N. 230 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 maggio 1994- 10 aprile 1995

                                N. 230
 Ordinanza   emessa   il   13   maggio   1994  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 10 aprile  1995)  dalla  Corte  di  cassazione  sul
 ricorso  proposto da Rocca Raffaele contro la s.r.l. Valdata Laterizi
 Prefabbricati
 Prescrizione e decadenza - Prescrizione annuale in materia di
    contratto di trasporto - Mancata previsione che la norma in  esame
    non  trovi  applicazione  in  ipotesi  di  trasporto  eseguito  in
    esecuzione di un rapporto di lavoro parasubordinato  (fattispecie:
    autotrasporto  di cose per conto terzi per il quale e' previsto il
    sistema  di  tariffe  a  forcella)  -  Disparita'  di  trattamento
    rispetto  alla  disciplina stabilita per la stessa fattispecie dal
    d.-l. n. 92/1993, convertito in legge n. 162/1993,  per  contratti
    stipulati  successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge
    stesso per i quali  si  applica  la  prescrizione  quinquennale  -
    Incidenza  sul  diritto di difesa e sul principio della tutela del
    lavoro.
 (C.C., art. 2951).
 (Cost., artt. 3, 24 e 35).
(GU n.18 del 3-5-1995 )
                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Rocca
 Raffaele, elettivamente  domiciliato  in  Roma,  via  Dardanelli  33,
 presso  l'avvocato E. Canoni, rappresentato e difeso dall'avvocato A.
 Arbasino, giusta delega a  margine  del  ricorso,  ricorrente  contro
 Valdata  Laterizi  Prefabbricati s.r.l., elettivamente domiciliata in
 Roma, via delle Medaglie d'Oro, 266 presso l'avvocato G. B.  D'Ascia,
 rappresentata e difesa dall'avvocato G. Di Valentino, come da procura
 a  margine  del  controricorso;  controricorrente  per l'annullamento
 della sentenza del tribunale di Voghera 14 aprile 1991-27 aprile 1992
 r.g. n. 1277/91;
    Udita la relazione della causa svolta nella pubblica  udienza  del
 13 maggio 1991 dal consigliere relatore dr. Guglielmucci;
    Udito l'avvocato A. Arbasino;
    Udito l'avvocato G. Di Valentino;
    Udito  il  p.m.  in persona del sostituto procuratore generale dr.
 Tondi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
    Raffaele Rocca che per  un  certo  numero  di  anni  aveva  -  con
 organizzazione  prevalentemente  personale - effettuato trasporti per
 la s.r.l. Valdata Laterizi Prefabbricati la ha convenuta  innanzi  al
 pretore giudice del lavoro per aver ricevuto pagamenti inferiori alle
 tariffe previste dalla legge n. 298/1974.
    Il  pretore  ha  affermato  la  propria  competenza  -  attesa  la
 continuita' esistente fra i singoli  trasporti  effettuati  -  ed  ha
 accolto la domanda, rigettando l'eccezione di prescrizione di un anno
 in  base all'art. 2951 del c.c.: il giudice di primo grado ha infatti
 ritenuto che ad un rapporto parasubordinato - quale era quelo dedotto
 in giudizio - non si applica la predetta  prescrizione,  propria  del
 contratto di lavoro, bensi' quella dei crediti di lavoro subordinato.
    Di  diverso  avviso e' stato sul punto il tribunale di Voghera che
 ha ritenuto che si era in presenza di una fattispecie nella  quale  i
 singoli contratti di trasporto - sia pure stipulati continuativamente
 -  non  davano  luogo ad un fenomeno sostanziale - ontologicamente di
 lavoro subordinato -  che  giustificasse  l'estensione  della  intera
 disciplina  prevista  per  lo  stesso:  sicche' la prescrizione resta
 regolata dall'art. 2951 del c.c.
    Ricorre per cassazione il Rocca che denuncia  violazione  e  falsa
 applicazione dell'art. 2951 del c.c.
    Egli   sostiene   che  il  processo  di  omologazione  fra  lavoro
 parasubordinato e subordinato non si esaurisce su un piano  meramente
 formale  -  processuale - e comporta - invece - l'estensione al primo
 di tutte le regole - sostanziali -  che  garantiscono  il  lavoratore
 subordinato   in   quanto   soggetto  socialmente  ed  economicamente
 subalterno rispetto al datore di lavoro.
