N. 340 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 marzo 1995
N. 340 Ordinanza emessa il 3 marzo 1995 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Seru' Salvatore e Pietroluongo Anna Procedimento civile - Procedimenti cautelari - Sequestro giudiziario emesso fuori udienza - Termine di esecuzione - Lamentata decorrenza dal deposito del provvedimento invece che dalla sua comunicazione alla parte - Incidenza sul diritto di difesa. (C.P.C., art. 675). (Cost., art. 24).(GU n.24 del 7-6-1995 )
IL TRIBUNALE DI NAPOLI Ha emesso la seguente ordinanza nella controversia civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, discussa all'udienza collegiale del 24 febbraio 1995, vertente tra Seru' Salvatore rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Marina del foro di Catania, unitamente ed anche disgiuntamente al dott. proc. Umberto Limongelli, presso il cui studio in Napoli alla v. G. Serra n. 65 e' elett.te dom.to in virtu' di procura a margine del ricorso del 4 maggio 1994, ricorrente e Pietroluongo Anna, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Edoardo Sabbatino e Patrizia Valente presso cui e' elett.te dom.ta in Napoli alla v. C. Console n. 3, giusta procura in calce alla memoria difensiva con domanda riconvenzionale, resistente, attrice in riconvenzionale. PREMESSO IN FATTO Con ricorso del 4 maggio 1994 il sig. Salvatore Seru' adiva questo Tribunale ex art. 669-novies del c.p.c., per sentir dichiarare la sopravvenuta inefficacia del sequestro giudiziario dell'imbarcazione da diporto denominata BAOBAB, iscritta alla Capitaneria di Porto di Napoli al n. NA 1631/D, sequestro autorizzato dal giudice designato dal presidente del Tribunale di Napoli, con ordinanza del 17 novembre 1993, depositata il 18 novembre 1993, ad istanza della sig.ra Anna Pietroluongo. Deduceva, a fondamento della domanda, che il sequestro era stato eseguito oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 675 del c.p.c., con decorrenza dalla pronuncia: infatti la Pietroluongo aveva notificato il provvedimento di sequestro, trascrivendolo presso il pubblico registro istituito presso la capitaneria di porto, solo in data 22 dicembre 1993, mentre l'ordinanza autorizzativa del sequestro era stata depositata in data 18 novembre 1993. Eccepiva altresi' l'intervenuta inefficacia del sequestro, essendo state omesse dalla controparte le formalita' relative all'esecuzione del sequestro medesimo, ex art. 677 del c.p.c. Si costituiva la resistente contestando l'avversa domanda, riproponendo peraltro, in ipotesi di accoglimento della stessa in via riconvenzionale, l'istanza di autorizzazione ad eseguire il richiesto sequestro giudiziario della citata imbarcazione. Essendovi tra le parti contestazione sulla pretesa sopravvenuta inefficacia della misura cautelare, sulle conclusioni rispettivamente rese dalle parti la causa era rimessa al Collegio per la decisione. OSSERVA IN DIRITTO La norma di cui all'art. 675 del c.p.c. e' stata tradizionalmente interpretata nel senso di ritenere che il termine ivi previsto per l'esecuzione del sequestro decorra dall'emisssione del provvedimento di autorizzazione e non dalla sua comunicazione alla parte interessata (cfr. Cass. 12 marzo 1971 n. 710, in Foro it., rep. 1971, voce sequestro n. 35; app. Napoli 30 gennaio 1962 id., rep. 1962, voce cit. n. 23). Tale indirizzo aveva trovato altresi' autorevole conferma da parte della Corte costituzionale (cfr. ord. 31 marzo 1988 n. 386) che aveva dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 675 del c.p.c., sollevata dal giudice remittente (Trib. Palermo, ord. 1 ottobre 1982) nella parte in cui prevede che in caso di sequestro emesso fuori udienza il termine decorra dalla pronuncia del provvedimento anziche' dalla sua comunicazione alle parti. La Corte aveva fondato tale decisione sull'assunto della previsione di un preciso onere di diligenza, posto dal legislatore a carico delle parti interessate, strettamente connesso con la notizia della misura cautelare richiesta, esigente una rapida esecuzione. Ritiene il Tribunale di dover nuovamente investire la Corte della questione di legittimita' costituzionale della succitata norma, alla luce del mutato contesto normativo nella quale essa viene ora a trovarsi inserita, a seguito dell'entrata in vigore della disciplina uniforme del procedimento cautelare. In particolare, l'attuale formulazione dell'art. 669-octies, terzo comma, del c.p.c., stabilendo che il termine per l'inizio del giudizio di merito (condizione per il permanere dell'efficacia della misura cautelare concessa) decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione, determina, ad avviso del tribunale, la necessita' di riconsiderare il problema. Premesso che la previsione di cui all'art. 669-octies terzo comma, del c.p.c., non sembra estensibile in via d'interpretazione analogica alla fattispecie distinta e comunque diversamente disciplinata dall'art. 675 del c.p.c., appare legittimo ritenere che, con la succitata norma introdotta con la riforma del 1990 il legislatore abbia inteso assicurare l'effettivita' dell'esercizio del diritto di difesa, onde evitare l'inefficacia dei provvedimenti cautelari pronunciati fuori udienza, qualora venga omessa la tempestiva instaurazione del giudizio di merito da parte di chi non sia stato informato della pronuncia di detti provvedimenti. Alla luce della nuova disciplina, che riguarda, come la fattispecie in oggetto, un'ipotesi di attivita' processuale da compiere a pena d'inefficacia, non sembra potersi affermare piu' la sussistenza di un generale onere di diligenza imponente alla parte interessata di attivarsi per la conoscenza del provvedimento del giudice, al fine di evitare la declaratoria di inefficacia della misura cautelare. Ritiene pertanto il Tribunale che la sopravvivenza dell'art. 675 del c.p.c., nel mutato contesto normativo, mortifichi l'effettivita' del diritto di difesa, determinando, in caso di mancata esecuzione del sequestro nel termine di trenta giorni decorrenti dal deposito del provvedimento, l'inefficacia del sequestro prima che nel corso del giudizio di merito, da instaurarsi invece nei trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, ove reso fuori udienza, possa essere accertata l'esistenza o meno del diritto a cautela del quale il sequestro e' stato autorizzato. Va pertanto ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale di cui all'art. 675 del c.p.c., in relazione all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il termine per l'esecuzione del sequestro inizi a decorrere dal deposito del provvedimento, e non dalla sua comunicazione. Sulla rilevanza della decisione pregiudiziale della Corte ai fini della decisione del presente giudizio e' sufficiente osservare che, ove in decorrenza del termine di efficacia del provvedimento autorizzativo del sequestro si computi dalla data di deposito dell'ordinanza (18 novembre 1993) conseguirebbe l'inefficacia del sequestro (notificato e trascritto il 22 dicembre 1993), mentre a soluzione opposta dovrebbe pervenirsi computanto la decorrenza del termine dalla comunicazione dell'ordinanza.
P.Q.M. Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara d'ufficio non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 675 del c.p.c., in riferimento dell'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il termine per l'esecuzione del sequestro inizi a decorrere dal deposito del provvedimento e non, invece, dalla sua comunicazione. Sospende il presente giudizio sino alla decisione della Corte costituzionale; Dispone la trasmissione degli atti alla cancelleria della Corte costituzionale e ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Napoli il 3 marzo 1995. Il presidente: MONTELLA Il giudice estensore: NAPOLITANO 95C0683