N. 357 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 aprile 1995

                                N. 357
 Ordinanza emessa il 4 aprile 1995 dal tribunale  militare  di  Verona
 nel procedimento penale a carico di Moccia Alberto
 Pena    -   Pene   detentive   brevi   -   Sanzioni   sostitutive   -
 Inapplicabilita', per interpretazione della Corte di cassazione,  per
 i  reati  militari  giudicati  dall'autorita'  giudiziaria militare -
 Lesione del principio di  eguaglianza  tra  cittadini  con  deteriore
 trattamento del cittadino-militare - Irragionevolezza.
 (Legge  24  novembre 1981, n. 689, art. 53, modificato dalla legge 12
 agosto 1993, n. 296, art. 5).
 (Cost., art. 3).
(GU n.25 del 14-6-1995 )
                         IL TRIBUNALE MILITARE
    Ha pronunciato in  pubblica  udienza  la  seguente  ordinanza  nel
 procedimento  a  carico di Moccia Alberto, nato il 15 novembre 1965 a
 Casaluce (Caserta), atto di nascita  n.  120  P.I.S.A.,  residente  a
 Pioltello  (Milano), via Roma n. 53; militare gia' detenuto presso il
 carcere militare di Peschiera del Garda (Verona), libero,  contumace,
 imputato  del  reato  di  "Insubordinazione con violenza ed ingiuria,
 aggravata e continuata" (artt. 81,  comma  secondo,  del  c.p.;  186,
 comma  primo;  189,  comma  secondo;  47, n. 4 del c.p.m.p.) perche',
 militare  detenuto  per  espiazione  pena  al  carcere  militare   di
 Peschiera   del   Garda,   il  21  novembre  1992,  nell'ufficio  del
 maresciallo di giornata, dopo aver ricevuto notizia  che  non  poteva
 aver  luogo  il  richiesto colloquio, con piu' azioni esecutive di un
 medesimo disegno criminoso:
       a) offendeva l'onore, la dignita' ed il prestigio del superiore
 gerarchico  maresciallo  maggiore  Carlo   Sisara,   maresciallo   di
 giornata,  rivolgendogli,  in  sua presenza, le seguenti espressioni:
 "Figlio di puttana, testa di cazzo, sei un pezzo di merda";
       b) usava violenza  contro  il  menzionato  maresciallo  Sisara,
 spingendogli  contro  la  scrivania  e  colpendolo con un calcio alla
 gamba sinistra, cosi' cagionandogli alcune  escoriazioni  guarite  in
 tre giorni.
    L'imputato  e' difeso, di fiducia, dall'avv. Francesco Mongiu, del
 Foro di Monza, presente.
    All'odierna udienza  dibattimentale  la  difesa  dell'imputato  ha
 sollevato  questione  di  illegittimita'  costituzionale dell'art. 53
 della legge n. 689/1981 (cosi' come  modificato  dall'art.  53  della
 legge  n.  296/1993) nella parte in cui non prevede la applicabilita'
 della norma ivi contenuta anche  ai  procedimenti  penali  avanti  ai
 tribunali militari, deducendo violazione del principio di uguaglianza
 sancito dall'art. 3 della Costituzione.
    Il p.m. si e' associato alla richiesta.
    Ritiene  questo  giudice  che  la questione sia rilevante. Infatti
 essa e' stata sollevata a seguito di  richiesta  di  applicazione  di
 mesi   sei   di  reclusione  militare,  sostituita  con  la  liberta'
 controllata nella misura di mesi dodici.
    Il pubblico ministero ha motivato  il  proprio  dissenso  soltanto
 sulla  base della costante giurisprudenza della Cassazione (per tutte
 sezioni I, 30 giugno 1994, in causa De  Francesco),  secondo  cui  la
 disciplina  dettata dalla legge n. 689/1981 sulle sanzioni sostituive
 e' inapplicabile nel rito militare.
    Ne derivava la richiesta difensiva di intervento, sul punto, della
 Corte costituzionale, cui il p.m. si e' associato.
    Appare   chiaro   che   l'interpretazione,   che   sarebbe    vano
 disattendere,  data  dal  giudice  di  legittimita' all'art. 53 legge
 citata  e'  di   ostacolo   all'applicazione   anche   in   sede   di
 "patteggiamento",  di sanzione sostitutiva, e, dunque, di ostacolo al
 "patteggiamento"  medesimo,  cui le parti non sono addivenute solo in
 virtu'  della  inapplicabilita'  della  sanzione  sostitutiva   della
 liberta' controllata.
