N. 214 ORDINANZA 29 - 31 maggio 1995

 
 
 Giudizio sull'ammissibilita' del conflitto di attribuzione tra
 poteri dello Stato.
 
 Magistrati  -  Consiglio  superiore  della  magistratura,   tribunale
 amministrativo del Lazio e Ministro di grazia e giustizia - Nomina di
 magistrati  ad uffici direttivi - Legittimazione a resistere da parte
 del t.a.r. del Lazio - Esclusione della  legittimazione  passiva  del
 Ministro  di  grazia e giustizia - Prospettazione della lesione della
 sfera di attribuzioni spettante al C.S.M. - Ammissibilita'
 
(GU n.24 del 7-6-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Vincenzo CAIANIELLO;
 Giudici: avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI,
    dott.  Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano VASSALLI, prof. Francesco
    GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.
    Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  sull'ammissibilita'  del conflitto di attribuzione tra
 poteri  dello  Stato  sollevato   dal   Consiglio   superiore   della
 magistratura, in persona del Vice Presidente in carica, nei confronti
 del  Tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio, sezione prima,
 nonche' del Ministro di grazia e giustizia, in relazione ai  seguenti
 atti:
       a) ordinanza del TAR Lazio - sez. prima, n. 2915 del 7 dicembre
 1994  -  con  la  quale e' stato ordinato al C.S.M. di "dare compiuta
 esecuzione all'ordinanza n. 1644 del 22 giugno 1994";
       b) ordinanza del TAR Lazio - sez. prima, n. 209 del 25  gennaio
 1995  -  con  la  quale  il  Ministro  di grazia e giustizia e' stato
 nominato Commissario ad acta per  l'esecuzione  delle  ordinanze  nn.
 1644/94  e  2915/94,  e,  quindi,  per  sollevare  il dott. Francesco
 Cortegiani dall'ufficio di Presidente del  Tribunale  di  Catania  ed
 immettervi nelle funzioni di reggente, il dott. Benito Vergari;
       c)   provvedimento  del  Ministro  di  grazia  e  giustizia  n.
 1637g/CS/1537 del 3 marzo 1995 con il quale lo stesso ha delegato  le
 funzioni  di  Commissario  ad  acta  al  dott.  Carlo  Adriano Testi,
 Direttore generale dell'organizzazione  giudiziaria  e  degli  affari
 generali;
       d)   provvedimento   del   predetto   Direttore   generale   n.
 1637g/CS/1538 del 3 marzo 1995 con il quale e' stata data  esecuzione
 all'ordine impartito dal TAR;
    Conflitto  sollevato  con  ricorso  depositato il 28 marzo 1995 ed
 iscritto al n. 52 del registro ammissibilita' conflitti;
    Udito nella camera di consiglio del  17  maggio  1995  il  Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto che con il ricorso in esame, il Consiglio superiore della
 magistratura,  in persona del Vice Presidente, a cio' autorizzato con
 delibera consiliare del 16 febbraio 1995, ha sollevato  conflitto  di
 attribuzione nei confronti del Tribunale amministrativo regionale del
 Lazio,  sezione prima, nonche' del Ministro di grazia e giustizia, in
 relazione agli atti in epigrafe indicati;
      che, in particolare, il ricorrente, lamentando la lesione  delle
 attribuzioni garantite dall'art. 105 della
 Costituzione  in  ordine  alla  nomina  dei  magistrati  agli  uffici
 direttivi,  chiede  che  questa  Corte,   ritenuto   ammissibile   il
 conflitto,  annulli  tutti  gli  atti  impugnati dichiarando che "non
 spetta al TAR del Lazio alcun potere di emettere ordini nei confronti
 del Consiglio  superiore  della  magistratura,  ne'  di  disporne  la
 sostituzione attraverso la nomina di commissari ad acta", e, inoltre,
 che  "non  spetta  al  Ministro  di  grazia  e  giustizia, ne' al suo
 delegato, di sostituirsi al Consiglio  superiore  della  magistratura
 nelle  sue  attribuzioni  in  ordine  alla nomina dei magistrati agli
 uffici direttivi";
    Considerato che questa Corte,  ai  sensi  dell'art.  37,  terzo  e
 quarto  comma,  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  e'  chiamata
 preliminarmente a decidere, con  ordinanza  in  camera  di  consiglio
 senza  contraddittorio,  se  il  ricorso  sia  ammissibile, in quanto
 esista la materia di un conflitto di attribuzioni  fra  poteri  dello
 Stato  la cui risoluzione sia ad essa demandata, con riferimento alla
 presenza dei requisiti, soggettivi ed oggettivi, richiamati nel primo
 comma del medesimo art. 37;
      che, per quanto concerne i requisiti soggettivi, va innanzitutto
 riconosciuta  la  legittimazione  del   Consiglio   superiore   della
 magistratura  a sollevare conflitto di attribuzione, in quanto organo
 direttamente investito delle funzioni previste  dall'art.  105  della
 Costituzione;
      che,  del  pari,  in base alla costante giurisprudenza di questa
 Corte, il TAR del Lazio, in quanto organo della  giurisdizione,  deve
 essere considerato legittimato a resistere, mentre deve escludersi la
 legittimazione  passiva  del Ministro di grazia e giustizia, poiche',
 nel  presente  conflitto,  non  e'   l'esercizio   delle   competenze
 determinate   dall'art.   110   della   Costituzione   -   in  ordine
 all'organizzazione ed al  funzionamento  dei  servizi  relativi  alla
 giustizia  -  che  viene  assunto  come  causa  di  menomazione delle
 attribuzioni rivendicate dal ricorrente, bensi' l'adozione di  alcuni
 provvedimenti,  da  parte  del  Ministro,  nella semplice qualita' di
 commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo, e da  questi
 specificamente  predeterminati  nel  contenuto; provvedimenti che, in
 quanto tali, risultano meramente esecutivi e direttamente riferibili,
 ai fini che qui interessano, al detto organo giurisdizionale;
      che per quanto concerne i requisiti oggettivi viene  prospettata
 dal    ricorrente    la   lesione   della   sfera   di   attribuzioni
 costituzionalmente   spettante   al   Consiglio    superiore    della
 magistratura   sullo   status   dei   magistrati   (art.   105  della
 Costituzione) ad opera di un atto del potere giudiziario;
      che, in conclusione, in questa fase delibativa,  il  ricorso  va
 dichiarato  ammissibile  nei  confronti  del  TAR del Lazio, restando
 impregiudicata la  pronuncia  definitiva  anche  sul  punto  relativo
 all'ammissibilita';
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  ammissibile,  ai  sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di  attribuzione  proposto  dal
 Consiglio  superiore  della  magistratura  nei  confronti del TAR del
 Lazio in relazione a tutti gli atti in epigrafe indicati;
    Dispone:  a)  che  la  cancelleria  della  Corte   dia   immediata
 comunicazione  al ricorrente della presente ordinanza; b) che, a cura
 del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza  siano  notificati
 al  TAR  del  Lazio,  in  persona  del Presidente in carica, entro il
 termine di dieci giorni dalla comunicazione.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1995.
                       Il Presidente: CAIANIELLO
                          Il redattore: FERRI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 31 maggio 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C0690