N. 340 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 marzo 1995

                                N. 340
 Ordinanza  emessa  il  3  marzo  1995  dal  Tribunale  di  Napoli nel
 procedimento civile vertente tra Seru' Salvatore e Pietroluongo Anna
 Procedimento civile - Procedimenti cautelari - Sequestro giudiziario
    emesso  fuori  udienza  -  Termine  di  esecuzione   -   Lamentata
    decorrenza  dal  deposito  del  provvedimento invece che dalla sua
    comunicazione alla parte - Incidenza sul diritto di difesa.
 (C.P.C., art. 675).
 (Cost., art. 24).
(GU n.24 del 7-6-1995 )
                        IL TRIBUNALE DI NAPOLI
    Ha emesso la seguente ordinanza nella controversia civile iscritta
 al numero di ruolo generale  sopra  riportato,  discussa  all'udienza
 collegiale  del  24  febbraio  1995,  vertente  tra  Seru'  Salvatore
 rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Marina del foro di Catania,
 unitamente ed anche disgiuntamente al dott. proc. Umberto Limongelli,
 presso il cui studio in Napoli alla v. G. Serra  n.  65  e'  elett.te
 dom.to  in virtu' di procura a margine del ricorso del 4 maggio 1994,
 ricorrente e Pietroluongo Anna, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Edoardo
 Sabbatino e Patrizia Valente presso cui e' elett.te dom.ta in  Napoli
 alla  v.  C.  Console  n.  3,  giusta  procura  in calce alla memoria
 difensiva  con  domanda  riconvenzionale,  resistente,   attrice   in
 riconvenzionale.
                           PREMESSO IN FATTO
    Con ricorso del 4 maggio 1994 il sig. Salvatore Seru' adiva questo
 Tribunale  ex  art.  669-novies  del c.p.c., per sentir dichiarare la
 sopravvenuta inefficacia del sequestro giudiziario  dell'imbarcazione
 da  diporto  denominata BAOBAB, iscritta alla Capitaneria di Porto di
 Napoli al n. NA 1631/D, sequestro autorizzato dal  giudice  designato
 dal presidente del Tribunale di Napoli, con ordinanza del 17 novembre
 1993,  depositata  il  18 novembre 1993, ad istanza della sig.ra Anna
 Pietroluongo.
    Deduceva, a fondamento della domanda, che il sequestro  era  stato
 eseguito oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 675 del
 c.p.c., con decorrenza dalla pronuncia: infatti la Pietroluongo aveva
 notificato  il  provvedimento  di sequestro, trascrivendolo presso il
 pubblico registro istituito presso la capitaneria di porto,  solo  in
 data 22 dicembre 1993, mentre l'ordinanza autorizzativa del sequestro
 era stata depositata in data 18 novembre 1993.
    Eccepiva altresi' l'intervenuta inefficacia del sequestro, essendo
 state  omesse dalla controparte le formalita' relative all'esecuzione
 del sequestro medesimo, ex art. 677 del c.p.c.
    Si  costituiva  la  resistente  contestando   l'avversa   domanda,
 riproponendo peraltro, in ipotesi di accoglimento della stessa in via
 riconvenzionale, l'istanza di autorizzazione ad eseguire il richiesto
 sequestro giudiziario della citata imbarcazione.
    Essendovi  tra  le  parti contestazione sulla pretesa sopravvenuta
 inefficacia della misura cautelare, sulle conclusioni rispettivamente
 rese dalle parti la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
                          OSSERVA IN DIRITTO
    La norma di cui all'art. 675 del c.p.c. e' stata  tradizionalmente
 interpretata  nel  senso  di ritenere che il termine ivi previsto per
 l'esecuzione del sequestro decorra dall'emisssione del  provvedimento
 di   autorizzazione   e   non  dalla  sua  comunicazione  alla  parte
 interessata (cfr. Cass. 12 marzo 1971 n. 710, in Foro it., rep. 1971,
 voce  sequestro  n.  35;  app. Napoli 30 gennaio 1962 id., rep. 1962,
 voce cit. n. 23).
    Tale indirizzo aveva trovato altresi' autorevole conferma da parte
 della Corte costituzionale (cfr. ord. 31 marzo 1988 n. 386) che aveva
 dichiarato la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  675  del  c.p.c.,  sollevata  dal  giudice
 remittente (Trib. Palermo, ord. 1 ottobre 1982) nella  parte  in  cui
 prevede  che  in  caso  di  sequestro emesso fuori udienza il termine
 decorra  dalla  pronuncia  del  provvedimento  anziche'   dalla   sua
 comunicazione alle parti.
    La   Corte   aveva   fondato  tale  decisione  sull'assunto  della
 previsione di un preciso onere di diligenza, posto dal legislatore  a
 carico  delle parti interessate, strettamente connesso con la notizia
 della misura cautelare richiesta, esigente una rapida esecuzione.
