N. 217 SENTENZA 29 maggio - 1 giugno 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Sanita'  pubblica - Regione Basilicata - Invalidi per cause di guerra
 ed assimilati e invalidi civili per fatti di guerra - Premio di buona
 tenuta protesi - Corresponsione di un contributo per usura  indumenti
 e   assistenza   alimentare  -  Contributo  per  protesi  dentarie  -
 Contributo permanenza localita' termali - Oneri a carico della  quota
 del  Fondo  sanitario  nazionale  -  Superamento  del  livello  delle
 prestazioni  sanitarie  in  violazione  di  criteri  generali  e  dei
 principi  fissati  dalla  legislazione  statale  - Salvaguardia delle
 prestazioni corrispondenti a quelle uniformi a  livello  nazionale  -
 Illegittimita' costituzionale.
 
 (Legge  regione  Basilicata riapprovata dal consiglio regionale il 17
 gennaio 1995)
 
(GU n.24 del 7-6-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;
 Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi
    MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano
    VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof.
    Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo  VARI,  dott.  Cesare  RUPERTO,
    dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale della legge regionale
 della  Basilicata  riapprovata  il  17  gennaio  1995  dal  Consiglio
 regionale,  recante:  "Assistenza  sanitaria  specifica,  preventiva,
 protesica ed ortopedica di cui al comma 3 dell'art. 57 della legge 23
 dicembre 1978, n. 833 a favore di invalidi per  causa  di  guerra  ed
 assimilati e degli invalidi civili per fatti di guerra", promosso con
 ricorso  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, notificato il 6
 febbraio 1995, depositato in  cancelleria  il  13  febbraio  1995  ed
 iscritto al n. 8 del registro ricorsi 1995;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Basilicata;
    Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1995 il Giudice relatore
 Cesare Mirabelli;
    Udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il ricorrente;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con ricorso ritualmente notificato e depositato il Presidente
 del  Consiglio  dei  ministri  ha  promosso questione di legittimita'
 costituzionale della legge regionale della Basilicata (approvata  per
 la  seconda volta, dopo il rinvio disposto dal Governo, il 17 gennaio
 1995) che disciplina erogazioni di "Assistenza  sanitaria  specifica,
 preventiva,  protesica  ed  ortopedica di cui al comma 3 dell'art. 57
 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 a favore di invalidi  per  causa
 di guerra ed assimilati e degli invalidi civili per fatti di guerra".
 Il  ricorso  denuncia la violazione dell'art. 117 della Costituzione,
 per non essere stati rispettati principi  fondamentali  stabiliti  da
 leggi  dello Stato, quali risultano dall'art. 5, comma 7, della legge
 29 dicembre 1990, n. 407 e dall'art. 13 del  decreto  legislativo  30
 dicembre 1992, n. 502.
    La  legge  regionale  prevede l'erogazione di prestazioni a favore
 degli invalidi per causa di guerra ed  assimilati  e  degli  invalidi
 civili  per fatti di guerra - quali il premio di buona tenuta protesi
 (art. 6), la corresponsione di  un  contributo  per  usura  indumenti
 (art. 7), l'assistenza alimentare (art. 8), il contributo per protesi
 dentarie  (art.  9),  il  contributo  di  permanenza  nelle localita'
 termali (art. 10) -, ponendo gli oneri che ne derivano  (art.  14)  a
 carico  della  quota  del  Fondo sanitario nazionale, parte corrente,
 assegnata alla Regione.
    Il  ricorrente  ritiene  che  la  previsione  di queste erogazioni
 sarebbe in contrasto con la soppressione di ogni forma di  assistenza
 economica, che non sia espressamente prevista da leggi dello Stato, a
 carico del Fondo sanitario nazionale (art. 5, comma 7, della legge n.
