N. 418 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 gennaio 1995

                                N. 418
 Ordinanza emessa  il  24  gennaio  1995  dal  pretore  di  Lucca  nel
 procedimento penale a carico di Cheli Caterina ed altri
 Ambiente (tutela della) - Inquinamento - Scarichi civili e di
    pubbliche    fognature    senza    autorizzazione    -   Lamentata
    depenalizzazione  effettuata   con   decreto-legge   ripetutamente
    reiterato  - Denunciato abuso di tale forma di legiferazione anche
    per la mancanza  dei  presupposti  di  "necessita'  e  urgenza"  -
    Conseguente  esautoramento delle Assemblee parlamentari in materia
    penale - Irrazionalita' - Possibile disparita' di trattamento  tra
    cittadini  giudicati per fattispecie identiche ma sotto la vigenza
    di diversi decreti-legge.
 (D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 6, secondo comma).
 (Cost., artt. 3, 25 e 77).
(GU n.28 del 5-7-1995 )
                              IL PRETORE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza dibattimentale nel  proc.  n.
 6637/1991 r.g.n.r. e n. 463/1994 r.g.dib.
    All'odierna  udienza  il  pretore sollevava d'ufficio questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 6, secondo comma, del d.-l.  16
 gennaio  1995  n.  9,  in  relazione  agli  artt.  3,  25  e 77 della
 Costituzione.
    La questione e' rilevante e non manifestamente infondata.
    Quanto alla rilevanza, si osserva  che  gli  imputati  sono  stati
 tratti a giudizio per rispondere della violazione dell'art. 21, primo
 comma,  della  legge  n. 319/1976 (capo a) dell'imputazione), ipotesi
 depenalizzata dall'art. 6 del d.-l. n. 9/1995.
    In punto di motivazione della non manifesta infondatezza si rileva
 quanto segue.
    1) Violazione dell'art. 3 della Costituzione.
    Si rileva violazione dell'art. 3 della Costituzione per disparita'
 di  trattamento  dal  confronto  tra  il disposto dell'art. 23, primo
 comma, e l'ultimo comma dell'art. 21 della legge  n.  319/1976  cosi'
 come introdotto dall'art. 6, secondo comma, del d.-l. n. 9/1995.
    Infatti,  con  quest'ultima disposizione e' stata depenalizzata la
 condotta di effettuazione di scarichi civili o di pubbliche fognature
 senza aver richiesto l'autorizzazione, con la conseguenza che risulta
 penalmente sanzionata la condotta di chi attivi uno scarico prima che
 gli venga rilasciata l'autorizzazione richiesta,  mentre  costituisce
 mero  illecito  amministrativo la condotta, certamente piu' grave, di
 chi attivi  lo  scarico  senza  neppure  richiedere  l'autorizzazione
 stessa.
    Il   paradosso  normativo  e'  ancora  piu'  evidente  laddove  si
 consideri che, essendo rimasta inalterata la  previsione  di  cui  al
 secondo  comma dell'art. 23 della legge n. 319/1976 (secondo il quale
 nel caso in cui l'autorizzazione  richiesta  non  venga  concessa  si
 applicano  il primo ed il terzo comma dell'art. 21) l'esercizio dello
 scarico con autorizzazione richiesta e non concessa viene punito  con
 la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, mentre rimane sempre
 nella  sfera  dell'illecito  amministrativo l'esercizio dello scarico
 che, non  essendo  mai  stata  richiesta  alcuna  autorizzazione,  e'
 sfuggito  totalmente  al controllo dell'autorita' titolare del potere
 autorizzatorio.
    La disparita' di trattamento e l'incoerenza logica che derivano da
 tale   situazione   non    possono    rinvenire    alcuna    adeguata
 giustificazione, atteso che, come rilevato dalla Corte costituzionale
 (sentenza  n.  7/1963),  il principio di uguaglianza viene preservato
 solo laddove le disparita' di trattamento legislative contemplate  si
 fondino su presupposti logici obiettivi e su esigenze concrete.
    2) Violazione degli artt. 25 e 27 della Costituzione.
    Il  principio  della  riserva  di legge in materia penale ha quale
 primo e fondamentale significato quello che  le  scelte  di  politica
 criminale   sono   monopolio   esclusivo   del   Parlamento   e   che
 l'ammissibilita' che nuove norme di diritto penale  siano  introdotte
 attraverso  decreti  legge  o  decreti  legislativi  e' connessa alla
 circostanza che, in entrambi i casi, si realizzi e  venga  assicurato
 comunque  l'intervento del Parlamento in posizione sovraordinata, ora
 quale organo delegante (art. 76 della Costituzione), ora quale organo
 cui e' rimesso il potere di conferire stabilita' e  durevolezza,  con
 la legge di conversione, a disposizioni normative precarie e soggette
 a  decadenza in caso di inutile decorso del termine di sessnta giorni
 previsto dall'art. 77, ultimo comma, della Costituzione.
    Nella materia che ci occupa, invece, con la reiterazione  di  vari
 decreti  legge  mai convertiti si e' ottenuta di fatto la sottrazione
 al Parlamento della sua esclusiva competenza a  disporre  in  materia
 penale  con  l'inammissibile  assunzione  da parte dell'esecutivo del
 relativo potere di bilanciamento e valutazione degli interessi che in
 materia penale e' di  esclusiva  competenza  dell'organo  assembleare
 rappresentativo della sovranita' popolare.
    Deve  altresi'  rilevarsi  alla  reiterazione dei decreti legge in
 materia penale con identico contenuto, ovvero, piu' spesso, come  nel
 caso  di  specie,  con  contenuto diverso, consegue la sottrazione di
 fatto al Parlamento della possibilita' prevista dall'art. 77,  ultimo
 comma, della Costituzione "di regolare con legge i rapporti giuridici
 sorti  sulla  base dei decreti non convertiti". E' evidente che se la
 reiterazione dei decreti nella stessa materia di protrae per un anno,
 si  potranno  determinare effetti definitivi, quali il giudicato, non
 modificabili in sede giurisdizionale con  la  conseguente  gravissima
 compressione  dei  diritti dei singoli resa ancora piu' incisiva alla
 disparita'  di  trattamento  che   potrebbe   verificarsi   ove   due
 fattispecie  identiche  vengano  giudicate  sotto  la  vigenza di due
 diversi decreti con differente conseguente esito del processo.
    Va ulteriormente  considerato  che  la  continua  reiterazione  di
 diversi  decreti  legge  di disciplina della stessa materia denota in
 modo evidente,  con  specifico  riferimento  all'ultimo  dei  decreti
 emanati,   la  carenza  dei  requisiti  di  "necessita'  ed  urgenza"
 postulati dall'art.  7  della  Costituzione,  requisiti  che,  se  in
 ipotesi possono ritenersi esistenti in relazione al primo dei decreti
 legge adottati, sono certamente venuti meno ad oltre un anno di tempo
 di  distanza e quindi dopo un periodo tale da consentire la ordinanza
 legiferazione del Parlamento.
                               P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 costituzionalita'  dell'art.  6,  secondo comma, del d.-l. 16 gennaio
 1995 n. 9 in relazione agli artt. 3, 25 e 77 della Costituzione;
    Ordina la sospensione del giudizio in corso disponendo l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Manda alla Cancelleria per la notifica della presente ordinanza al
 Presidente del Consiglio dei  Ministri  e  per  la  comunicazione  al
 Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della
 Repubblica.
      Lucca, addi' 24 gennaio 1995
                         Il pretore: CAPRANICA
 
 95C0835