N. 290 ORDINANZA 15 - 29 giugno 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Sicurezza pubblica - Cittadini extracomunitari - Espulsione - Assenza
 di passaporto o documento equipollente - Acquisizione di
 documenti  o  visti  idonei  -  Disposizione  d'ufficio da parte del
 giudice - Richiesta del p.m. - Omessa  previsione  -  Questione  gia'
 decisa  come  non  fondata  dalla  Corte (v. sentenza n.   62/1994) -
 Differenza tra  i  presupposti  dei  provvedimenti  di  espulsione  -
 Ragionevolezza - Manifesta infondatezza.
 
 (D.-L.  30  dicembre 1989, n. 416, art. 7, comma 12- ter, convertito,
 con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n.   39,  aggiornato
 dall'art.  8  del  d.-l.  14  giugno  1993,  n.  187, convertito, con
 modificazioni, nella legge 12 agosto 1993, n.  296).
 
 (Cort., artt. 2, 3 e 13)
 
(GU n.28 del 5-7-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;
 Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi
    MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano
    VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof.
    Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo  VARI,  dott.  Cesare  RUPERTO,
    dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  7,  comma
 12-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti  in
 materia  di  asilo  politico,  di  ingresso e soggiorno dei cittadini
 extracomunitari e di regolarizzazione dei  cittadini  extracomunitari
 ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato), convertito, con
 modificazioni,   nella  legge  28  febbraio  1990,  n.  39,  aggiunto
 dall'art. 8 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187 (Nuove misure in
 materia di trattamento  penitenziario,  nonche'  sull'espulsione  dei
 cittadini  stranieri),  convertito, con modificazioni, nella legge 12
 agosto 1993, n. 296, promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio 1995
 dal  Pretore  di  Cremona,  Sezione  distaccata  di   Soresina,   nel
 procedimento  penale  a  carico di Savic Igor, iscritta al n. 173 del
 registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1995;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 17 maggio 1995 il Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Cremona,  Sezione  distaccata   di
 Soresina,  ha  sollevato,  in  riferimento agli artt. 2, 3 e 13 della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  7,
 comma 12-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,
 con  modificazioni,  nella  legge  28  febbraio 1990, n. 39, aggiunto
 dall'art. 8 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con
 modificazioni, nella legge 12 agosto 1993, n. 296, nella parte in cui
 non prevede che,  in  assenza  di  regolare  passaporto  o  documento
 equipollente,  l'acquisizione dei documenti o visti atti a consentire
 che l'espulsione dello straniero sia disposta d'ufficio dal  giudice,
 nonche'  nella  parte  in  cui  non  consente  che l'espulsione dello
 straniero  sia  disposta  dal  giudice  su  richiesta  del   pubblico
 ministero;
      che,  ad  avviso  del  giudice  a quo, la disposizione impugnata
 determinerebbe sia una irragionevole disparita'  di  trattamento  tra
 cittadini  italiani  e  stranieri  in  materia di diritti inviolabili
 dell'uomo, sia una illegittima distinzione  tra  espulsione  disposta
 dal giudice ed espulsione disposta dall'autorita' amministrativa.
    Considerato  che  la  disciplina  della espulsione dello straniero
 dallo Stato ha gia' formato oggetto  di  esame  da  parte  di  questa
 Corte,  la  quale, sin dalla sentenza n. 62 del 1994, ha ritenuto non
 fondata la questione  di  legittimita'  costituzionale  della  stessa
 prospettata  con  riferimento alla pretesa difformita' di trattamento
 tra lo straniero e il cittadino;
      che nella medesima decisione questa Corte ha  altresi'  rilevato
 come  il  fatto  che  l'espulsione  sia  subordinata  alla  richiesta
 dell'interessato o del suo difensore non costituisce  "un  arbitrario
 elemento  di  favore  nei  confronti dello straniero, ma rappresenta,
 come si deduce anche dai lavori preparatori,  un  requisito  diretto,
 nella  fattispecie,  ad  armonizzare la condizione dello straniero ai
 valori costituzionali cui il legislatore deve riferirsi nel  prendere
 una misura pur sempre incidente sulla liberta' personale, cioe' su un
 diritto inviolabile dell'uomo";
      che,  pertanto,  la  mancata  previsione  della possibilita' che
 l'espulsione sia richiesta anche dal pubblico ministero,  nel  mentre
 trova  una razionale giustificazione nella complessiva configurazione
 data alla espulsione dello straniero  dall'art.  7,  comma  12-bis  e
 comma  12-ter,  come  sospensione  della  esecuzione  della  custodia
 cautelare e della espiazione della pena, non puo'  neanche  ritenersi
 irragionevole   rispetto   alla   disciplina  indicata  come  tertium
 comparationis, dal momento che  differenti  sono  i  presupposti  dei
 provvedimenti  di  espulsione per i quali e' ammissibile la richiesta
 dell'autorita' amministrativa;
      che, per quanto riguarda  la  omessa  attribuzione  al  pubblico
 ministero  della facolta' di chiedere il rilascio del passaporto o di
 altro documento valido  per  l'espatrio  in  favore  dello  straniero
 detenuto,  la stessa non appare irragionevole ed e' anzi coerente con
 la  configurazione  dell'istituto  della   espulsione   a   richiesta
 dell'interessato,  mentre  non  puo'  affatto  escludersi che, pur in
 stato di detenzione, lo straniero possa richiedere  il  rilascio  del
 prescritto  documento,  non  incidendo eventuali difficolta' di fatto
 ne' sulla ragionevolezza  della  disposizione  impugnata,  ne'  sulle
 garanzie a tutela dei diritti inviolabili dell'uomo.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  7,  comma  12-ter,  del  decreto-legge  30
 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di
 ingresso   e   soggiorno   dei   cittadini   extracomunitari   e   di
 regolarizzazione  dei  cittadini  extracomunitari  ed  apolidi   gia'
 presenti  nel  territorio  dello Stato), convertito con modificazioni
 nella legge 28  febbraio  1990,  n.  39,  aggiunto  dall'art.  8  del
 decreto-legge  14  giugno  1993,  n.  187 (Nuove misure in materia di
 trattamento  penitenziario,  nonche'  sull'espulsione  dei  cittadini
 stranieri),  convertito con modificazioni nella legge 12 agosto 1993,
 n. 296, sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  2,  3  e  13  della
 Costituzione, dal Pretore di Cremona, Sezione distaccata di Soresina,
 con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1995.
                      Il Presidente: BALDASSARRE
                        Il redattore: VASSALLI
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
    Depositata in cancelleria il 29 giugno 1995.
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
 95C0859