N. 447 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 dicembre 1994- 26 giugno 1995
N. 447 Ordinanza emessa il 16 dicembre 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 26 giugno 1995) dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Marche, sul ricorso proposto da Traini Maria Grazia contro il Provveditorato agli studi di Ancona. Pensioni - Dipendenti statali - Riscatto ai fini del trattamento di quiescenza dei periodi di tempo corrispondenti alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento - Condizioni - Necessita' del diploma di laurea o, in aggiunta di quello di specializzazione, per l'ammissione in servizio - Mancata previsione della possibilita' di riscatto di detti periodi anche in assenza della condizione menzionata come previsto per i titolari di diploma di laurea che abbiano riscattato presso l'INPS il relativo periodo prima dell'immissione nello Stato - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee. (D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 13, primo comma). (Cost., art. 3).(GU n.35 del 23-8-1995 )
LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 00358/pensioni civili del registro di segreteria, proveniente dalla sede centrale ed ivi rubricato al n. 154.989, proposto da Traini Maria Grazia, nata a Petitroli (Ascoli Piceno) il 2 agosto 1948, avverso la nota-provvedimento n. 28810/B3 del 20 novembre 1989 del Provveditorato agli studi di Ancona; Uditi, nella pubblica udienza del 16 dicembre 1994, il relatore consigliere Luigi Di Murro e, per la ricorrente, l'avv. Anna Cucchiarini; Non rappresentata l'Amministrazione resistente; Visto d.-l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19; Vista l'istanza di prosecuzione del giudizio presentata dalla ricorrente in data 23 marzo 1994; Visti gli altri atti e i documenti della causa; F A T T O L'ins. Traini Maria Grazia, in possesso di diploma di abilitazione magistrale e di laurea in materie letterarie fu immessa nel ruolo degli insegnanti elementari statali a decorrere dal 1 ottobre 1974. In data 10 maggio 1985 la Traini ha presentato domanda all'I.N.P.S. di Ancona per ottenere il riscatto degli anni di studi relativi al conseguimento della laurea e tale istanza e' stata accolta come da comunicazione dell'I.N.P.S. in data 25 giugno 1985, con obbligo di versamento del contributo di riscatto in 60 rate mensili di L. 127.095 ciascuna. In data 26 agosto 1985 la Traini, nella sua qualita' di insegnante elementare di ruolo, ha chiesto al Provveditorato agli studi di Ancona la ricongiunzione, ex lege 7 febbraio 1979, n. 29, ai fini del diritto e della misura di un unico trattamento di quiescenza da parte dello Stato, di vari periodi assicurativi accreditati presso l'I.N.P.S., tra i quali quelli concernenti l'effettuato riscatto del periodo di studi universitari. Con decreto n. 4958 del 13 maggio 1988 il Provveditore agli studi di Ancona ha disposto la ricongiunzione dei periodi richiesti dalla Traini ed il provvedimento e' stato inoltrato, per il prescritto controllo preventivo di legittimita', alla delegazione regionale della Corte dei conti per le Marche la quale, ritenendo illegittimo il decreto e previa osservazione formulata con apposito rilievo, ha deferito la questione della ricongiungibilita' ex lege n. 29/1979 di periodi non altrimenti riscattabili ex d.P.R. n. 1092/1973 alla Sezione del controllo che, con deliberazione n. 2132 emessa nell'adunanza del 1 giugno 1989, ha ricusato il visto e la conseguente registrazione al provvedimento in questione. Con rilievo n. 368/370 del 27 ottobre 1989, relativo anche ad altri insegnanti elementari in analoga situazione, la delegazione regionale ha comunicato al Provveditorato agli studi di Ancona l'intervenuta ricusazione del visto ed il provveditore, con nota n. 28810/B3 del 20 novembre 1989 ha comunicato all'interessata l'annullamento del decreto n. 4958 del 13 maggio 1988. Medio tempore in data 21 marzo 1989, la Traini, ritenendo di aver maturato il diritto alla pensione a seguito degli anni di servizio effettuati sia in ruolo che in pre-ruolo nonche' degli anni riscattati per il corso di laurea, ha presentato le proprie dimissioni dal servizio a decorrere dal 10 settembre 1989, dimissioni accolte dal provveditore agli studi di Ancona con decreto n. 5516 del 18 aprile 1989. Con ricorso presentato in data 27 febbraio 1990, la Traini ha evocato in giudizio il provveditore agli studi di Ancona, il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro del tesoro, la Sezione del controllo della Corte dei conti e la delegazione regionale della Corte dei conti per le Marche nonche' l'I.N.P.S. sede centrale e sede provinciale. Lamentando per vari aspetti l'illegittimita' del