N. 151 ORDINANZA 4 - 5 maggio 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Edilizia - Regione Veneto - Richiesta del certificato di abitabilita'
 o  agibilita'  -  Silenzio-assenso del sindaco maturato dopo sessanta
 giorni dalla presentazione della richiesta - Illiceita' di abitazione
 dell'immobile - Decreto penale  di  condanna  -    Ius  superveniens:
 abrogazione  espressa  dell'art. 221, primo comma, del r.d. 27 aprile
 1934, n. 1265, a cura dell'art. 5, del d.P.R. 22 aprile 1994, n.  425
 -  Introduzione  di  specifica  procedura  di  silenzio-assenso nella
 disciplina  statale  relativa  al   rilascio   del   certificato   di
 abitabilita'  -  Necessita'  di  un  riesame in ordine alla rilevanza
 della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
 
 (Legge regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61, art.  90,  terzo  comma,
 come  modificato  dall'art.  18  della  legge della stessa regione 11
 marzo 1986, n. 9).
 
 (Cost., artt. 3, 25, secondo comma, e 177)
 
(GU n.19 del 10-5-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;
 Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi
    MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano
    VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof.
    Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo  VARI,  dott.  Cesare  RUPERTO,
    dott. Riccordo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 90, terzo comma,
 della  legge  della  Regione  Veneto 27 giugno 1985, n. 61 (Norme per
 l'assetto e l'uso del territorio), come modificato dall'art. 18 della
 legge della stessa Regione Veneto 11 marzo 1986, n.  9  (Modifiche  e
 integrazioni  alla  legge  regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per
 l'assetto e l'uso del territorio"), promossi con le ordinanze  emesse
 il  4  e 5 maggio 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso
 la Pretura di Verona ed il 28 settembre 1994 dal  Pretore  di  Padova
 rispettivamente iscritte ai nn. 462 e 463 del registro ordinanze 1993
 ed  al n. 785 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 38,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1993 e n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1995;
    Visti gli atti di intervento della Regione Veneto;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  5 aprile 1995 il Giudice
 relatore Enzo Cheli;
    Ritenuto che nel corso del procedimento penale  nei  confronti  di
 Bigon  Mario  e  Bigon  Remo,  il giudice per le indagini preliminari
 presso la Pretura di Verona, con ordinanza  del  4  maggio  1993,  ha
 sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3, 25, secondo comma, e 117
 della  Costituzione,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 90, terzo comma, della legge della Regione Veneto 27 giugno
 1985,  n.  61,  come modificato dalla legge della medesima Regione 11
 marzo 1986, n. 9, nella parte in cui prevede la liceita' di abitare o
 occupare un immobile previa semplice  presentazione  della  richiesta
 del  certificato  di  abitabilita'  o  agibilita'  e  in presenza del
 silenzio-assenso  del  sindaco  che  matura trascorsi 60 giorni dalla
 presentazione della richiesta (R.O. n. 462 del 1993);
      che il giudice a quo espone  che  gli  imputati  hanno  proposto
 opposizione  contro  il  decreto  penale che li aveva condannati alla
 pena di lire  100.000  di  ammenda  per  avere  violato  -  occupando
 un'abitazione  di  loro  proprieta'  in  assenza  di  certificato  di
 abitabilita' - l'art. 221 del r.d. 27 aprile 1934, n.  1265,  recante
 il  testo  unico  delle  leggi  sanitarie,  e che gli stessi imputati
 nell'atto di opposizione hanno richiamato il  disposto  dell'art.  90
 della  legge  regionale  n.  61 del 1985, come modificato dalla legge
 della Regione Veneto n. 9 del 1986 nella  parte  in  cui,  dopo  aver
 premesso che il sindaco deve rilasciare certificato di abitabilita' -
 previo  accertamento  della  conformita'  alle  prescrizioni igienico
 sanitarie - specifica che lo stesso sindaco "e' tenuto  a  comunicare
 le   sue   determinazioni   entro   60  giorni  dalla  richiesta  del
 certificato" e che trascorso inutilmente detto periodo  l'istanza  si
 intende  accolta;  che nell'ordinanza si osserva che gli imputati nel
 giudizio a quo hanno prodotto documentazione dalla  quale  si  evince
 che,  al  momento  dell'accertamento del fatto contestato, il termine
 richiamato  era  ampiamente  decorso  senza  che  il  sindaco  avesse
