N. 201 SENTENZA 18 - 30 maggio 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Impiego  pubblico - Provincia autonoma di Trento - Dipendenti ammessi
 ai  corsi  di  dottorato  di  ricerca  -  Congedo  straordinario  non
 retribuito  -  Concessione  -  Omessa  previsione  - Disciplina della
 materia  collegata   al   settore   della   ricerca   scientifica   e
 dell'universita' - Norma di carattere speciale - Non fondatezza.
 
 (Legge  provincia  Trento  29  aprile  1983,  n.  12,  art. 142, come
 modificato dall'art. 4 della legge provinciale 3 settembre  1984,  n.
 8,  dall'art.  8  della  legge  provinciale  17  marzo  1988,  n. 10,
 dall'art. 41 della  legge  provinciale  24  gennaio  1992,  n.  5,  e
 dall'art. 5 della legge provinciale 19 maggio 1992, n. 15).
 
 (Cost., art. 3).
 
(GU n.24 del 7-6-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;
 Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi
    MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano
    VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
    Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI, dott. Cesare RUPERTO,
    dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 142 della legge
 provinciale  di  Trento  29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei
 servizi e del personale della Provincia autonoma di  Trento)  -  come
 modificato  dall'art.  4 della legge provinciale 3 settembre 1984, n.
 8, dall'art.  8  della  legge  provinciale  17  marzo  1988,  n.  10,
 dall'art.  41  della  legge  provinciale  24  gennaio  1992,  n.  5 e
 dall'art. 15 della  legge  provinciale  19  maggio  1992,  n.  15  -,
 promosso  con  ordinanza  emessa  il  7  luglio  1994  dal  Tribunale
 regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto  Adige,  sede
 di  Trento,  sul ricorso proposto da Ileana Olivo contro la Provincia
 autonoma di Trento, iscritta al n. 786 del registro ordinanze 1994  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica n. 3, prima
 serie speciale, dell'anno 1995;
    Visto l'atto di intervento della Provincia autonoma di Trento;
    Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1995 il Giudice relatore
 Cesare Mirabelli;
    Udito l'avvocato  Valerio  Onida  per  la  Provincia  autonoma  di
 Trento;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  ordinanza  emessa  il  7  luglio  1994 nel corso di un
 procedimento promosso da Ileana Olivo contro la Provincia autonoma di
 Trento, diretto  ad  ottenere  l'annullamento  del  provvedimento  di
 diniego della concessione del congedo straordinario senza assegni per
 la  frequenza  di  un  corso  di  dottorato  di ricerca, il Tribunale
 regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto  Adige,  sede
 di  Trento,  ha  sollevato  questione  di legittimita' costituzionale
 dell'art. 142 della legge provinciale di Trento 29 aprile 1983, n. 12
 (Nuovo ordinamento  dei  servizi  e  del  personale  della  Provincia
 autonoma  di  Trento)  -  come  modificato  dall'art.  4  della legge
 provinciale  3  settembre  1984,  n.  8,  dall'art.  8  della   legge
 provinciale   17   marzo  1988,  n.  10,  dall'art.  41  della  legge
 provinciale 24  gennaio  1992,  n.  5  e  dall'art.  15  della  legge
 provinciale  19  maggio 1992, n. 15 -, nella parte in cui non prevede
 per i dipendenti della Provincia autonoma  di  Trento  l'attribuzione
 dei benefici di cui all'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476. La
 disposizione  denunciata,  nel  disciplinare il congedo straordinario
 non retribuito, prevede che il  dipendente  provinciale  puo'  essere
 collocato in congedo straordinario non retribuito fino ad un anno per
 gravi  ragioni  personali,  di famiglia o per motivi di studio, senza
 che tale periodo sia computato ai fini della  progressione  giuridica
 ed  economica  e  del  trattamento  di quiescenza e previdenza. Manca
 invece la specifica previsione di un congedo senza assegni (ma  utile
 ai   fini  della  progressione  di  carriera  e  del  trattamento  di
 quiescenza e previdenza) per la frequenza dei corsi di  dottorato  di
 ricerca,  che  l'art.  2  della  legge  n.  476  del 1984 consente ai
 pubblici dipendenti per la durata (non  inferiore  a  tre  anni)  dei
 corsi.
    Il  Tribunale  regionale  di  giustizia amministrativa, dopo avere
 respinto con sentenza parziale il  motivo  di  ricorso  basato  sulla
 mancata  applicazione  della  legge  statale  relativa  alle borse di
 studio ed al dottorato di ricerca nelle Universita', considerando  il
 congedo     straordinario    istituto    compreso    nella    materia
 dell'ordinamento del  personale,  attribuita  alla  competenza  della
 Provincia  (art.  8,  numero 1, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, di
 approvazione  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo   Statuto
 speciale   per  il  Trentino-Alto  Adige),  ritiene  che  la  diversa
 disciplina prevista per i dipendenti provinciali rispetto a tutti gli
 altri pubblici dipendenti  che  frequentano  corsi  di  dottorato  di
 ricerca costituisca per essi una concreta e reale discriminazione, in
 contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
    2.  -  E' intervenuta in giudizio la Provincia autonoma di Trento,
 concludendo per la non fondatezza della questione.
    La Provincia ritiene che la  disciplina  dettata  dal  legislatore
 provinciale  nell'esercizio  della  propria  competenza  primaria, in
 difformita' da quanto previsto dalla legge statale per  i  dipendenti
