N. 422 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 marzo 1995
N. 422 Ordinanza emessa l'8 marzo 1995 dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sui ricorsi riuniti proposti da Comi Giovanni ed altri contro la regione Lombardia ed altra Regione Lombardia - Edilizia e urbanistica - Progetto per la localizzazione di discariche per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani - Previsione di un procedimento in cui il giudizio sulle scelte finali spetta ad un apposito gruppo tecnico formato dai responsabili dei servizi regionali alle cui riunioni il sindaco e' solo invitato a partecipare - Incidenza sui principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. ed eccesso dai limiti della competenza regionale, in quanto la partecipazione dei comuni nel procedimento di localizzazione della discarica e' ridotto al semplice invito rivolto al sindaco in sostituzione delle conferenze degli enti interessati previste dal d.P.R. n. 915/1982. (Legge regione Lombardia 9 settembre 1989, n. 42, art. 3, ottavo e nono comma). (Cost., artt. 97, 117 e 128).(GU n.29 del 12-7-1995 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 1995 (in prosecuzione delle camere di consiglio dei giorni 14 giugno 1994 e 17 ottobre 1994) nei giudizi relativi ai ricorsi: n. 3580/1992 relativo alla delibera di autorizzazione alla costruzione di discarica; proposto da Comi Giovanni ed altri, rappresentati e difesi dagli avv. Benzoni Luca Washington e Bruccoleri Gaetano, contro e/o nei confronti della regione Lombardia, con l'avv. Ezio Antonini; e della Progesam Ecosistemi S.r.l., con l'avv. Giuseppe Franco Ferrari; n. 2799/1991, relativo alla delibera di concessione lavori per costruzione e gestione discarica, proposto dal comune di Cantu', rappresentato e difeso dagli avv. Giancarlo Tanzarella e Antonio Spallino; contro e/o nei confronti della regione Lombardia, con gli avv.ti Ezio Antonini; e Progesam Ecosistemi S.r.l. con gli avv.ti Giuseppe Franco Ferrari, Arnaldo Ventura e Giuseppe Pericu; n. 4421/1992 proposto dall'Azienda Canturina Servizi Municipali, con gli avv.ti Ernesto Lanni e Gian Paolo Cimolino contro e/o nei confronti della Regione Lombardia con l'avv. Ezio Antonini e Progesam Ecosistemi S.r.l. con l'avv. Giuseppe Franco Ferrari. I. - Considerato che i ricorsi in epigrafe sono connessi fra loro ex re e, inoltre, formalmente, concernono anche - direttamente e/o indirettamente - l'annullamento della delibera n. 57260 del 3 agosto 1990, con cui la giunta della regione Lombardia ha approvato i progetti di discariche controllate per i rifiuti solidi urbani ed assimilabili, da ubicarsi nei comuni di: Carimate (Como), Mozzate (Como), Cerro Maggiore, Rescaldina e Buscate (Milano). II. - Considerato che la predetta delibera n. 57260 del 3 agosto 1990 e' stata emessa in base alla "legge regionale 9 settembre 1989 n. 42, con la quale la Giunta Regionale e' autorizzata a disporre direttamente gli interventi necessari per la localizzazione, la realizzazione e la gestione di discariche controllate al fine di assicurare la copertura integrale del fabbisogno di smaltimento di rifiuti urbani e assimilabili fino al 31 dicembre 1991" (Delibera n. 57260 del 3 agosto 1990 cit.). III. - Considerato che nella ricordata delibera n. 57260 del 3 agosto 1990 vengono indicati espressamente, in particolare, gli artt. 3, sesto comma; 4, 5, 6 e 8 della legge della regione Lombardia del 9 settembre 1989 n. 42. IV. - Richiamato il ricorso n. 2764/1990 proposto da Comi Giovanni e altri, rappresentati e difesi dagli avv. Luca Benzoni e Gaetano Bruccoleri contro e/o nei confronti: A) della regione Lombardia, con l'avv. Antonini; B) il comune di Carimate, non costituitosi in giudizio; C) lo Stato membro Italia, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso ex lege dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano; D) la Gesam - Gestione Servizi Ambientali S.p.a., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv. Arnaldo Ventura, Ruggero Tumbiolo, Giuselle Franco Ferrari e Paolo Berardinelli; E) l'I.G.M., non costituitasi in giudizio; per l'annullamento della delibera della Giunta regionale Lombardia 3 agosto 1990 n. 57260, nonche' della delibera 8 maggio 1990 n. 54490 inerenti l'approvazione di una discarica di rifiuti solidi urbani nel comune di Carimate. V. - Considerato che nel ricorso n. 2764/1990 sub punto IV, questo T.A.R. ha emesso l'ordinanza n. 878 del 14 giugno 1994/17 ottobre 1994, con la quale: A) ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, ha deferito alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale della legge della regione Lombardia 9 settembre 1989 n. 42, art. 3, commi ottavo e nono, in relazione agli artt. 117, primo comma e 128 della Costituzione e del criterio di ragionevolezza e di buon andamento dell'amministrazione, di cui all'art. 97, primo comma, della Costituzione; B) ha sospeso il giudizio relativo ed ha ordinato l'invio degli atti alla Corte costituzionale, per quanto di competenza della medesima. VI. - Considerato che relativamente ai giudizi in epigrafe (concernenti tutti, sostanzialmente, la medesima materia in senso lato e riguardanti anche, formalmente - direttamente e/o indirettamente - la delibera n. 57260 del 3 agosto 1990) appare opportuno, disporre la loro riunione e, inoltre, per motivi analoghi a quelli evidenziati nel giudizio di cui al predetto ricorso n. 2764/1994, sub punto IV - appare opportuno: A) deferire alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale della legge della regione Lombardia n. 42 del 1989, artt. 3, commi ottavo e nono, in relazione agli artt. 117, primo comma, e 128 della Costituzione e del criterio di ragionevolezza e di buon andamento dell'amministrazione, di cui all'art. 97, primo comma, della Costituzione; B) sospendere il giudizio relativo ed ordinare l'invio degli atti alla Corte costituzionale, per quanto di competenza della medesima. Quanto sopra (data anche la complessita' della materia controversa, considerata nei suoi confronti di diritto sostanziale e processuale; di diritto nazionale e di diritto comunitario; tenuto conto del disposto di cui all'art. 130 S dell'A.U.E.), anche per consentire alle parti dei ricorsi in epigrafe, di partecipare al giudizio avanti alla Corte costituzionale (di cui alla predetta ordinanza n. 878 del 14 giugno 1994/17 ottobre 1994 di questo T.A.R.).
P. Q. M. Dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe; Deferisce alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale della legge della regione Lombardia n. 42 del 1989, artt. 3, commi ottavo e nono, in relazione agli artt. 117, primo comma e 128 della Costituzione e del criterio di ragionevolezza e di buon andamento dell'amministrazione, di cui all'art. 97, primo comma, della Costituzione (come da ordinanza n. 878 del 14 giugno 1994/17 ottobre 1994, che qui si intende integralmente richiamata); Sospende i giudizi relativi ed ordina l'invio degli atti alla Corte costituzionale, per quanto di competenza della medesima; Manda alla segreteria della sezione, per gli adempimenti conseguenziali analoghi a quelli di cui all'ordinanza citata n. 878 del 14 giugno 1994/17 ottobre 1994. Milano, addi' 8 marzo 1995 Il presidente: MANGIONE 95C0839