provvedimento di diniego di ricongiunzione del periodo di studi universitari ha chiesto l'annullamento e/o la riforma dei seguenti atti: 1) comunicazione del Provveditorato agli studi di Ancona n. 28810/B3 relativa all'annullamento del decreto n. 4958 del 13 maggio 1958; 2) decreto del provveditore agli studi di Ancona n. 4958 del 13 maggio 1988; 3) deliberazione n. 2132 emessa dalla corte dei conti in sezione del controllo nell'adunanza del 1 giugno 1989 - comunicata all'interessata con lettera del Provveditorato agli studi di Ancona del 20 novembre 1989 n. 28810/B3 - con la quale la sezione ha ricusato il visto e la conseguente registrazione del decreto del Provveditorato agli studi di Ancona concernente la rincongiunzione, nelle carriere diverse dalla direttiva, del periodo di contribuzione relativo alla durata legale del corso di laurea; 4) del rilievo della delegazione regionale della corte dei conti per le Marche n. 164 del 3 maggio 1988; 5) dell'ordinanza con la quale il presidente della corte dei conti ha deferito la pronuncia sul visto e la conseguente registrazione del decreto del Provveditorato agli studi di Ancona n. 4958 del 3 maggio 1988 alla sezione del controllo, e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente sempre nella parte riguardante la ricorrente. L'I.N.P.S. ha presentato, in data 7 gennaio 1992, apposita memoria con la quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile nei confronti del medesimo I.N.P.S. in considerazione della legittimita' dei provvedimenti adottati nei riguardi della ricorrente la quale, peraltro, non formula, relativamente all'ente, alcuna richiesta. In data 18 gennaio 1992 il Provveditorato agli studi di Ancona ha trasmesso alla segreteria della terza sezione giurisdizionale della Corte dei conti per le pensioni civili la documentazione richiesta dalla medesima segreteria (decreto n. 4958 del 13 maggio 1988 e relativi atti). In data 11 febbraio 1993 la procura generale della corte dei conti ha trasmesso, per la notifica, le proprie conclusioni sul ricorso presentato dalla Traini, chiedendo nel contempo la fissazione dell'udienza di discussione. In data 23 marzo 1994 la ricorrente ha presentato istanza di prosecuzione del giudizio ai sensi del d.-l. n. 453 del 1993 convertito, con modificazioni, nella legge n. 19 del 1994. In data 10 giugno 1994 il Provveditorato agli studi di Ancona ha presentato apposita memoria riepilogativa degli atti adottati da tale ufficio e della successiva ricusazione del visto. In data 12 settembre 1994 l'avv. Cucchiarini ha depositato memoria conclusionale allegando copia della sentenza del t.a.r. Marche n. 500 del 26 settembre 1991 di accoglimento di analoga doglianza presentata in tale sede giurisdizionale da altra insegnante elementare di ruolo. Con memoria presentata in data 6 dicembre 1994, il legale della ricorrente ha precisato di voler limitare e contenere il ricorso nei soli riguardi del Provveditore agli studi di Ancona rinunciando alla domanda spiegata nei confronti degli altri chiamati in sede di ricorso; ha inoltre ulteriormente illustrato i motivi di doglianza, con particolare riguardo al fatto che la corte dei conti, negando il visto di legittimita', non avrebbe consentito la ricongiunzione dei periodi assicurativi svolgendo un inammissibile sindacato di legittimita' su di un atto amministrativo adottato dall'I.N.P.S. ormai inoppugnabile e procedendo, quindi, ad una illegittima disapplicazione di quel provvedimento. All'odierna udienza l'avv. Cucchiarini conferma le doglianze esposte negli scritti difensivi e conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso con declaratoria del diritto della ricorrente alla ricongiunzione dei periodi di studio riscattati presso l'I.N.P.S. D I R I T T O La questione che questo collegio e' chiamato a decidere si incentra unicamente nella verifica della legittima possibilita', per un dipendente stabilmente incardinato nei ruoli del personale della carriera non direttiva dello Stato, di richiedere all'I.N.P.S., presso il quale sia accesa una pregressa posizione assicurativa, il riscatto del periodo corrispondente alla durata legale del corso di laurea e, successivamente, di richiedere all'amministrazione di appartenenza la ricongiunzione di tutti i periodi coperti da contribuzione I.N.P.S., ivi compreso quello predetto. conseguendo cosi' un risultato che appare, ictu oculi, vietato dal disposto dell'art. 13 del d.P.R. n. 1092 del 1973. In effetti il dettato letterale di tale norma, cosi' come integrata dall'art. 2, comma 5, d.