 il  cui  ordinamento  rientra  nella competenza dello Stato, non puo'
 essere considerata in contrasto  con  il  principio  di  eguaglianza,
 mancando  il presupposto della confrontabilita' delle due situazioni,
 diverse  proprio  in  quanto  soggette   a   due   diverse   potesta'
 legislative.
    Nell'udienza   di   discussione   la   Provincia   ha  prospettato
 l'inammissibilita'della questione, tenendo conto  che  la  disciplina
 statale  indicata  quale  termine  di comparazione per la valutazione
 della  disparita'  di  trattamento  sarebbe  inidonea  al  raffronto,
 trattandosi di una norma eccezionale.
                        Considerato in diritto
    1.  -  La  questione  di  legittimita'  costituzionale concerne la
 disposizione dell'ordinamento  dei  servizi  e  del  personale  della
 Provincia   autonoma   di   Trento   che,  disciplinando  il  congedo
 straordinario non retribuito (art. 142  della  legge  provinciale  29
 aprile  1983,  n.  12 e successive modificazioni), non prevede che il
 dipendente ammesso ai corsi di dottorato di  ricerca  sia  collocato,
 per  la  durata  del  corso,  in  congedo straordinario per motivi di
 studio senza assegni, con il periodo di congedo utile ai  fini  della
 progressione   in   carriera   e  del  trattamento  di  quiescenza  e
 previdenza, cosi' come stabilisce per i pubblici dipendenti l'art.  2
 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
    Il   Tribunale   regionale   di   giustizia   amministrativa   del
 Trentino-Alto Adige,  sede  di  Trento,  ritiene  che  la  disciplina
 dettata  dalla  legge statale non sia applicabile ai dipendenti della
 Provincia, giacche' l'istituto del congedo straordinario e'  compreso
 nella  materia  dell'ordinamento  del  personale  di competenza della
 Provincia  autonoma  (art.  8,  numero  1,  dello  Statuto  speciale,
 approvato  con  d.P.R.  31  agosto  1972, n. 670). Deduce pertanto la
 violazione del principio di eguaglianza, venendo i  dipendenti  della
 Provincia  di  Trento  discriminati  nel  godimento di tale beneficio
 rispetto a tutti gli altri pubblici impiegati.
    2. - Dovendo verificare se la  disposizione  statale  sul  congedo
 straordinario  per  la  frequenza  dei corsi di dottorato di ricerca,
 proposta quale termine  di  comparazione,  sia  idoneo  parametro  di
 raffronto  per  valutare  la denunciata disparita' di trattamento tra
 pubblici  dipendenti,  e'  necessario   preliminarmente   determinare
 l'ambito  soggettivo  ed  oggettivo di applicazione dell'art. 2 della
 legge n. 476 del 1984. Questa disposizione, compresa nella legge  che
 detta  norme  in  materia  di  borse di studio e dottorato di ricerca
 nelle Universita', regola la condizione di chi e' ammesso ai corsi di
 dottorato ed e' titolare di un rapporto di  pubblico  impiego,  senza
 distinzione  alcuna  quanto all'amministrazione di appartenenza. Cio'
 in ragione della necessita' di rendere effettivo lo svolgimento delle
 attivita'   richieste  per  la  prosecuzione  degli  studi  destinati
 all'approfondimento delle metodologie per la ricerca e la  formazione
 scientifica;   attivita'   e   studi  che  rispondono  all'interesse,
 costituzionalmente rilevante, della ricerca scientifica.
    Al formale inserimento nel contesto della disciplina della ricerca
 scientifica e dell'Universita' corrisponde la  sostanziale  finalita'
 della  norma  di  disciplinare  un  profilo  soggettivo  dei corsi di
 dottorato.  Questi  richiedono  un  impegno  assorbente  di  chi   li
 frequenta,  in  corrispondenza  ad  un  elevato onere organizzativo e
 didattico da parte delle istituzioni universitarie che vi provvedono,
 con un limitato  numero  di  posti,  programmati  in  relazione  alle
 esigenze  di  sviluppo  e di incremento della ricerca scientifica. In
 questo contesto la disposizione relativa al congedo straordinario  ha
 carattere  di  norma  speciale, che disciplina un aspetto considerato
 necessariamente  connesso  all'attivita'  di  studio  e  di   ricerca
 nell'ambito  delle  strutture  destinate  ai  corsi di dottorato, con
 effetti consequenziali sullo stato giuridico del pubblico  dipendente
 ammesso  ai corsi. La disposizione considerata fa quindi corpo con la
 materia della ricerca scientifica e dell'Universita', compresa  nelle
 competenze   dello   Stato,  e  non  costituisce  utile  elemento  di
 comparazione della specifica disciplina relativa allo stato giuridico
 del personale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata la questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 142 della legge provinciale di Trento 29 aprile 1983, n. 12
 (Nuovo  ordinamento  dei  servizi  e  del  personale  della Provincia
 autonoma di  Trento)  -  come  modificato  dall'art.  4  della  legge
 provinciale   3  settembre  1984,  n.  8,  dall'art.  8  della  legge
 provinciale  17  marzo  1988,  n.  10,  dall'art.  41   della   legge
 provinciale  24  gennaio  1992,  n.  5  e  dall'art.  15  della legge
 provinciale 19 maggio  1992,  n.  15  -,  sollevata,  in  riferimento
 all'art.  3  della Costituzione, dal Tribunale regionale di giustizia
 amministrativa  del  Trentino-Alto  Adige,  sede   di   Trento,   con
 l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1995.
                      Il Presidente: BALDASSARRE
                        Il redattore: MIRABELLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 30 maggio 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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