 adottato alcuna determinazione, e che le norme regionali in questione
 hanno  effettivamente  introdotto l'istituto del silenzio-assenso, in
 contrasto con quanto prevede l'art. 221 del testo unico  citato,  che
 richiede  -  secondo l'interpretazione della Corte di cassazione - il
 rilascio di una autorizzazione espressa, la cui assenza e' penalmente
 sanzionata;
      che, pertanto, sempre ad avviso del  giudice  a  quo,  la  norma
 impugnata  determina  una  disparita' di trattamento tra chi abiti od
 occupi un immobile nella Regione Veneto  e  chi  realizzi  lo  stesso
 comportamento  altrove, risultando lesiva della competenza statale in
 materia penale, in violazione degli artt. 3, 25, comma 2, e 117 della
 Costituzione;
      che con un'altra ordinanza  del  5  maggio  1993,  di  contenuto
 identico  alla  precedente,  il  giudice  per le indagini preliminari
 presso la Pretura di Verona ha sollevato  la  medesima  questione  di
 legittimita' costituzionale (R.O. n. 463 del 1993);
      che  nel  corso  del  procedimento penale a carico di Costamagna
 Sandra, imputata del reato di cui all'art. 221 del r.d. n.  1265  del
 1934,  anche  il  Pretore  di  Padova, con ordinanza del 28 settembre
 1994,  ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  117  della
 Costituzione,  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 90 della legge della Regione Veneto n. 61 del 1985,  nella  parte  in
 cui prevede il silenzio-assenso in relazione al rilascio da parte del
 sindaco del certificato di abitabilita' (R.O. n. 785 del 1994);
      che  il  giudice  remittente, dopo aver rilevato che anche nella
 fattispecie  in  esame  il  termine  previsto  dalla  legge  per   la
 formazione  del  silenzio  assenso  era  decorso senza che il sindaco
 avesse  assunto   alcuna   determinazione   sull'istanza   presentata
 dall'imputata,  osserva che con la previsione del silenzio-assenso la
 Regione Veneto ha introdotto  una  causa  di  non  punibilita'  o  di
 estinzione  del  reato non prevista dal legislatore statale, violando
 il principio di uguaglianza, per la disparita' di trattamento che  si
 viene  in  tal modo a creare nei confronti dei cittadini residenti in
 altre Regioni, nonche' l'art. 117 Cost.;
      che in tutti i giudizi ha spiegato intervento la Regione Veneto,
 depositando  memorie  per  chiedere  che  la  questione sollevata sia
 dichiarata inammissibile o infondata.
    Considerato che nelle tre richiamate ordinanze di rimessione viene
 impugnata la  medesima  disposizione  e  che,  pertanto,  i  relativi
 giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica ordinanza;
      che  l'art.  5  del d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, contenente il
 "Regolamento recante disciplina dei  procedimenti  di  autorizzazione
 all'abitabilita',  di  collaudo  statico e di iscrizione al catasto",
 entrato in vigore a partire dal  1  gennaio  1995,  ha  espressamente
 abrogato  l'art. 221, primo comma, del r.d. 27 aprile 1934, n. 1265 e
 che l'art. 4, terzo comma, del medesimo d.P.R. n.  425  del  1994  ha
 introdotto   una   specifica   procedura  di  silenzio-assenso  nella
 disciplina statale relativa al rilascio dello stesso certificato;
      che, pertanto, gli atti relativi alla questione sollevata con le
 richiamate  ordinanze  di  rimessione  vanno  restituiti  ai  giudici
 remittenti,  perche'  valutino  il  permanere  della  rilevanza della
 stessa questione alla stregua delle norme statali sopravvenute.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti di giudizi, ordina  la  restituzione  al  giudice  per  le
 indagini  preliminari  presso  la  Pretura  di Verona e al Pretore di
 Padova  degli  atti   relativi   alla   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  90,  comma  3,  della  legge della Regione
 Veneto 27 giugno 1985, n. 61,  come  modificato  dall'art.  18  della
 legge  della  stessa  Regione  11  marzo  1986, n. 9, rispettivamente
 sollevata, in riferimento agli artt. 3,  25,  secondo  comma,  e  117
 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la
 Pretura  di  Verona,  e,  in  riferimento  agli  artt.  3 e 117 della
 Costituzione, dal pretore di Padova  con  le  ordinanze  indicate  in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1995.
                      Il Presidente: BALDASSARRE
                          Il redattore: CHELI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 5 maggio 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C0554