N. 415 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 marzo 1995

                                N. 415
 Ordinanza  emessa  il  29  marzo  1995  dal  pretore  di  Pescara nel
 procedimento civile vertente tra Ciampoli Sergio ed altra e  Ciampoli
 Michele ed altri
 Processo civile - Competenza per valore - Determinazione - Ritenuta
    possibilita',   per   interpretazione   del  diritto  vivente,  di
    attribuzione al giudice di competenza  inferiore,  in  ipotesi  di
    riserva  di  contenimento,  di  cause  che,  in virtu' del cumulo,
    apparterrebbero al giudice di competenza superiore -  Lesione  dei
    principi  del  giudice  naturale  stabilito  per  legge  e di buon
    andamento dell'amministrazione della giustizia.
 (C.P.C., artt. 10 e 14).
 (Cost., artt. 25 e 97).
(GU n.28 del 5-7-1995 )
                              IL PRETORE
    Sciogliendo la riserva;
    Rilevato che in citazione gli attori, dopo aver  esposto  di  aver
 subi'to  danni  da  infiltrazioni  provenienti  dall'appartamento  di
 proprieta'  del  convenuto  per  un  importo  di  L.   2.150.000   da
 rivalutarsi  e  di  essere  interessati, poi, alla ulteriore condanna
 dello stesso alla rimozione degli inconvenienti che tali danni  hanno
 provocato  per  un  importo  di  L. 2.850.000, hanno dedotto di voler
 contenere le domande di cui sopra entro il limite  di  competenza  di
 questa pretura;
    Atteso  che  il  cumulo delle due domande di condanna oltre che di
 quella sottesa alla rivalutazione della somma di L. 2.150.000, supera
 il limite di competenza superiore di questa  pretura  che  e'  di  L.
 5.000.000;
    Atteso che con la riserva di contenimento gli attori, in sostanza,
 chiedono  che questo pretore disapplichi la disciplina legislativa di
 cui agli artt. 10 e 14 del  c.p.c.  secondo  quale  il  valore  della
 causa,  al  fine  della  identificazione  del  giudice competente, si
 determina dal cumulo delle domande e cio' quale mezzo al fine di  far
 radicare  il  giudizio  dinanzi  a questa pretura, come e' dimostrato
 dalla frequenza con la quale il foro locale ricorre alla clausola  di
 contenimento  in  esame  (essendo notorio, presso questo circondario,
 che  dinanzi  al  tribunale  di  Pescara  i  tempi  tecnici  per   lo
 svolgimento del procedimento civile sono di gran lunga maggiori);
    Atteso   che  tale  condotta  processuale  e'  giustificata  dalla
 giurisprudenza della suprema Corte di cassazione la quale, in ipotesi
 di riserva  di  contenimento,  stabilisce  che  le  domande  cumulate
 possono essere esaminate dal giudice di competenza inferiore;
    Attesa che tale giurisprudenza, costituente diritto vivente, viola
 l'art.  25  della  Costituzione,  per  il quale non e' consentito, in
 concreto, alle parti di scegliersi il  proprio  giudice  e  comporta,
 anche,  la  pratica  disapplicazione dell'art. 97 della Costituzione,
 rendendo vano qualsiasi tentativo legislativo sotteso  a  distribuire
 in   qualche   modo,   secondo  canoni  razionali,  il  carico  delle
 controversie tra i vari uffici giudiziari;
    Atteso che  nella  specie,  se  ritenuta  fondata  la  prospettata
 questione  di  costituzionalita',  la lite dovrebbe essere decisa dal
 Tribunale di Pescara, quale giudice naturale competente  per  valore,
 sicche' si profila la rilevanza della questione sopra sollevata.
                               P. Q. M.
    Sospende  il giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale
 perche' verifichi se sia contrastante con gli artt.  97  e  25  della
 Costituzione il principio, costituente diritto vivente, per il quale,
 in  ipotesi  di  riserva  di  contenimento,  il giudice di competenza
 inferiore puo' decidere la controversia su cause che  in  virtu'  del
 cumulo  di cui agli artt. 10 e 14 del c.p.c. appartengono, invece, al
 giudice di competenza superiore;
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei  due  rami  del
 Parlamento.
      Pescara, addi' 29 marzo 1995
                         Il pretore: ANGELINI
 
 95C0832