N. 290 ORDINANZA 15 - 29 giugno 1995
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Sicurezza pubblica - Cittadini extracomunitari - Espulsione - Assenza di passaporto o documento equipollente - Acquisizione di documenti o visti idonei - Disposizione d'ufficio da parte del giudice - Richiesta del p.m. - Omessa previsione - Questione gia' decisa come non fondata dalla Corte (v. sentenza n. 62/1994) - Differenza tra i presupposti dei provvedimenti di espulsione - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza. (D.-L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 7, comma 12- ter, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, aggiornato dall'art. 8 del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1993, n. 296). (Cort., artt. 2, 3 e 13)(GU n.28 del 5-7-1995 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 12-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, aggiunto dall'art. 8 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187 (Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonche' sull'espulsione dei cittadini stranieri), convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1993, n. 296, promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio 1995 dal Pretore di Cremona, Sezione distaccata di Soresina, nel procedimento penale a carico di Savic Igor, iscritta al n. 173 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1995; Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; Ritenuto che il Pretore di Cremona, Sezione distaccata di Soresina, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 13 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 12-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, aggiunto dall'art. 8 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1993, n. 296, nella parte in cui non prevede che, in assenza di regolare passaporto o documento equipollente, l'acquisizione dei documenti o visti atti a consentire che l'espulsione dello straniero sia disposta d'ufficio dal giudice, nonche' nella parte in cui non consente che l'espulsione dello straniero sia disposta dal giudice su richiesta del pubblico ministero; che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione impugnata determinerebbe sia una irragionevole disparita' di trattamento tra cittadini italiani e stranieri in materia di diritti inviolabili dell'uomo, sia una illegittima distinzione tra espulsione disposta dal giudice ed espulsione disposta dall'autorita' amministrativa. Considerato che la disciplina della espulsione dello straniero dallo Stato ha gia' formato oggetto di esame da parte di questa Corte, la quale, sin dalla sentenza n. 62 del 1994, ha ritenuto non fondata la questione di legittimita' costituzionale della stessa prospettata con riferimento alla pretesa difformita' di trattamento tra lo straniero e il cittadino; che nella medesima decisione questa Corte ha altresi' rilevato come il fatto che l'espulsione sia subordinata alla richiesta dell'interessato o del suo difensore non costituisce "un arbitrario elemento di favore nei confronti dello straniero, ma rappresenta, come si deduce anche dai lavori preparatori, un requisito diretto, nella fattispecie, ad armonizzare la condizione dello straniero ai valori costituzionali cui il legislatore deve riferirsi nel prendere una misura pur sempre incidente sulla liberta' personale, cioe' su un diritto inviolabile dell'uomo"; che, pertanto, la mancata previsione della possibilita' che l'espulsione sia richiesta anche dal pubblico ministero, nel mentre trova una razionale giustificazione nella complessiva configurazione data alla espulsione dello straniero dall'art. 7, comma 12-bis e comma 12-ter, come sospensione della esecuzione della custodia cautelare e della espiazione della pena, non puo' neanche ritenersi irragionevole rispetto alla disciplina indicata come tertium comparationis, dal momento che differenti sono i presupposti dei provvedimenti di espulsione per i quali e' ammissibile la richiesta dell'autorita' amministrativa; che, per quanto riguarda la omessa attribuzione al pubblico ministero della facolta' di chiedere il rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio in favore dello straniero detenuto, la stessa non appare irragionevole ed e' anzi coerente con la configurazione dell'istituto della espulsione a richiesta dell'interessato, mentre non puo' affatto escludersi che, pur in stato di detenzione, lo straniero possa richiedere il rilascio del prescritto documento, non incidendo eventuali difficolta' di fatto ne' sulla ragionevolezza della disposizione impugnata, ne' sulle garanzie a tutela dei diritti inviolabili dell'uomo. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 12-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato), convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, aggiunto dall'art. 8 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187 (Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonche' sull'espulsione dei cittadini stranieri), convertito con modificazioni nella legge 12 agosto 1993, n. 296, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 13 della Costituzione, dal Pretore di Cremona, Sezione distaccata di Soresina, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 29 giugno 1995. Il cancelliere: FRUSCELLA 95C0859