    Ritiene  altresi',  questo  giudice,  che  la  questione  sia  non
 manifestamente infondata.
    L'imputato di reati militari  si  trova  in  condizione  deteriore
 rispetto  all'imputato  di  reati  comuni,  non potendo usufruire del
 trattamento, chiaramente piu' vantaggioso, relativo alla sostituzione
 come sopra indicata. Cio'  non  sembra  trovare  giustificazione  sul
 piano  della  ragionevolezza  normativa, perche' non appaiono esservi
 differenti condizioni di partenza che debbano implicare  una  diversa
 disciplina di legge.
    Infatti la legge n. 689/1981, che originariamente si riferiva solo
 a  taluni  reati  (di  competenza  pretorile), ha poi assunto portata
 generale con la legge n. 296/1993.
    Non sembra equo, a tal punto, escludere dalle sanzioni sostitutive
 soltanto il cittadino-militare.
    Si  argomenta  in  senso  contrario  che   sarebbe   di   ostacolo
 all'estensione  del  beneficio  in  argomento  ai  reati  militari la
 tipicita'  della  reclusione  militare,  intesa   quale   trattamento
 sanzionatorio  penale ad hoc (per peculiari risvolti rieducativi) nei
 confronti di coloro che si trovano nella condizione militare.
    Ma proprio su tal punto si ritiene  opportuna  una  pronunzia  del
 giudice  delle leggi, tenuto conto della presenza, nel sistema penale
 militare, non solo di pene detentive comuni (ergastolo e  reclusione)
 ma  anche, in ipotesi, di pene pecuniarie, ai sensi dell'art. 410 del
 c.p.m.p.  E,  ove  venga  ritenuto   pertinente   il   carattere   di
 "esclusivita'"   della   reclusione  militare  (in  riferimento  agli
 appartenenti alle Forze armate condannati  per  reati  militari).  La
 Corte  potra' esprimersi sul "peso" da attribuire ad esso, se messo a
 raffronto  con  la  portata  generale  del  sistema  delle   sanzioni
 sostitutive    e    nell'ottica    del   principio   di   uguaglianza
 costituzionalmente sancito.
    Giova osservare, al riguardo, che la  sanzione  sostitutiva  della
 liberta'  controllata  (qui  in  discussione)  contiene  comunque  un
 coefficiente di afflittivita'  che  opera  anche  nei  confronti  del
 militare.  Infatti  se  si  tratta  di  militare di leva (pertanto in
 servizio non elettivo), egli dovra' scontarla  e  poi  effettuare  il
 periodo  residuale  di servizio (cumulando cosi' gli oneri, cui viene
 sottoposto); se si  tratta,  invece,  di  militare  volontario  o  di
 carriera,   la   liberta'   controllata   costituira'   sempre,   per
 definizione, una condizione deteriore rispetto a quella della vita di
 caserma, da  lui  ritenuta  preferibile,  perche'  frutto  di  libera
 scelta.
    Se  si  ponga mente, in ultimo, all'ipotesi di militare in congedo
 (come nel caso in ispecie), le argomentazioni relative  al  carattere
 rieducativo  della  reclusione  militare  non  sembrano  avere  alcun
 riscontro concreto, stante la cessazione degli  obblighi  attuali  di
 servizio.  Di  tal  che,  almeno  in  relazione a questa categoria di
 persone, si evidenzia la sperequazione  di  trattamento  legislativo,
 nel  non  poter  esse  usufruire  dei  benefici  di cui alla legge n.
 296/1993.
    Ne consegue che la richiesta difensiva va accolta, con conseguente
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
                               P. Q. M.
    Considerato   che   il   difensore   ha   sollevato  questione  di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 53 della  legge  24  novembre
 1981,  n.  689,  in  relazione all'art. 3 della Costituzione e che il
 p.m. si e' associato alla richiesta;
    Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio  1948,  n.
 1, e 24 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art.  53  della  legge  24  novembre
 1981,  n.  689,  cosi'  come  modificato  dall'art.  5 della legge n.
 296/1993, nella parte  in  cui  non  prevede  l'applicabilita'  delle
 sanzioni  sostitutive  di  cui  al  medesimo articolo ai procedimenti
 penali avanti ai tribunali militari, in relazione  all'art.  3  della
 costituzione;
    Sospende  il procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli
 atti alla Corte  costituzionale  e  che  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  all'imputato,  al  suo  difensore  ed al p.m., nonche' al
 Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti  dei
 due rami del Parlamento.
      Verona, addi' 4 aprile 1995
                  Il presidente estensore: PAGLIARULO
 
 95C0722