-l. 1 ottobre 1982, n. 694, novellato dall'articolo unico della legge di conversione 29 novembre 1982, n. 881, inibisce la possibilita' di richiedere, in via diretta il riscatto per il periodo di tempo corrispondente al diploma di laurea se il possesso del titolo non sia stato condizione necessaria per l'immissione in servizio ovvero non sia stato considerato ai fini degli sviluppi di carriera. La suesposta questione e' stata affrontata, con opposte soluzioni, sia dalla sezione del controllo della corte dei conti con la deliberazione n. 2132/1989 indicata nella narrativa in fatto concernente proprio la ricorrente e con la deliberazione n. 17/92 adottata nella seduta del 30 gennaio 1992, sia dal t.a.r. Marche con la sentenza n. 550/91 del 10 aprile 1991, sia dal t.a.r. Umbria con la sentenza n. 47 del 30 gennaio 1993. La piu' restrittiva tesi dell'organo di controllo esposta nella deliberazione n. 2132 del 1 giugno 1989, per il quale il divieto posto dal predetto art. 13 del d.P.R. n. 1092/1973 e' tuttora operante ed il riscatto degli studi universitari - effettuato presso l'I.N.P.S. e finalizzato alla successiva rincongiunzione alla posizione assicurativa in qualita' di impiegato dello Stato - e' palese strumento di elusione della norma suindicata, viene confutata dal t.a.r. Marche con la decisione n. 500 del 10 aprile 1991 che pone l'accento sulla ritenuta disapplicazione, da parte dell'autorita' provvedente, dell'atto amministrativo consistente nella concessione del riscatto degli studi universitari da parte dell'I.N.P.S. Secondo l'organo giudicante, infatti, l'amministrazione statale avrebbe svolto un inammissibile sindacato di legittimita' su di un atto amministrativo ormai inoppugnabile e, negando la richiesta ricongiunzione sulla base della ritenuta illegittimita' del medesimo provvedimento di riscatto del periodo universitario, non avrebbe fatto altro che procedere ad una illegittima disapplicazione di quel provvedimento. Peraltro la sezione del controllo, con la deliberazione n. 17/92, ha puntualizzato che il dipendente privato puo' liberamente riscattare presso la propria struttura assicurativa i periodi universitari ma, una volta transitato nei ruoli pubblici statali, non ne puo' chiedere il rincongiungimento se non in relazione alla attuale carriera di appartenenza in quanto in tale circostanza l'esigenza di unificare le posizioni assicurative (ratio della legge n. 29 del 1979) incontra i limiti vigenti nell'ordinamento pubblico (d.P.R. n. 1092 del 1973 e successive modificazioni), essendo indubbio che la posizione assicurativa I.N.P.S., che pur il dipendente puo' utilizzare a determinati fini, non puo' costituire il mezzo per eludere una norma, vigente nel nuovo rapporto assicurativo presso lo Stato, che stabilisce il divieto di riscattare la laurea in assenza di una strumentalita' direttamente finalizzata allo svolgimento del servizio. Nella prospettazione della sezione, quindi, il diniego della ricongiunzione non significa disapplicazione di atto amministrativo inoppugnabile bensi' precisazione dei rispettivi ambiti di efficacia: il riscatto degli studi universitari operato presso la gestione assicurativa I.N.P.S. dara' titolo, a tempo debito, al conseguimento di un autonomo trattamento pensionistico corrispondente alla riserva matematica versata all'istituto. Il t.a.r. dell'Umbria, infine, con la sentenza n. 47/1993, sostiene che la posizione assunta dalla corte dei conti, definita restrittiva e limitativa, riposa su una posizione inaccettabile di staticita' dell'ordinamento giuridico generale e di separatezza degli ordinamenti settoriali concernenti la tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori pubblici e privati. Afferma infatti il t.a.r. Umbria che, considerando la successione temporale delle normative in discorso, il legislatore del 1979, pur in presenza dell'art. 13 del d.P.R. n. 1092 del 1973, ha inteso introdurre nell'ordinamento generale un principio innovativo che prevale anche rispetto alla disciplina del d.P.R. del 1973 e che tale principio, da ritenersi peraltro operante ai soli fini pensionistici, consente ai pubblici dipendenti la ricongiunzione presso lo Stato dei periodi assicurativi maturati aliunde, senza con cio' contrapporsi al divieto di riscatto ex art. 13 del medesimo d.P.R., da ritenere operante ad altri fini (ad esempio, secondo il t.a.r. Umbria, ai fini degli sviluppi di carriera). A riprova di tale elasticita' il t.a.r. Umbria osserva che il divieto di riscatto di cui all'art. 13, primo comma, e' stato derogato in favore degli impiegati della carriera direttiva per i quali il diploma di laurea sia stato considerato essenziale ai fini degli sviluppi di carriera, successivamente all'immissione in servizio. Le argomentazioni del t.a.r Marche e del t.a.r. Umbria non appaiono convincenti: le prime sono state