 407  del  1990).  Inoltre  sarebbe  violato  l'art.  13  del  decreto
 legislativo n. 502 del 1992, che impone alle regioni  di  far  fronte
 con  fondi  aggiuntivi  propri  agli  oneri  finanziari  derivanti da
 erogazioni di livelli  di  assistenza  superiori  a  quelli  uniformi
 stabiliti a livello nazionale.
    2.  -  Si  e'  costituita  nel  giudizio  la  Regione  Basilicata,
 chiedendo  che  la  questione  di  legittimita'  costituzionale   sia
 dichiarata non fondata.
    La soppressione di ogni forma di assistenza economica a carico del
 Fondo  sanitario  nazionale,  se  non espressamente prevista da leggi
 dello Stato, non riguarderebbe le prestazioni  indicate  dalla  legge
 regionale,  che  troverebbero  fondamento  nell'art. 57, terzo comma,
 della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale (n.  833  del
 1978),  diretto  a salvaguardare le prestazioni sanitarie specifiche,
 preventive, ortopediche e protesiche, erogate, ai sensi delle leggi e
 dei regolamenti vigenti, a favore degli invalidi per causa di guerra.
    Neppure sarebbe violato l'art. 13 del decreto legislativo  n.  502
 del  1992.  Questa  disposizione,  ponendo a carico delle regioni gli
 oneri finanziari derivanti  da  livelli  di  assistenza  superiori  a
 quelli  stabiliti  a  livello  nazionale,  tende  ad  incentivare  il
 contenimento della spesa sanitaria ed a responsabilizzare le  regioni
 nell'utilizzazione  e  nella gestione delle somme disponibili, ma non
 vieta di erogare livelli di assistenza superiori, che non  comportino
 richieste di integrazione finanziaria a carico dello Stato.
    Inoltre  gli  interventi previsti dalla legge, in quanto diretti a
 tutelare la salute di particolari categorie  di  cittadini,  evitando
 l'aggravamento  delle  loro  infermita', sarebbero sin dall'origine a
 carico del Fondo sanitario nazionale.
                        Considerato in diritto
    1. - La questione di legittimita' costituzionale investe la  legge
 regionale  della Basilicata (approvata dal Consiglio regionale per la
 seconda volta il 17 gennaio 1995, dopo il rinvio disposto dal Governo
 per un nuovo  esame),  che  disciplina  l'erogazione  di  prestazioni
 assistenziali  sanitarie  a favore di invalidi per causa di guerra ed
 assimilati e degli invalidi civili per fatti di guerra.
    Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene  che  tale  legge
 sia  in  contrasto  con  l'art.  117  della  Costituzione,  in quanto
 violerebbe principi fondamentali  stabiliti  da  leggi  dello  Stato.
 Prevedendo forme di assistenza economica, sarebbe in contrasto con il
 divieto (disposto dall'art. 5, comma 7, della legge 29 dicembre 1990,
 n.   407)   di  porre  a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale
 prestazioni non espressamente previste da leggi dello Stato. Erogando
 livelli di assistenza  sanitaria  superiori  a  quelli  uniformi  sul
 territorio  nazionale  stabiliti  con  il  piano sanitario nazionale,
 contrasterebbe con il principio di autofinanziamento,  che  vuole  le
 regioni tenute a far fronte direttamente agli oneri finanziari per le
 prestazioni  aggiuntive  (art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre
 1992, n. 502).
    2. - La questione e' fondata.
    La  legge  regionale  e'  essenzialmente  diretta  ad articolare e
 definire unitariamente le prestazioni, assistenziali e sanitarie,  in
 favore   degli  invalidi  per  causa  di  guerra  e  delle  categorie
 assimilate, ponendo tutte le prestazioni indistintamente a carico del
 Fondo sanitario nazionale. Il presupposto  dal  quale  essa  muove  -
 quale  risulta  sia  dal  titolo  della  legge  richiamata  sia dalla
 relazione all'iniziale proposta di legge e da quella per  il  riesame
 da  parte del Consiglio regionale dopo il rinvio disposto dal Governo
 - consiste nel considerare le erogazioni  economiche  previste  dalla
 legge  regionale dovute in base all'art. 57, terzo comma, della legge
 n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio  sanitario  nazionale,  che,
 nel   contesto   dell'unificazione   dei  livelli  delle  prestazioni
 sanitarie, ha fatto  salve  le  prestazioni  specifiche,  preventive,
 protesiche  ed  ortopediche erogate a favore degli invalidi per causa
 di guerra.
