N. 238 ORDINANZA 2 - 13 giugno 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Responsabilita' amministrativa - Corte dei conti - Giudizio per danno
 erariale  -  Sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti -
 Composizione - Ius superveniens: d.-l.  23  dicembre  1994,  n.  718,
 reiterato  con  il  d.-l.  25 febbraio 1995, n. 47, e con il d.-l. 29
 aprile 1995, n. 131, art.  1  -  Modifica  della  norma  impugnata  -
 Necessita'  di nuova valutazione circa la rilevanza della questione -
 Restituzione degli atti al giudice rimettente.
 
 (D.-L. 15 novembre 1993, n. 453, art. 1, quinto comma, convertito  in
 legge 14 gennaio 1995, n. 19)
 
(GU n.26 del 21-6-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;
 Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi
    MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano
    VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
    Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI, dott. Cesare RUPERTO,
    dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 5, del
 decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni  in  materia  di
 giurisdizione  e  controllo  della Corte dei conti), convertito dalla
 legge 14 gennaio 1994, n. 19, promossi con due ordinanze emesse il 17
 gennaio 1994  dalla  Corte  dei  conti,  Sezione  II  giurisdizionale
 centrale  per  le  materie  di  contabilita'  pubblica, sulle istanze
 proposte da Coscia Luigi ed altri  e  dal  Procuratore  Generale  nei
 confronti  di  Campobasso  Emidia,  iscritte  ai  nn.  268  e 269 del
 registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1994;
    Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995 il Giudice relatore
 Antonio Baldassarre;
    Ritenuto  che  con  due ordinanze di identico contenuto, la prima,
 iscritta al n. 268 del registro ordinanze 1994, emessa nel  corso  di
 un  procedimento  camerale per la sospensione della esecuzione di una
 decisione di condanna per danno  erariale  di  alcuni  amministratori
 della  Unita'  Sanitaria  Locale di Lucera, pronunciata dalla Sezione
 giurisdizionale della Corte dei conti per  la  Regione  Puglia  e  la
 seconda,  iscritta  al n. 269 del registro ordinanze 1994, emessa nel
 corso  di  un  giudizio  di  appello   avverso   una   decisione   di
 inammissibilita' della domanda di condanna, per danno erariale, di un
 erede  di  un amministratore della Unita' Sanitaria Locale di Andria,
 pronunciata dalla medesima Sezione giurisdizionale  della  Corte  dei
 conti  per  la  Regione  Puglia,  la  Corte  dei  conti,  Sezione  II
 giurisdizionale centrale per le materie di contabilita' pubblica,  ha
 sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma
 5,  del  decreto-legge  15  novembre  1993,  n.  453 (Disposizioni in
 materia  di  giurisdizione  e  controllo  della  Corte  dei   conti),
 convertito  nella  legge  14  gennaio 1994, n. 19, nella parte in cui
 prevede che le Sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti
 giudicano con tre magistrati, in riferimento agli artt. 3, 24,  97  e
 111 della Costituzione;
      che,  il  giudice  rimettente ritiene che la norma impugnata sia
 viziata di  irragionevolezza,  perche',  nonostante  l'affinita'  dei
 ruoli svolti dalla Corte dei conti e dal Consiglio di Stato, specie a
 seguito  della  riforma  operata  con  la  legge  n.  19 del 1994, la
 struttura della prima appare meno garantista di  quella  del  giudice
 amministrativo  di  secondo  grado, perche' opera con tre componenti,
 anziche' con cinque;
      che  sarebbe  violato  altresi'  l'art.  3  della  Costituzione,
 perche'  la  norma  impugnata  tratterebbe  in modo eguale situazioni
 differenziate, quali sono quelle delle parti nei giudizi di  primo  e
 secondo grado;
      che,   di   conseguenza,   sarebbe   violato   l'art.  24  della
 Costituzione, perche' non sarebbe assicurato nel migliore dei modi il
 "giusto procedimento decisorio";
      che non sarebbe rispettato l'art. 97 della Costituzione, perche'
 verrebbe  ridotto  l'apporto  cognitivo  sulla  base  del  quale  una
 giurisdizione  superiore,  quale  e'  la  Corte  dei conti in sede di
 appello, giunge alle decisioni di sua competenza, senza che cio'  sia
 giustificato da esigenze parimenti rilevanti;
     che,   nell'opinione  del  giudice  a  quo,  la  riduzione  della
 composizione della Corte dei conti a tre membri lede anche l'art. 111
 della  Costituzione,  perche'  tale  previsione  costituzionale,  che
 limita  il  ricorso  in Cassazione contro le sentenze della Corte dei
 conti ai soli motivi attinenti  alla  giurisdizione,  presuppone  che
 tale  organo sia composto da cinque membri, cosi' come era stabilito,
 prima che intervenisse la norma impugnata, dall'art. 4  del  R.D.  n.
 1214 del 1934;
    Considerato   che  le  questioni  hanno  ad  oggetto  le  medesime
 disposizioni e possono essere riunite e congiuntamente decise;
      che, successivamente all'ordinanza di rimessione, e' intervenuto
 il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 718  (Disposizioni  urgenti  in
 materia  di  ordinamento  della  Corte  dei  conti),  successivamente
 reiterato con il decreto-legge 25 febbraio  1995,  n.  47  e  con  il
 decreto-legge  29  aprile  1995,  n.   131, il cui art. 1 modifica la
 norma impugnata, prevedendo che le Sezioni  giurisdizionali  centrali
 della  Corte  dei  conti,  in  sede  di appello, giudicano con cinque
 magistrati;
      che, in relazione alla menzionata modifica legislativa, gli atti
 vanno  restituiti  al  giudice  a  quo,  al  quale  spetta   valutare
 l'incidenza  dello  ius  superveniens  nel  giudizio  dinanzi  a  lui
 pendente e decidere se dare applicazione alla nuova normativa ovvero,
 nel caso in cui ricorrano i presupposti  di  cui  all'art.  23  della
 legge  11  marzo  1953,  n.  87,  sollevare,  dinanzi a questa Corte,
 questione  di  legittimita'  costituzionale,  impugnando   le   norme
 sopravvenute.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alla Corte dei
 conti, Sezione II giurisdizionale.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.
                Il Presidente e redattore: BALDASSARRE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 13 giugno 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C0773