sufficentemente contrastate dalla deliberazione n. 17/92 della sezione del controllo, le altre introducono un inopinato e affatto incondivisibile principio di "superamento" della normativa previgente in virtu' della ritenuta elasticita' dell'ordinamento giuridico generale, talche', nell'armonia evolutiva dell'ordinamento giuridico ben possono coesistere norme generali originarie e limitative del diritto di riscatto del corso di laurea - applicabili, a determinati fini, come principi generali di disciplina del rapporto di pubblico impiego - e norme successive che, ad altri fini, ammettono la ricongiunzione di periodi assicurativi riferibili al corso di laurea, siccome utili per il conseguimento del trattamento pensionistico. Non appare poi fuor di luogo precisare che le "deroghe" di cui e' cenno nella riferita decisione sono state introdotte nell'ordinamento dal legislatore e non dall'intervento del giudice in via di surroga, per cui non sono confernenti ai fini della conferma del principio di elasticita' la cui esistenza e' sostenuta dall'organo giudicante. I suesposti canoni ermeneutici, comunque, non sembrano poter trovare accoglienza nell'ordinamento positivo vigente per i limiti espressamente posti, in tema di interpretazione delle leggi, dalle "disposizioni sulla legge in generale" introdotte con l'approvazione del vigente codice civile. Alla luce di quanto sopra, pertanto, sembra doversi affermare l'attuale vigenza dell'art. 13, primo comma, del ripetuto d.P.R. n. 1092/1973 e, quindi, deve essere respinto per infondatezza il ricorso presentato dalla Traini. Ma il suesposto esame della normativa e della giurisprudenza che si e' formata al riguardo induce questo collegio a rimeditare sulla attuale compatibilita' del divieto di riscatto di cui e' questione con l'ordinamento generale e, soprattutto, con i principi affermati dall'art. 3 della Costituzione. Invero, anche se non e' condivisibile l'assunto del "superamento" del divieto, atteso che lo stesso opererebbe unicamente nei confronti dei soggetti che, in possesso del diploma di laurea siano anche titolari di una posizione assicurativa I.N.P.S., purtuttavia il divieto medesimo sembra comportare situazioni di obbiettivo squilibrio e di sperequazione di trattamento. Il ragionamento prende le mosse dalla ratio che, fin dall'origine, e' sottesa al limite in questione, il quale non trova la sua prima esplicitazione nel testo unico del 1973, bensi e' mutuato dall'art. 7, primo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46. Infatti solo con l'entrata in vigore di detta legge e' stato consentito al personale dipendente dalle amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, al quale sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione rilasciato dopo la frequenza di corsi di perfezionamento, di domandare il riscatto, totale o parziale, del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, ai fini dell'acquisto del diritto e della liquidazione del trattamento di quiescenza. Per quanto attiene agli oneri di riscatto a carico del richiedente, la legge n. 46 del 1958 rinviava alle disposizioni vigenti sul riscatto dei servizi ai fini di pensione, mentre il d.P.R. n. 1092 del 1973 fissa il contributo nella misura del 6 per cento, commisurato all'80 per cento dello stipendio spettante alla data di presentazione della domanda, in relazione alla durata del periodo riscattato; la misura del 6% e' stata poi elevata al 7% dall'art. 14 della legge n. 177 del 29 aprile 1976. Con d.-l. 1 ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 881, sono state introdotte due modifiche importantissime ai fini che qui occupano: con il quarto comma dell'art. 2 si dispone che il contributo per il riscatto del periodo di corso legale di laurea, da corrispondersi dal personale civile dello Stato, per le domande presentate ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, e' calcolato sulla base di coefficienti attuariali da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro e detto contributo deve essere non inferiore, a parita' di trattamento retributivo, a quello determinato ai sensi del comma precedente con il quale viene soppressa la riduzione del 50% prevista per il riscatto del periodo di corso legale di laurea dall'art. 2-novies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, norme - queste - relative al riscatto del corso legale di studi universitari presso l'I.N.P.S. Con il successivo quinto comma del medesimo art. 2, integralmente introdotto dalla legge di conversione, si dispone l'applicabilita' dell'art. 13 del d.P.R. n. 1092/1973 a quanti, muniti di diploma di laurea, si trovino inquadrati in una carriera direttiva dello Stato, anche se tale diploma