si applica la predetta prescrizione, propria del contratto di lavoro, bensi' quella dei crediti di lavoro subordinato. Di diverso avviso e' stato sul punto il tribunale di Voghera che ha ritenuto che si era in presenza di una fattispecie nella quale i singoli contratti di trasporto - sia pure stipulati continuativamente - non davano luogo ad un fenomeno sostanziale - ontologicamente di lavoro subordinato - che giustificasse l'estensione della intera disciplina prevista per lo stesso: sicche' la prescrizione resta regolata dall'art. 2951 del c.c. Ricorre per cassazione il Rocca che denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2951 del c.c. Egli sostiene che il processo di omologazione fra lavoro parasubordinato e subordinato non si esaurisce su un piano meramente formale - processuale - e comporta - invece - l'estensione al primo di tutte le regole - sostanziali - che garantiscono il lavoratore subordinato in quanto soggetto socialmente ed economicamente subalterno rispetto al datore di lavoro. Sulla questione sottopostale la Corte rileva quanto segue. L'unificazione del regime processuale - introdotta dall'art. 409 del c.p.c. - per il lavoro subordinato (409 n. 1) e per fattispecie tradizionalmente appartenenti all'ambito della parasubordinazione (409 n. 3) e' indubbiamente sintomatica di una affinita' ontologica fra gli stessi. In particolare, la continuita' della prestazione - prevalentemente a carattere personale - rispetto ad un unico datore di lavoro, implica una subordinazione socio-economica non diversa da quella propria del lavoratore subordinato. Alla omologazione legislativa sul piano processuale - dovuta verosimilmente alla predetta affinita' - non ha pero' corrisposto da parte della giurisprudenza di questa Corte, una generalizzata estensione al lavoro parasubordinato di tutte le regole tutelative e garantistiche della particolare posizione del lavoratore subordinato nell'ambito del rapporto che lo lega al datore di lavoro: al contrario, in alcune decisioni essa ha negato che l'art. 409 n. 3 vada oltre la funzione di unificazione delle regole processuali per i due tipi di lavoro (7497/1986 e 1245/1989). E, tuttavia, altre decisioni fanno ritenere che - cio' nonostante - si sia sviluppato, sebbene in materia non sempre univoca, un processo di diritto vivente nella direzione della estensione a talune fattispecie di lavoro subordinato di alcune delle piu' peculiari garanzie del lavoro subordinato. I punti piu' rilevanti di tale processo appaiono i seguenti: a) con la sent. 4928/1981 ha riconosciuto ai lavoratori parasubordinati l'applicabilita' dell'art. 2126 del c.c. pe la tutela di prestazioni svolte in rapporto di fatto; b) con le sentt. 4057/1983 e 7550/1987 ha riconosciuto il regime per le rinuncie e transazioni introdotto dall'art. 6 della legge n. 533/1973 (nuovo testo dell'art. 2113 del c.c.) ai rapporti in questione; c) con la sent. 3278/1978 ha riconosciuto il diritto di sciopero; d) con la sent. 32444/1987 ha operato la estensione della rivalutazione ex art. 429 del c.p.c. ai crediti di lavoro parasubordinato; e) la decisione dell'udienza del 3 maggio 1994 in corso di pubblicazione, ha ritenuto che la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 5 del c.c. riguarda anche la indennita' di fine rapporto spettanti per lavoro parasubordinato. Tale processo di omologazione - generato dall'esigenza di una piena eguaglianza garantistica fra le due figure in ragione della loro sostanziale identita' ontologica - non puo' non estendersi anche alle regole che disciplinano la prescrizione dei crediti di lavoro ove e' ancora piu' evidente il pregiudizio derivante da un termine breve (art. 2948 n. 4). Nella fattispecie sottoposta all'esame della Corte - c.d. trasporti a forcella con tariffe inderogabili - il legislatore ha avvertito tale esigenza con l'art. 2 del d.-l. n. 92/1993 conv. nella legge n. 162/1993 ed ha disposto che "per i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto ai diritti derivanti dal contratto di autotrasporto di cose per conto terzi, per i quali e' previsto il sistema di tariffe a forcella istituto dal titolo III della legge 6 giugno 1974 n. 298, si applica il termine di prescrizione quinquennale. Il termine di prescrizione applicabile ai contratti in cui la prestazione di autotrasporto di cose per conto di terzi sia prevista congiuntamente ad altra prestazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e' quello del contratto nel quale la prestazione di autotrasporto per conto di terzi e' ricompresa. In tali casi il termine di prescrizione e' comunque sospeso quando vi sia rapporto di collaborazione coordinata e continuativa tra committente e vettore". La regola che secondo altra decisione di questa Corte in corso di pubblicazione non e' sintomatica di una tendenza generalizzata alla estensione delle garanzie del lavoro autordinato a quello parasubordinato - e' inapplicabile alla fattispecie per cui e' causa - esauritasi fra il 1984 ed il 1987: sicche' essa ricade sotto la disciplina dell'art. 2951 del c.c. che prevede il termine prescrizionale di un anno, naturalmente senza sospensione. L'applicazione di tale norma - propria di un comune contratto civilistico stipulato fra parti con parita' sostanziale fra loro - comporta sul terreno della parasubordinazione - ossia della disuguaglianza di fatto fra le parti - la disciplina propria di un rapporto insorto fra soggetti dei quali uno non e' subordinato all'altro. In tal maniera, irrazionalmente, vengono omologate - quanto alla disciplina della prescrizione - fattispecie ontologicamente diverse: e tanto comporta la violazione dell'art. 3, comma 1, della Costituzione. Peraltro, l'imposizione di un termine breve pregiudica la tutela giudiziale di un soggetto che per conservare la continuita' del rapporto nonostante la autonomia organizzativa della propria prestazione e' inverosimile che possa nell'immediatezza richiedere la tutela del proprio diritto al giusto corrispettivo. Tanto si traduce in una violazione del precetto enunciato dal comma I dell'art. 35 della Costituzione secondo cui la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni giacche' per la tutela di una posizione soggettiva inerente a fattispecie propria della subordinazione socio-economica viene fatta applicazione di regola propria di un contratto civilistico, cosi' impedendo la pienezza di tutela reintegratoria per una forma particolare di lavoro (parasubordinato) per il quale il legislatore ed il diritto vivente hanno individuato la giusta collocazione nell'ambito della subordinazione sostanziale, sia pure connotata dalla autonomia organizzativa di cui e' privo il lavoratore subordinato. La norma (art. 2951 del c.c.) e': altresi' impeditiva per il lavoratore subordinato di un efficace esercizio del diritto di difesa: e in tal maniera si pone anche in contrasto con l'art. 24 della Costituzione. In conclusione la piena applicabilita' dell'art. 2951 del c.c. anche ad una fattispecie appartenente al lavoro parasubordinato solleva fondati dubbi di costituzionalita' della norma stessa e poiche' - per quanto sopra esposto - appare rilevante per la decisione del giudizio
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2951 del c.c. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 35 della Costituzione nella parte in cui non precede che la norma non trovi applicazione in ipotesi di trasporto eseguito in esecuzione di rapporto di lavoro parasubordinato; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al procuratore generale presso la Corte di cassazione nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Roma, addi' 13 maggio 1994 Il presidente: (firma illeggibile) 95C0487