N. 345 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 aprile 1995
N. 345 Ordinanza emessa l'11 aprile 1995 dal pretore di Busto Arsizio nel procedimento penale a carico di Rossi Gian Pietro ed altri Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi eccedenti limiti tabellari previsti dalla legge n. 319/1976 - Lamentata depenalizzazione - Violazione del principio di riserva di legge di certezza del diritto in materia penale per reiterazione catena dei decreti-legge - Conseguente sottrazione del potere legislativo al Parlamento - Mancanza dei presupposti della necessita' ed urgenza. (D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, art. 3, secondo comma). (Cost., artt. 25 e 77).(GU n.25 del 14-6-1995 )
IL PRETORE Sentite le parti e visti gli atti; Considerata la rilevanza e ritenuta la non manifesta infondatezza della eccezione di incostituzionalita' sollevata dal p.m. dell'art. 3, comma secondo, del d.-l. 17 marzo 1995, n. 65, con riferimento agli artt. 25 e 77 della Costituzione, nel corso del procedimento penale a carico di Rossi Gian Pietro, Rosa Italo, Farioli Gianluigi, imputati del reato p.e.p. dagli artt. 81 del c.p. e 21, comma terzo, della legge n. 319/1976; O S S E R V A Il d.-l. n. 79/1995 rappresenta l'ennesima reiterazione di precedenti decreti, decaduti, tutti disciplinanti la medesima materia. Con tale strumento normativo, il Governo ha inteso apportare sostanziali modifiche, alla legge n. 316/1976 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, sia incidendo sul regime sanzionatorio dei reati in essa previsti e sia operando una depenalizzazione di talune fattispecie criminose, tra cui quella della quale gli odierni imputati sono stati chiamati a rispondere. Cio' posto, va osservato come tale reiterazione, costituente una prassi ormai diffusa e radicata nel nostro Paese, si ponga in netto contrasto con lo spirito e la lettera della Costituzione. L'art. 77, secondo comma, della carta costituzionale, prevede infatti che i provvedimenti provvisori con forza di legge, siano adottati dal Governo solo in casi straordinari di necessita' ed urgenza e che i decreti-legge siano destinati a perdere la loro efficacia se non convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Nel caso in esame, il d.-l. n. 79/1995, come del resto quelli che lo hanno preceduto, non indica quali siano state le condizioni aventi legittimato il ricorso, da parte dell'esecutivo, alla decretazione d'urgenza. Il Governo si e' infatti limitato ad affermare, ricorrendo ad un'ormai nota, quanto abusata, formula di stile, di ritenere "la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature". Sotto altro profilo va osservato che il denunciato decreto giunge a violare il principio di riserva di legge in materia penale, affermato dall'art. 25 della Costituzione, letto in relazione all'art. 77 della Costituzione. L'ammissibilita' che nuove norme di diritto penale siano introdotte attraverso decreti-legge o decreti legislativi, e' infatti consentita in quanto e' garantito l'intervento del Parlamento in funzione sovraordinata, in veste, a seconda dei casi, di organo delegante o di organo a cui e' rimesso il potere di conferire stabilita' alle precarie disposizioni normative introdotte dall'organo esecutivo, per il tramite di una legge di conversione. Di fatto tuttavia, attraverso l'ormai consueta reiterazione a catena di decreti-legge non convertiti e di identico contenuto, non solo si prolungano surrettiziamente ed a tempo indeterminato, i termini di decadenza previsti dalla Costituzione, ma si perviene all'inammissibile risultato di privare il Parlamento della sua esclusiva competenza ad operare scelte di politica criminale, incidendo sulla potesta' legislativa che gli compete. Da ultimo va osservato che un abusivo ricorso alla decretazione d'urgenza finisce inevitabilmente con l'incidere sul principio di certezza del diritto, creando situazioni di incertezza normativa che impongono al giudicante, per quei provvedimenti penali destinati ad essere celebrati in epoca immediatamente successiva alla data di vigenza del decreto-legge, il rinvio del dibattimento. Tutto cio' rallenta i tempi di definizione dei giudizi dando luogo ad un'eccessiva dilatazione dell'attivita' processuale che ad avviso del remittente, mal si concilia con l'esigenza di giustizia e di tutela della collettivita'.
P. Q. M. Vista l'eccezione di incostituzionalita' sollevata dal p.m. dell'art. 3, comma secondo, del d.-l. 17 marzo 1995, n. 65, in relazione agli artt. 25 e 77 della Costituzione; Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione sollevata e la relativa rilevanza ai fini della definizione del presente giudizio; Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Sollevata questione di costituzionalita' del richiamato decreto in relazione agli artt. 25 e 77 della Costituzione, disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il relativo giudizio; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti dei due rami del Parlamento; Dispone la sospensione del presente giudizio. Busto Arsizio, addi' 11 aprile 1995 Il pretore: (firma illeggibile) 95C0697