    La Regione Basilicata non nega valore di principio alla esclusione
 (risultante dall'art. 5, comma 7, della legge n. 407 del 1990)  della
 erogazione  di  ogni forma di assistenza economica a carico del Fondo
 sanitario nazionale che non sia espressamente prevista da leggi dello
 Stato, ma ritiene che le prestazioni attribuite ai beneficiari  della
 legge   regionale   siano  le  stesse  forme  di  assistenza  erogate
 dall'Opera nazionale invalidi di guerra prima della sua soppressione:
 tali prestazioni sarebbero salvaguardate, appunto, dall'art. 57 della
 legge n. 833 del 1978.
    Questa interpretazione non puo' essere condivisa. L'art. 57, terzo
 comma, della legge n. 833 del  1978,  nel  far  salve  le  specifiche
 prestazioni  riservate  a  particolari  categorie  protette, ha fatto
 esplicito ed esclusivo  riferimento  a  quelle  sanitarie,  omettendo
 qualsiasi  richiamo  alle  altre provvidenze economiche o accessorie,
 che sono comprese nel diverso ambito dell'assistenza sociale ed i cui
 oneri non possono ricadere sul Fondo sanitario nazionale.
    Anche muovendo nella diversa prospettiva che vede  le  prestazioni
 previste   dalla   legge  approvata  dal  Consiglio  regionale  della
 Basilicata comprese nell'ambito dell'assistenza sanitaria, egualmente
 vi sarebbe lesione di un principio  vincolante  per  la  legislazione
 regionale. Le prestazioni previste dalla legge denunciata, nella loro
 complessiva  articolazione,  eccedono  il  livello  delle prestazioni
 sanitarie uniformi e considerano indistintamente  gli  oneri  che  ne
 derivano,  in  contrasto  con  il principio di autofinanziamento, che
 pone a carico delle regioni gli oneri  derivanti  da  prestazioni  di
 assistenza  sanitaria superiori a quelle uniformi stabilite dal piano
 sanitario nazionale (art. 13  del  decreto  legislativo  n.  502  del
 1992).  Questo principio non riguarda, come vorrebbe la Regione, solo
 quei  livelli  superiori  di  assistenza  i  cui  oneri   non   siano
 fronteggiati  con  la  utilizzazione  delle  somme  gia'  assegnate e
 disponibili, senza la necessita' di ulteriori  integrazioni  statali,
 giacche'  e'  la  stessa  quota  di  finanziamento da attribuire alle
 regioni ad essere determinata in relazione all'onere  per  i  livelli
 uniformi di prestazioni sanitarie su tutto il territorio nazionale.
    La  violazione  di  criteri  generali e dei principi fissati dalla
 legislazione statale determina il contrasto  della  legge  denunciata
 con  l'art.  117 della Costituzione. Rimangono peraltro salvaguardate
 le prestazioni corrispondenti a quelle uniformi a livello  nazionale,
 previste per gli invalidi per causa di guerra ed assimilati;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  della  legge  regionale
 della Basilicata, riapprovata dal Consiglio regionale il  17  gennaio
 1995, recante: "Assistenza sanitaria specifica, preventiva, protesica
 ed  ortopedica di cui al comma 3 dell'art. 57 della legge 23 dicembre
 1978, n. 833 a favore di invalidi per causa di guerra ed assimilati e
 degli invalidi civili per fatti di guerra".
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1995.
                      Il Presidente: BALDASSARRE
                        Il redattore: MIRABELLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 1 giugno 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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