N. 422 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 marzo 1995

                                N. 422
 Ordinanza  emessa  l'8  marzo  1995  dal   tribunale   amministrativo
 regionale  per  la  Lombardia  sui  ricorsi  riuniti proposti da Comi
 Giovanni ed altri contro la regione Lombardia ed altra
 Regione Lombardia - Edilizia e urbanistica - Progetto per la
    localizzazione  di discariche per lo smaltimento di rifiuti solidi
    urbani - Previsione di un procedimento in cui  il  giudizio  sulle
    scelte  finali  spetta  ad  un apposito gruppo tecnico formato dai
    responsabili dei servizi regionali alle cui riunioni il sindaco e'
    solo  invitato  a  partecipare  -  Incidenza   sui   principi   di
    imparzialita'  e  buon  andamento della p.a. ed eccesso dai limiti
    della competenza regionale, in quanto la partecipazione dei comuni
    nel procedimento di localizzazione della discarica e'  ridotto  al
    semplice   invito   rivolto   al  sindaco  in  sostituzione  delle
    conferenze degli enti interessati previste dal d.P.R. n. 915/1982.
 (Legge regione Lombardia 9 settembre 1989, n. 42, art. 3, ottavo e
    nono comma).
 (Cost., artt. 97, 117 e 128).
(GU n.29 del 12-7-1995 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nella camera di consiglio del
 giorno 8 marzo 1995 (in prosecuzione delle camere  di  consiglio  dei
 giorni  14  giugno  1994  e  17 ottobre 1994) nei giudizi relativi ai
 ricorsi:
      n. 3580/1992  relativo  alla  delibera  di  autorizzazione  alla
 costruzione  di  discarica;  proposto  da  Comi  Giovanni  ed  altri,
 rappresentati  e  difesi  dagli  avv.  Benzoni  Luca   Washington   e
 Bruccoleri Gaetano, contro e/o nei confronti della regione Lombardia,
 con  l'avv.  Ezio  Antonini;  e della Progesam Ecosistemi S.r.l., con
 l'avv. Giuseppe Franco Ferrari;
      n. 2799/1991, relativo alla delibera di concessione  lavori  per
 costruzione  e  gestione  discarica,  proposto  dal comune di Cantu',
 rappresentato e difeso dagli  avv.  Giancarlo  Tanzarella  e  Antonio
 Spallino;  contro  e/o nei confronti della regione Lombardia, con gli
 avv.ti Ezio Antonini; e Progesam Ecosistemi  S.r.l.  con  gli  avv.ti
 Giuseppe Franco Ferrari, Arnaldo Ventura e Giuseppe Pericu;
      n. 4421/1992 proposto dall'Azienda Canturina Servizi Municipali,
 con  gli  avv.ti  Ernesto  Lanni e Gian Paolo Cimolino contro e/o nei
 confronti della Regione Lombardia con l'avv. Ezio Antonini e Progesam
 Ecosistemi S.r.l. con l'avv. Giuseppe Franco Ferrari.
    I. - Considerato che i ricorsi in epigrafe sono connessi fra  loro
 ex  re  e,  inoltre, formalmente, concernono anche - direttamente e/o
 indirettamente - l'annullamento della delibera n. 57260 del 3  agosto
 1990,  con  cui  la  giunta  della  regione  Lombardia ha approvato i
 progetti di discariche controllate per i  rifiuti  solidi  urbani  ed
 assimilabili,  da  ubicarsi  nei  comuni di: Carimate (Como), Mozzate
 (Como), Cerro Maggiore, Rescaldina e Buscate (Milano).
    II. - Considerato che la predetta delibera n. 57260 del  3  agosto
 1990  e'  stata emessa in base alla "legge regionale 9 settembre 1989
 n. 42, con la quale la Giunta Regionale  e'  autorizzata  a  disporre
 direttamente  gli  interventi  necessari  per  la  localizzazione, la
 realizzazione e la gestione di  discariche  controllate  al  fine  di
 assicurare  la  copertura  integrale del fabbisogno di smaltimento di
 rifiuti urbani e assimilabili fino al 31 dicembre 1991" (Delibera  n.
 57260 del 3 agosto 1990 cit.).
    III.  -  Considerato  che  nella ricordata delibera n. 57260 del 3
 agosto 1990 vengono indicati espressamente, in particolare, gli artt.
 3, sesto comma; 4, 5, 6 e 8 della legge della regione Lombardia del 9
 settembre 1989 n. 42.
