N. 252 ORDINANZA 13 - 16 giugno 1995
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Medici veterinari - Ripristino dell'obbligo di iscrizione all'E.N.P.A.V. per coloro che avevano optato per la cancellazione - Nullita' dei provvedimenti di cancellazione gia' adottati - Conseguente obbligo di versamento dei contributi previdenziali anche per il periodo pregresso - Analoghe questioni gia' ritenute non fondate dalla Corte (v. sentenza n. 88/1995) - Manifesta infondatezza. (Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiseiesimo comma). (Cost., artt. 2, 3, 23, 38, 41, primo comma, 42, secondo e terzo comma, 53, 97, 101, 102 e 104)(GU n.26 del 21-6-1995 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 26, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), promossi con le ordinanze emesse il 15 novembre 1994 dal Pretore di Cagliari, il 10 ottobre 1994 dal Pretore di Cosenza, il 18 ottobre dal Pretore di Bologna, sezione distaccata di Imola, il 7 gennaio 1995 dal Pretore di Busto Arsizio, il 1 dicembre 1994 dal Pretore di Lecco (n. 2 ordinanze) iscritte rispettivamente ai nn. 11, 55, 61, 141, 177 e 178 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 5, 6, 7, 12, 14, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visti gli atti di costituzione di Madeddu Salvatore, di Tommaso Tullio Antonio, dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV) nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1995 il Giudice relatore Renato Granata; Ritenuto che con ordinanza del 15 novembre 1994 il Pretore di Cagliari, nel corso di un giudizio promosso da Rosanio Angelo ed altri medici veterinari per l'accertamento della inesistenza di qualsiasi obbligo contributivo nei confronti dell'E.N.P.A.V. (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari) per gli anni 1991, 1992 e 1993, ha sollevato - con riferimento all'art. 3 Cost. - questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 26, legge 24 dicembre 1993, n. 537; disposizione questa che - nell'intento di ristabilire il presupposto dell'imposizione contributiva nei confronti dei veterinari che avevano esercitato l'opzione e con il ricorso ad una norma interpretativa dell'art. 32, comma 1, della legge n. 136 del 1991 - ha ripristinato a carico di questi ultimi l'obbligo di iscrizione all'E.N.P.A.V.; che in analoghi giudizi la medesima disposizione e' stata censurata - anche in riferimento agli artt. 2, 23, 38, 41, primo comma, 42, secondo e terzo comma, 53, 97, 101, 102 e 104 Cost. - dal Pretore di Cosenza con ordinanza del 10 ottobre 1994, dal Pretore di Bologna, sezione distaccata di Imola, con ordinanza del 18 ottobre 1994, dal Pretore di Busto Arsizio con ordinanza del 7 gennaio 1995, dal Pretore di Lecco con due ordinanze del 1 dicembre 1994; che in particolare l'art. 11, comma 26, cit. viene censurato nella parte in cui nei confronti dei veterinari (iscritti all'albo professionale, ma che svolgevano esclusivamente attivita' di lavoro dipendente od autonomo con altra forma di previdenza obbligatoria), i quali avevano optato per la cancellazione dall'E.N.P.A.V., ripristina con effetto retroattivo - mediante una disposizione (solo) formalmente interpretativa dell'art. 32, comma 1, della legge n. 136 del 1991, ma in realta' innovativa - l'obbligo di iscrizione all'E.N.P.A.V. con conseguente nullita' di diritto dei provvedimenti di cancellazione gia' adottati a seguito dell'esercitata rinuncia e conseguenziale obbligo di versare i contributi previdenziali anche per il periodo pregresso; che in tutti i giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata; che si e' costituito l'E.N.P.A.V. chiedendo che la questione di costituzionalita' sia dichiarata inammissibile od infondata; che si sono costituite anche alcune parti private chiedendo che la disposizione censurata sia dichiarata incostituzionale; Considerato che i giudizi possono essere riuniti per identita' di oggetto; che con sentenza n. 88 del 1995 questa Corte ha gia' ritenuto non fondate analoghe questioni di costituzionalita' dell'art. 11, comma 26, legge 24 dicembre 1993, n. 537 sollevate con riferimento agli artt. 2, 3, 38, 53, 101, 102 e 104 Cost.; che - quanto agli ulteriori parametri invocati dai giudici rimettenti - non puo' dirsi violato l'art. 23 Cost. perche' la censura e' testualmente esplicata soltanto con riferimento alla capacita' contributiva del veterinario (obbligatoriamente) assicurato e quindi con riferimento, in realta', soltanto all'art. 53 Cost., profilo gia' esaminato nella citata pronuncia, mentre la riserva di legge prescritta dall'art. 23 Cost. risulta, comunque, rispettata nella fattispecie; che neppure possono dirsi violati sia l'art. 41, primo comma, Cost. atteso che l'obbligatorieta' della iscrizione all'E.N.P.A.V. non viola in alcun modo l'autonomia privata essendo giustificata dal fine di assicurare la tutela previdenziale di tutti gli iscritti, sia l'art. 97 Cost. perche' l'iscrizione obbligatoria non e' senza causa e non vi e' quindi alcuna indiretta lesione del buon andamento dell'ente, avendo il veterinario iscritto comunque diritto alle prestazioni erogate dall'ente medesimo; che, infine, nemmeno e' violato l'art. 42, secondo e terzo comma, Cost. perche' - a prescindere dalla pertinenza del parametro - sussiste comunque l'esigenza di tutela previdenziale della categoria che giustifica l'obbligo contributivo; che pertanto le questioni sono sotto ogni profilo manifestamente infondate; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 26, legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 38, 41, comma 1, 42, commi 2 e 3, 53, 97, 101, 102 e 104 della Costituzione, dai Pretori di Cagliari, di Cosenza, di Bologna, sezione distaccata di Imola, di Busto Arsizio, di Lecco con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: GRANATA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 16 giugno 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 95C0809