sia stato considerato, ai fini degli sviluppi di carriera, successivamente alla imissione in servizio, restando comunque l'esercizio della facolta' di riscatto limitato ai periodi di studio non contemporanei ai servizi civili e militari, di ruolo o non di ruolo, considerati utili agli stessi fini per effetto di disposizioni diverse. Ai sensi del riportato quarto comma, il Ministro del tesoro, con decreto dell'8 aprile 1983 ha disposto, per la determinazione del contributo di riscatto, l'applicazione dei coefficienti contenuti nelle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981 con il quale venivano sostituite le precedenti tabelle per il calcolo della riserva matematica nei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'I.V.S. approvate rispettivamente con decreto ministeriale 2 febbraio 1960 e 24 gennaio 1964. Con decreto 9 maggio 1992 il Ministro del tesoro ha provveduto poi all'annullamento ed alla sostituzione del decreto ministeriale 8 aprile 1983 determinando nuovi coefficienti attuariali. Appare particolarmente rilevante la motivazione del provvedimento in questione, adottato a seguito di parere espresso dal Consiglio di Stato in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato con il quale il ricorrente chiedeva l'annullamento del predetto decreto ministeriale dell'8 aprile 1983 in quanto, per la determinazione del contributo di riscatto del corso legale di laurea erano stati adottati i medesimi coefficienti stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, per la costituzione di rendita vitalizia riversibile presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, non tenendo conto del fatto che nel sistema pensionistico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti l'eta' pensionabile e' di sessanta anni per gli uomini e di cinquantacinque per le donne, mentre nell'ordinamento pensionistico dello Stato non e' inferiore a sessantacinque anni per entrambi i sessi. Il Ministro del tesoro, quindi, rilevava come l'impiego dei medesimi coefficienti attuariali creasse disparita' di trattamento nei confronti dei dipendenti dello Stato rispetto agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria gestita dal'I.N.P.S. dovendosene dedurre, conseguentemente, che i nuovi coefficienti approvati con il decreto ministeriale del 9 maggio 1992 assicurano parita' di trattamento tra i dipendenti dello Stato e gli iscritti all'I.N.P.S. Per quanto attiene a questi ultimi, la norma che prevede il riscatto del periodo di studi universitari e' contenuta nell'art. 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ai sensi del quale il periodo di corso legale di laurea e' riscattabile, senza limitazione alcuna per quanto concerne l'effettiva o virtuale utilizzabilita' del titolo di studio nell'ambito del rapporto di lavoro anche se con l'indicazione dei limiti temporali entro i quali richiedere il riscatto in questione, con le norme e le modalita' di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, che prevede il versamento della riserva matematica necessaria per costituire una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spettera' al lavoratore dipendente. Successivamente, con l'art. 2-novies introdotto dalla legge 16 aprile 1974, n. 114 di conversione con modificazioni del d.-l. 2 marzo 1974, n. 30, l'onere del riscatto del periodo di corso legale di laurea e' stato ridotto del cinquanta per cento, per essere poi ripristinato nella misura originaria del cento per cento con il terzo comma dell'art. 2 del gia' citato d.-l. 1 ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 881 con il quale viene sopressa, relativamente alle domande di riscatto presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, la riduzione del 50 per cento prevista dal suddetto art. 2-novies del d.-l. n. 30/1974. Per converso, l'evoluzione della determinazione del contributo di riscatto per i dipendenti dello Stato ha seguito, nel tempo, un andamento sempre crescente e, in particolare, al momento dell'introduzione del beneficio della riscattabilita' del periodo di studi universitari l'importo da corrispondere era commisurato unicamente alla retribuzione in godimento ed al periodo di tempo da riscattare, essendo quindi del tutto irrilevanti sia l'eta' del richiedente al momento della domanda sia l'anzianita' utile a pensione raggiungibile con il richiesto riscatto, parametri questi che, invece, sono stati sempre presenti nella determinazione del contributo da versare all'I.N.P.S. e che sono, al momento, necessari anche per la determinazione del contributo di riscatto per i dipendenti dello Stato. Pertanto la ratio del limite posto prima dall'art. 7 della legge n. 46 del 1958 e, poi, dall'art. 13 del