    IV. - Richiamato il ricorso n. 2764/1990 proposto da Comi Giovanni
 e altri, rappresentati e difesi dagli avv.  Luca  Benzoni  e  Gaetano
 Bruccoleri contro e/o nei confronti:
       A) della regione Lombardia, con l'avv. Antonini;
       B) il comune di Carimate, non costituitosi in giudizio;
       C)   lo   Stato   membro   Italia,  costituitosi  in  giudizio,
 rappresentato e difeso ex  lege  dell'Avvocatura  distrettuale  dello
 Stato di Milano;
       D)  la Gesam - Gestione Servizi Ambientali S.p.a., costituitasi
 in giudizio, rappresentata e difesa  dagli  avv.    Arnaldo  Ventura,
 Ruggero Tumbiolo, Giuselle Franco Ferrari e Paolo Berardinelli;
       E) l'I.G.M., non costituitasi in giudizio;
 per  l'annullamento della delibera della Giunta regionale Lombardia 3
 agosto 1990 n. 57260, nonche' della delibera 8 maggio 1990  n.  54490
 inerenti l'approvazione di una discarica di rifiuti solidi urbani nel
 comune di Carimate.
    V. - Considerato che nel ricorso n. 2764/1990 sub punto IV, questo
 T.A.R.  ha  emesso  l'ordinanza  n. 878 del 14 giugno 1994/17 ottobre
 1994, con la quale:
       A) ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza,  ha
 deferito  alla  Corte  costituzionale  la  questione  di legittimita'
 costituzionale della legge della regione Lombardia 9  settembre  1989
 n.  42,  art.  3,  commi  ottavo e nono, in relazione agli artt. 117,
 primo comma e 128 della Costituzione e del criterio di ragionevolezza
 e di buon andamento dell'amministrazione, di cui all'art.  97,  primo
 comma, della Costituzione;
       B) ha sospeso il giudizio relativo ed ha ordinato l'invio degli
 atti  alla  Corte  costituzionale,  per  quanto  di  competenza della
 medesima.
    VI.  -  Considerato  che  relativamente  ai  giudizi  in  epigrafe
 (concernenti  tutti,  sostanzialmente,  la  medesima materia in senso
 lato  e   riguardanti   anche,   formalmente   -   direttamente   e/o
 indirettamente  -  la  delibera  n.  57260  del 3 agosto 1990) appare
 opportuno, disporre la loro riunione e, inoltre, per motivi  analoghi
 a  quelli  evidenziati  nel  giudizio  di  cui al predetto ricorso n.
 2764/1994, sub punto IV - appare opportuno:
       A)  deferire  alla  Corte  costituzionale   la   questione   di
 legittimita' costituzionale della legge della regione Lombardia n. 42
 del  1989, artt. 3, commi ottavo e nono, in relazione agli artt. 117,
 primo  comma,  e  128  della   Costituzione   e   del   criterio   di
 ragionevolezza  e  di  buon  andamento  dell'amministrazione,  di cui
 all'art. 97, primo comma, della Costituzione;
       B) sospendere il giudizio relativo ed  ordinare  l'invio  degli
 atti  alla  Corte  costituzionale,  per  quanto  di  competenza della
 medesima.
    Quanto  sopra  (data   anche   la   complessita'   della   materia
 controversa,  considerata nei suoi confronti di diritto sostanziale e
 processuale; di diritto nazionale e di  diritto  comunitario;  tenuto
 conto  del  disposto  di  cui  all'art. 130 S dell'A.U.E.), anche per
 consentire alle parti dei ricorsi  in  epigrafe,  di  partecipare  al
 giudizio  avanti  alla  Corte  costituzionale  (di  cui alla predetta
 ordinanza n. 878  del  14  giugno  1994/17  ottobre  1994  di  questo
 T.A.R.).
                               P. Q. M.
    Dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe;
    Deferisce  alla  Corte costituzionale la questione di legittimita'
 costituzionale della legge della regione Lombardia n.  42  del  1989,
 artt.  3,  commi  ottavo  e  nono, in relazione agli artt. 117, primo
 comma e 128 della Costituzione e del criterio di ragionevolezza e  di
 buon andamento dell'amministrazione, di cui all'art. 97, primo comma,
 della  Costituzione  (come  da ordinanza n. 878 del 14 giugno 1994/17
 ottobre 1994, che qui si intende integralmente richiamata);
    Sospende i giudizi relativi ed  ordina  l'invio  degli  atti  alla
 Corte costituzionale, per quanto di competenza della medesima;
    Manda   alla   segreteria   della  sezione,  per  gli  adempimenti
 conseguenziali analoghi a quelli di cui all'ordinanza citata  n.  878
 del 14 giugno 1994/17 ottobre 1994.
      Milano, addi' 8 marzo 1995
                        Il presidente: MANGIONE
 
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