    Ritiene il Tribunale di dover nuovamente investire la Corte  della
 questione  di legittimita' costituzionale della succitata norma, alla
 luce del mutato contesto normativo  nella  quale  essa  viene  ora  a
 trovarsi  inserita, a seguito dell'entrata in vigore della disciplina
 uniforme del procedimento cautelare.
    In particolare, l'attuale formulazione dell'art. 669-octies, terzo
 comma, del  c.p.c.,  stabilendo  che  il  termine  per  l'inizio  del
 giudizio  di merito (condizione per il permanere dell'efficacia della
 misura cautelare concessa) decorre dalla pronuncia dell'ordinanza  se
 avvenuta  in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione, determina,
 ad avviso del tribunale, la necessita' di riconsiderare il problema.
    Premesso che la previsione di cui all'art. 669-octies terzo comma,
 del c.p.c., non sembra estensibile in via d'interpretazione analogica
 alla  fattispecie  distinta  e  comunque  diversamente   disciplinata
 dall'art.  675  del  c.p.c.,  appare  legittimo  ritenere che, con la
 succitata norma introdotta con la riforma  del  1990  il  legislatore
 abbia  inteso assicurare l'effettivita' dell'esercizio del diritto di
 difesa,  onde  evitare  l'inefficacia  dei  provvedimenti   cautelari
 pronunciati   fuori  udienza,  qualora  venga  omessa  la  tempestiva
 instaurazione del giudizio di merito da parte di chi  non  sia  stato
 informato della pronuncia di detti provvedimenti.
    Alla   luce   della   nuova  disciplina,  che  riguarda,  come  la
 fattispecie  in  oggetto,  un'ipotesi  di  attivita'  processuale  da
 compiere  a  pena d'inefficacia, non sembra potersi affermare piu' la
 sussistenza di un generale onere di diligenza  imponente  alla  parte
 interessata  di  attivarsi  per  la  conoscenza del provvedimento del
 giudice, al fine di evitare  la  declaratoria  di  inefficacia  della
 misura cautelare.
    Ritiene  pertanto  il Tribunale che la sopravvivenza dell'art. 675
 del c.p.c., nel mutato contesto normativo, mortifichi  l'effettivita'
 del  diritto  di  difesa, determinando, in caso di mancata esecuzione
 del sequestro nel termine di trenta giorni  decorrenti  dal  deposito
 del  provvedimento,  l'inefficacia  del sequestro prima che nel corso
 del giudizio di merito, da instaurarsi invece nei trenta giorni dalla
 comunicazione del provvedimento, ove reso fuori udienza, possa essere
 accertata l'esistenza o meno del  diritto  a  cautela  del  quale  il
 sequestro e' stato autorizzato.
    Va pertanto ritenuta la non manifesta infondatezza della questione
 di  legittimita'  costituzionale  di  cui all'art. 675 del c.p.c., in
 relazione all'art. 24 della Costituzione,  nella  parte  in  cui  non
 prevede  che  il  termine  per  l'esecuzione  del  sequestro  inizi a
 decorrere  dal  deposito  del  provvedimento,   e   non   dalla   sua
 comunicazione.
    Sulla  rilevanza della decisione pregiudiziale della Corte ai fini
 della decisione del presente giudizio e' sufficiente  osservare  che,
 ove   in  decorrenza  del  termine  di  efficacia  del  provvedimento
 autorizzativo  del  sequestro  si  computi  dalla  data  di  deposito
 dell'ordinanza  (18  novembre  1993)  conseguirebbe l'inefficacia del
 sequestro (notificato e trascritto il 22  dicembre  1993),  mentre  a
 soluzione  opposta  dovrebbe  pervenirsi computanto la decorrenza del
 termine dalla comunicazione dell'ordinanza.
                                P.Q.M.
    Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948  n.  1  e  23  della
 legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  d'ufficio  non  manifestamente  infondata e rilevante la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 675 del c.p.c., in
 riferimento dell'art. 24 della Costituzione, nella parte in  cui  non
 prevede  che  il  termine  per  l'esecuzione  del  sequestro  inizi a
 decorrere dal deposito del provvedimento e  non,  invece,  dalla  sua
 comunicazione.  Sospende  il  presente  giudizio  sino alla decisione
 della Corte costituzionale;
    Dispone la trasmissione degli atti alla  cancelleria  della  Corte
 costituzionale e ordina che la presente ordinanza sia notificata alle
 parti ed al presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata
 ai  Presidenti  del  Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei
 deputati.
    Cosi' deciso in Napoli il 3 marzo 1995.
                        Il presidente: MONTELLA
                                      Il giudice estensore: NAPOLITANO
 95C0683