N. 344 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 aprile 1995
N. 344 Ordinanza emessa il 13 aprile 1995 dal giudice istruttore del tribunale di Salerno nel procedimento civile vertente tra l'azienda agricola Giandomenico Consalvo e Arenella Genuario Procedimento civile - Procedimenti speciali - Procedimento per ingiunzione - Ordinanza di esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione del decreto - Non impugnabilita' - Lamentata disparita' di trattamento rispetto a situazioni sostanzialmente identiche, in particolare, rispetto all'ingiunzione provvisoriamente esecutiva revocabile sia dal giudice che l'ha emessa che da quello competente per l'opposizione - Compressione del diritto di difesa. (C.P.C., art. 648). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.25 del 14-6-1995 )
IL GIUDICE ISTRUTTORE Letta l'istanza presentata dal procuratore dell'azienda agricola Giandomenico Consalvo, con la quale e' stata sollevata questione di legittimita' costituzionale in ordine al contrasto dell'art. 648 del c.p.c. con gli artt. 34 e 24 della Costituzione; Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 16 marzo 1995; O S S E R V A L'istante lamenta che l'art. 648 del c.p.c. viola gli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevede la revocabilita' dell'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. L'incostituzionalita' della norma, sotto il profilo dell'irrazionale disparita' di trattamento e dell'ingiusta compressione del diritto di difesa, viene eccepita in relazione all'art. 186-ter del c.p.c., il quale, invece, nel prevedere che il giudice istruttore puo', su istanza del creditore, pronunciare, con ordinanza, ingiunzione di pagamento o di consegna (provvisoriamente esecutiva quando ricorrano i presupposti di cui all'art. 648, primo comma, del c.p.c.), espressamente attribuisce al giudice che ha pronunciato l'ingiunzione il potere di modificarla o di revocarla. La risoluzione della sollevata questione di legittimita' costituzionale e' sicuramente rilevante ai fini della definizione del giudizio, atteso che la stessa riguarda la revoca dell'ordinanza che concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto emessa nel corso dell'opposizione. Ne consegue che la risoluzione della questione in un modo o nell'altro finisce inevitabilmente con l'incidere sul giudizio in corso. In ordine, poi, alla fondatezza o meno della questione, si osservi che l'art. 648 del c.p.c. attribuisce al giudice istruttore il potere di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza espressamente dichiarata non impugnabile. In virtu' dell'art. 177, n. 2, del c.p.c., tale ordinanza e', altresi', non modificabile ne' revocabile dal giudice che l'ha pronunciata. Orbene, sussiste, senza dubbio, un contrasto tra le due norme in esame, laddove, in un caso (art. 648), l'ordinanza con cui e' stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto viene dotata del carattere della stabilita', mentre nell'altro caso (art. 186-ter) l'ordinanza con cui viene pronunciata un'ingiunzione provvisoriamente esecutiva rimane nella disponibilita' del giudice che l'ha pronunciata. Piu' precisamente, non e' tanto il potere di revoca, ai sensi dell'art. 186-ter, ad ingenerare dubbi di disparita' di trattamento, posto che, sia pure in sede di pronuncia sul merito, il tribunale, se ritiene che il decreto ingiuntivo opposto sia stato malamente emesso, lo revoca, quantunque sia stata concessa la provvisoria esecuzione dello stesso, ma e' il potere di modificare l'ordinanza emessa ex art. 186-ter (posto che la revoca della provvisoria esecuzione nient'altro e' se non una modifica del precedente provvedimento) a far ritenere difficilmente giustificabile l'attuale formulazione dell'art. 648. Ed invero, va posto nel giusto rilievo che l'art. 186-ter rinvia, in ordine ai presupposti che legittimano l'emanazione del provvedimento de quo, proprio all'art. 633 del c.p.c., a sottolineare l'identita' delle due situazioni, in cui l'unica differenza riguarda la competenza ed il momento processuale della relativa pronuncia. Differenza che, pero', non pare sufficiente a giustificare una tanto sensibile differenza di regime giuridico dei due provvedimenti, rivestiti, oltre tutto, della stessa forma (ordinanza). In realta', in seguito all'introduzione dell'art. 186-ter, si e' venuta a creare una ingiustificata disparita' di trattamento tra situazioni sostanzialmente identiche, per cui la sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 648 del c.p.c., con riferimento all'art. 3 della Costituzione, e' certamente non manifestamente infondata. Tale disparita' di trattamento si risolve, altresi', in una ingiustificata compressione del diritto di difesa, con conseguente non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 648 del c.p.c. con riferimento all'art. 24 della Costituzione. La stabilita' dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 648 limita, infatti, il diritto di difesa dell'ingiunto riguardo ad un provvedimento che, si badi, viene emesso normalmente in una fase in cui l'istruzione della causa e' ancora alle prime battute, con la conseguente, inevitabile sommarieta' della cognizione del giudice che ha pronunciato l'ordinanza stessa. Anche sotto questo profilo, dunque, l'art. 648 del c.p.c. appare in contrasto con un principio costituzionalmente tutelato, quale quello di difesa, oltre tutto quando, come si e' gia' osservato, per una situazione identica il legislatore ha adottato espressamente una diversa soluzione, che riconosce alla parte interessata una piu' ampia tutela delle proprie ragioni. Va, quindi, disposta l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la conseguente sospensione del giudizio in corso fino alla decisione della Corte.
P. Q. M. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la conseguente sospensione del giudizio in corso fino alla decisione della Corte; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri. Salerno, addi' 13 aprile 1995 Il giudice istruttore: LAMBERTI 95C0696