N. 282 ORDINANZA 15 - 28 giugno 1995
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti - Ordine di confisca delle somme e degli oggetti di cui alla contravvenzione di possesso ingiustificato di valori prevista dall'art. 708 del c.p. - Omessa previsione - Richiesta di sentenza additiva - Discrezionalita' legislativa - Manifesta inammissibilita'. (C.P.P., art. 445, primo comma). (Cost., artt. 3 e 27)(GU n.28 del 5-7-1995 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 445, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 1994 dal Pretore di Cremona nel procedimento penale a carico di Faisi Gianfranco Cristiano, iscritta al n. 437 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1994; Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto che il Pretore di Cremona, prima ancora di aprire il dibattimento a carico di un imputato della contravvenzione di possesso ingiustificato di valori prevista dall'art. 708 del codice penale, ha, di fronte alla concorde richiesta della parti di applicazione della pena a norma degli artt. 444 e seguenti del codice di procedura penale, con ordinanza del 23 marzo 1994, denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, l'art. 445, primo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede che il giudice, pronunciando la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ordini la confisca delle somme e degli oggetti di cui l'imputato della contravvenzione p. e p. dall'art. 708 c.p. non giustifichi la provenienza"; che il giudice a quo, premesso che le somme in questione, non costituendo prezzo ma profitto del reato, non rientrano fra le cose assoggettabili a confisca ai sensi dell'art. 240, secondo comma, del codice penale, appositamente richiamato dalla norma denunciata, ravvisa nel sistema cosi' articolato una rinuncia "ad espropriare cose che con alta probabilita' ritorneranno nel circuito criminoso" vanificando, per giunta, lo stesso precetto dell'art. 708 del codice penale; che, in tal modo, l'art. 445 del codice di procedura penale vulnererebbe sia l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza, consentendo all'imputato di ricavare utilita' dal proprio operare contra legem, sia l'art. 27 della Costituzione, perche' l'impossibilita' di "espropriare il denaro e le altre utilita' provenienti dall'attivita' delinquenziale, pur nella logica di premialita' che ispira il patteggiamento, neutralizza la funzione di tendenziale recupero sociale" che l'ora indicato parametro costituzionale assegna alla pena; che nel giudizio non si e' costituita la parte privata ne' ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri; Considerato che il giudice a quo richiede a questa Corte una statuizione solo apparentemente di tipo demolitorio, ma in realta' diretta ad introdurre, in relazione al regime dell'applicazione della pena su richiesta, una disciplina che consenta di adottare una misura di sicurezza oltre i limiti segnati dall'art. 445, primo comma, del codice di procedura penale; che, come gia' statuito con riferimento ad un'analoga questione avente ad oggetto la sottoponibilita' a confisca, in esito a sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, delle somme costituenti il profitto della illecita cessione di sostanze stupefacenti, la realizzazione del petitum che il giudice a quo tende a conseguire resta preclusa a questa Corte, "spettando interventi additivi di tal genere al solo legislatore che, nella sfera della sua discrezionalita', puo' operare scelte anche derogatorie rispetto a quelle previste in via generale in relazione alla sentenza di patteggiamento" (v. ordinanza n. 334 del 1994); che la questione e', dunque, manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 445, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Pretore di Cremona con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 28 giugno 1995. Il cancelliere: FRUSCELLA 95C0851