N. 357 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 aprile 1995
N. 357 Ordinanza emessa il 4 aprile 1995 dal tribunale militare di Verona nel procedimento penale a carico di Moccia Alberto Pena - Pene detentive brevi - Sanzioni sostitutive - Inapplicabilita', per interpretazione della Corte di cassazione, per i reati militari giudicati dall'autorita' giudiziaria militare - Lesione del principio di eguaglianza tra cittadini con deteriore trattamento del cittadino-militare - Irragionevolezza. (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53, modificato dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, art. 5). (Cost., art. 3).(GU n.25 del 14-6-1995 )
IL TRIBUNALE MILITARE Ha pronunciato in pubblica udienza la seguente ordinanza nel procedimento a carico di Moccia Alberto, nato il 15 novembre 1965 a Casaluce (Caserta), atto di nascita n. 120 P.I.S.A., residente a Pioltello (Milano), via Roma n. 53; militare gia' detenuto presso il carcere militare di Peschiera del Garda (Verona), libero, contumace, imputato del reato di "Insubordinazione con violenza ed ingiuria, aggravata e continuata" (artt. 81, comma secondo, del c.p.; 186, comma primo; 189, comma secondo; 47, n. 4 del c.p.m.p.) perche', militare detenuto per espiazione pena al carcere militare di Peschiera del Garda, il 21 novembre 1992, nell'ufficio del maresciallo di giornata, dopo aver ricevuto notizia che non poteva aver luogo il richiesto colloquio, con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso: a) offendeva l'onore, la dignita' ed il prestigio del superiore gerarchico maresciallo maggiore Carlo Sisara, maresciallo di giornata, rivolgendogli, in sua presenza, le seguenti espressioni: "Figlio di puttana, testa di cazzo, sei un pezzo di merda"; b) usava violenza contro il menzionato maresciallo Sisara, spingendogli contro la scrivania e colpendolo con un calcio alla gamba sinistra, cosi' cagionandogli alcune escoriazioni guarite in tre giorni. L'imputato e' difeso, di fiducia, dall'avv. Francesco Mongiu, del Foro di Monza, presente. All'odierna udienza dibattimentale la difesa dell'imputato ha sollevato questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 53 della legge n. 689/1981 (cosi' come modificato dall'art. 53 della legge n. 296/1993) nella parte in cui non prevede la applicabilita' della norma ivi contenuta anche ai procedimenti penali avanti ai tribunali militari, deducendo violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. Il p.m. si e' associato alla richiesta. Ritiene questo giudice che la questione sia rilevante. Infatti essa e' stata sollevata a seguito di richiesta di applicazione di mesi sei di reclusione militare, sostituita con la liberta' controllata nella misura di mesi dodici. Il pubblico ministero ha motivato il proprio dissenso soltanto sulla base della costante giurisprudenza della Cassazione (per tutte sezioni I, 30 giugno 1994, in causa De Francesco), secondo cui la disciplina dettata dalla legge n. 689/1981 sulle sanzioni sostituive e' inapplicabile nel rito militare. Ne derivava la richiesta difensiva di intervento, sul punto, della Corte costituzionale, cui il p.m. si e' associato. Appare chiaro che l'interpretazione, che sarebbe vano disattendere, data dal giudice di legittimita' all'art. 53 legge citata e' di ostacolo all'applicazione anche in sede di "patteggiamento", di sanzione sostitutiva, e, dunque, di ostacolo al "patteggiamento" medesimo, cui le parti non sono addivenute solo in virtu' della inapplicabilita' della sanzione sostitutiva della liberta' controllata. Ritiene altresi', questo giudice, che la questione sia non manifestamente infondata. L'imputato di reati militari si trova in condizione deteriore rispetto all'imputato di reati comuni, non potendo usufruire del trattamento, chiaramente piu' vantaggioso, relativo alla sostituzione come sopra indicata. Cio' non sembra trovare giustificazione sul piano della ragionevolezza normativa, perche' non appaiono esservi differenti condizioni di partenza che debbano implicare una diversa disciplina di legge. Infatti la legge n. 689/1981, che originariamente si riferiva solo a taluni reati (di competenza pretorile), ha poi assunto portata generale con la legge n. 296/1993. Non sembra equo, a tal punto, escludere dalle sanzioni sostitutive soltanto il cittadino-militare. Si argomenta in senso contrario che sarebbe di ostacolo all'estensione del beneficio in argomento ai reati militari la tipicita' della reclusione militare, intesa quale trattamento sanzionatorio penale ad hoc (per peculiari risvolti rieducativi) nei confronti di coloro che si trovano nella condizione militare. Ma proprio su tal punto si ritiene opportuna una pronunzia del giudice delle leggi, tenuto conto della presenza, nel sistema penale militare, non solo di pene detentive comuni (ergastolo e reclusione) ma anche, in ipotesi, di pene pecuniarie, ai sensi dell'art. 410 del c.p.m.p. E, ove venga ritenuto pertinente il carattere di "esclusivita'" della reclusione militare (in riferimento agli appartenenti alle Forze armate condannati per reati militari). La Corte potra' esprimersi sul "peso" da attribuire ad esso, se messo a raffronto con la portata generale del sistema delle sanzioni sostitutive e nell'ottica del principio di uguaglianza costituzionalmente sancito. Giova osservare, al riguardo, che la sanzione sostitutiva della liberta' controllata (qui in discussione) contiene comunque un coefficiente di afflittivita' che opera anche nei confronti del militare. Infatti se si tratta di militare di leva (pertanto in servizio non elettivo), egli dovra' scontarla e poi effettuare il periodo residuale di servizio (cumulando cosi' gli oneri, cui viene sottoposto); se si tratta, invece, di militare volontario o di carriera, la liberta' controllata costituira' sempre, per definizione, una condizione deteriore rispetto a quella della vita di caserma, da lui ritenuta preferibile, perche' frutto di libera scelta. Se si ponga mente, in ultimo, all'ipotesi di militare in congedo (come nel caso in ispecie), le argomentazioni relative al carattere rieducativo della reclusione militare non sembrano avere alcun riscontro concreto, stante la cessazione degli obblighi attuali di servizio. Di tal che, almeno in relazione a questa categoria di persone, si evidenzia la sperequazione di trattamento legislativo, nel non poter esse usufruire dei benefici di cui alla legge n. 296/1993. Ne consegue che la richiesta difensiva va accolta, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
P. Q. M. Considerato che il difensore ha sollevato questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 3 della Costituzione e che il p.m. si e' associato alla richiesta; Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 24 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, cosi' come modificato dall'art. 5 della legge n. 296/1993, nella parte in cui non prevede l'applicabilita' delle sanzioni sostitutive di cui al medesimo articolo ai procedimenti penali avanti ai tribunali militari, in relazione all'art. 3 della costituzione; Sospende il procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata all'imputato, al suo difensore ed al p.m., nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Verona, addi' 4 aprile 1995 Il presidente estensore: PAGLIARULO 95C0722