    Sulla questione sottopostale la Corte rileva quanto segue.
    L'unificazione del regime processuale - introdotta  dall'art.  409
 del  c.p.c.  - per il lavoro subordinato (409 n. 1) e per fattispecie
 tradizionalmente  appartenenti  all'ambito  della  parasubordinazione
 (409  n.  3) e' indubbiamente sintomatica di una affinita' ontologica
 fra gli stessi.
    In particolare, la continuita' della prestazione - prevalentemente
 a carattere personale -  rispetto  ad  un  unico  datore  di  lavoro,
 implica  una  subordinazione  socio-economica  non  diversa da quella
 propria del lavoratore subordinato.
    Alla omologazione  legislativa  sul  piano  processuale  -  dovuta
 verosimilmente  alla predetta affinita' - non ha pero' corrisposto da
 parte  della  giurisprudenza  di  questa  Corte,  una   generalizzata
 estensione  al lavoro parasubordinato di tutte le regole tutelative e
 garantistiche della particolare posizione del lavoratore  subordinato
 nell'ambito  del  rapporto  che  lo  lega  al  datore  di  lavoro: al
 contrario, in alcune decisioni essa ha negato che  l'art.  409  n.  3
 vada oltre la funzione di unificazione delle regole processuali per i
 due tipi di lavoro (7497/1986 e 1245/1989).
    E,  tuttavia, altre decisioni fanno ritenere che - cio' nonostante
 - si sia sviluppato,  sebbene  in  materia  non  sempre  univoca,  un
 processo di diritto vivente nella direzione della estensione a talune
 fattispecie  di  lavoro  subordinato  di  alcune delle piu' peculiari
 garanzie del lavoro subordinato.
    I punti piu' rilevanti di tale processo appaiono i seguenti:
       a)  con  la  sent.  4928/1981  ha  riconosciuto  ai  lavoratori
 parasubordinati l'applicabilita' dell'art. 2126 del c.c. pe la tutela
 di prestazioni svolte in rapporto di fatto;
       b)  con  le  sentt.  4057/1983  e  7550/1987 ha riconosciuto il
 regime per le rinuncie e transazioni  introdotto  dall'art.  6  della
 legge  n.  533/1973 (nuovo testo dell'art. 2113 del c.c.) ai rapporti
 in questione;
       c) con  la  sent.  3278/1978  ha  riconosciuto  il  diritto  di
 sciopero;
       d)  con  la  sent.  32444/1987  ha  operato la estensione della
 rivalutazione  ex  art.  429  del  c.p.c.  ai   crediti   di   lavoro
 parasubordinato;
       e)  la  decisione  dell'udienza  del  3 maggio 1994 in corso di
 pubblicazione, ha ritenuto che la prescrizione quinquennale  prevista
 dall'art.  2948  n.  5  del c.c. riguarda anche la indennita' di fine
 rapporto spettanti per lavoro parasubordinato.
    Tale processo di omologazione  -  generato  dall'esigenza  di  una
 piena  eguaglianza  garantistica  fra  le due figure in ragione della
 loro sostanziale identita' ontologica - non puo' non estendersi anche
 alle regole che disciplinano la prescrizione dei  crediti  di  lavoro
 ove  e'  ancora  piu' evidente il pregiudizio derivante da un termine
 breve (art. 2948 n. 4).
    Nella  fattispecie  sottoposta  all'esame  della  Corte   -   c.d.
 trasporti  a  forcella  con  tariffe inderogabili - il legislatore ha
 avvertito tale esigenza con l'art. 2 del d.-l. n. 92/1993 conv. nella
 legge n. 162/1993 ed ha  disposto  che  "per  i  contratti  stipulati
 successivamente  alla  data di entrata in vigore del presente decreto
 ai diritti derivanti dal contratto di autotrasporto di cose per conto
 terzi, per i quali e' previsto  il  sistema  di  tariffe  a  forcella
 istituto  dal titolo III della legge 6 giugno 1974 n. 298, si applica
 il termine di prescrizione quinquennale.
    Il termine di prescrizione applicabile  ai  contratti  in  cui  la
 prestazione  di autotrasporto di cose per conto di terzi sia prevista
 congiuntamente ad altra prestazione  stipulati  successivamente  alla
 data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e'  quello del
 contratto nel quale la prestazione  di  autotrasporto  per  conto  di
 terzi  e'  ricompresa.  In  tali  casi  il termine di prescrizione e'
 comunque sospeso quando vi sia rapporto di collaborazione  coordinata
 e continuativa tra committente e vettore".
    La  regola che secondo altra decisione di questa Corte in corso di
 pubblicazione non e' sintomatica di una tendenza  generalizzata  alla
 estensione   delle   garanzie   del   lavoro   autordinato  a  quello
 parasubordinato - e' inapplicabile alla fattispecie per cui e'  causa
 -  esauritasi  fra  il  1984 ed il 1987: sicche' essa ricade sotto la
 disciplina  dell'art.  2951  del  c.c.   che   prevede   il   termine
 prescrizionale di un anno, naturalmente senza sospensione.
    L'applicazione  di  tale  norma  -  propria di un comune contratto
 civilistico stipulato fra parti con parita' sostanziale  fra  loro  -
 comporta   sul   terreno   della  parasubordinazione  -  ossia  della
 disuguaglianza di fatto fra le parti - la disciplina  propria  di  un
 rapporto  insorto  fra  soggetti  dei  quali  uno  non e' subordinato
 all'altro.
    In tal maniera, irrazionalmente, vengono omologate -  quanto  alla
 disciplina  della prescrizione - fattispecie ontologicamente diverse:
 e  tanto  comporta  la  violazione  dell'art.  3,  comma   1,   della
 Costituzione.
    Peraltro,  l'imposizione  di un termine breve pregiudica la tutela
 giudiziale di un soggetto  che  per  conservare  la  continuita'  del
 rapporto   nonostante   la   autonomia  organizzativa  della  propria
 prestazione e' inverosimile che possa nell'immediatezza richiedere la
 tutela del proprio diritto al giusto corrispettivo.
    Tanto si traduce in una  violazione  del  precetto  enunciato  dal
 comma  I  dell'art.  35  della Costituzione secondo cui la Repubblica
 tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni  giacche'  per
 la  tutela di una posizione soggettiva inerente a fattispecie propria
 della subordinazione  socio-economica  viene  fatta  applicazione  di
 regola  propria  di  un  contratto  civilistico,  cosi'  impedendo la
 pienezza di tutela reintegratoria per una forma particolare di lavoro
 (parasubordinato) per il quale il legislatore ed il  diritto  vivente
 hanno   individuato   la   giusta   collocazione   nell'ambito  della
 subordinazione  sostanziale,  sia  pure  connotata  dalla   autonomia
 organizzativa di cui e' privo il lavoratore subordinato.
    La  norma  (art.  2951  del  c.c.)  e': altresi' impeditiva per il
 lavoratore subordinato  di  un  efficace  esercizio  del  diritto  di
 difesa:  e  in  tal  maniera si pone anche in contrasto con l'art. 24
 della Costituzione.
    In conclusione la piena applicabilita'  dell'art.  2951  del  c.c.
 anche  ad  una  fattispecie  appartenente  al  lavoro parasubordinato
 solleva fondati dubbi  di  costituzionalita'  della  norma  stessa  e
 poiche'  -  per  quanto  sopra  esposto  -  appare  rilevante  per la
 decisione del giudizio
                               P. Q. M.
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 2951 del c.c. per contrasto con gli artt. 3,
 24 e 35 della Costituzione nella parte in  cui  non  precede  che  la
 norma  non  trovi  applicazione  in  ipotesi di trasporto eseguito in
 esecuzione di rapporto di lavoro parasubordinato;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale  e  la
 sospensione del presente giudizio;
    Dispone  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa, al  procuratore  generale  presso  la
 Corte  di cassazione nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri
 e comunicata al Presidente della Camera dei  deputati  e  del  Senato
 della Repubblica.
      Roma, addi' 13 maggio 1994
                  Il presidente: (firma illeggibile)
 
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