d.P.R. n. 1092 del 1973 sembrerebbe poggiare proprio su questa considerazione di natura prettamente economica: il riscatto del periodo di studi universitari era previsto unicamente per il dipendente pubblico e, dopo l'estensione del beneficio anche ai lavoratori privati, l'onere economico era notevolmente inferiore all'analogo contributo richiesto all'iscritto all'I.N.P.S. e, quindi, era giustificata, ab origine e fino a quando e' rimasta una differenza quanto ai contributi da versare, l'esistenza di una disposizione che limitasse il riconoscimento di detto beneficio unicamente a coloro ai quali il di- ploma era chiesto per l'accesso al posto di lavoro. Anche la "deroga" introdotta con il quinto comma dell'art. 2 del d.-l. n. 694 del 1982 nel testo introdotto dalla legge di conversione n. 881 dello stesso anno, essendo contestuale all'introduzione di un meccanismo di determinazione del contributo di riscatto che deve condurre a risultati non inferiori a quelli previsti per gli analoghi riscatti presso l'I.N.P.S., appare molto meno indicativa di quanto supposto dal t.a.r. Umbria nella citata sentenza n. 47 del 1993. Proprio l'equiparazione (o, meglio, la previsione di un onere di riscatto a carico del dipendente dello Stato non inferiore, a parita' di trattamento retributivo, a quello determinabile per il lavoratore privato iscritto all'I.N.P.S.) contenuta nel d.-l. n. 694/1982 rende stridente il limite ancora posto dall'art. 13 del d.P.R. n. 1092/1973 con l'ordinamento generale e, soprattutto, con il dettato dell'art. 3 della Costituzione, non essendo piu' individuabile una ratio che giustifichi il trattamento deteriore ora riservato ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato rispetto ai lavoratori dipendenti del settore privato. La suesposta prospettazione consente di ritenere superabili anche le argomentazioni esplicitate dalla sezione terza giurisdizionale pensioni civili che, con sentenza n. 055.303 del 10 marzo 1984, ebbe a ritenere manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 del d.P.R. n. 1092 del 1973, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione e con riferimento alla gia' citata legge n. 114 del 1974; detto giudice, infatti, ha fondato la propria decisione unicamente sulla considerazione che il settore delle amministrazioni statali e quello delle imprese pubbliche e pri- vate costituiscono ordinamenti diversi che, nell'ambito della loro sfera discrezionale, provvedono alla regolamentazione del rapporto di impiego e trattamento di quiescenza del loro personale in modo del tutto autonomo, con conseguente non assimilabilita' della posizione del dipendente di un ente con quella del dipendente di ente diverso, senza entrare nel merito del quantum di contribuzione richiesto dagli ordinamenti stessi a carico dei beneficiari delle norme relative ai riscatti de quibus. Per quanto esposto, quindi, le modifiche introdotte nell'ordinamento dalle disposizioni successive appaiono rendere il divieto sancito dall'art. 13 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e successive modificazioni oggi incompatibile con l'ordinamento generale e con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione; e cio' anche in considerazione del fatto che i titolari del diploma di laurea che non abbiano utilizzato il titolo ne' per l'immissione in servizio presso le amministrazioni dello Stato ne' per la progressione in carriera ma che hanno potuto riscattare presso l'I.N.P.S. il periodo di studi prima dell'immissione in servizio nello Stato, hanno legittimamente ricongiunto tutta la contribuzione I.N.P.S. - compresa quella relativa al riscatto in questione - senza che cio' abbia fatto supporre indebite elusioni di norme cogenti. La questione di costituzionalita' del primo comma dell'art. 13 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, appare a questo Collegio rilevante ai fini del decidere, atteso che la conferma della legittimita' dello stesso conduce necessariamente al rigetto del ricorso proposto dalla Traini mentre l'eventuale declaratoria di illegittimita' costituzionale consentirebbe l'accoglimento del gravame. Questa sezione ritiene quindi di dover sollevare d'ufficio la questione, ritenendola altresi' non manifestamente infondata.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio 1948 n. 1, e 23 della legge 11 febbraio 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere la presente controversia la questione di illegittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 13 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui consente il riscatto del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento unicamente ai dipendenti civili ai quali sia stato richiesto, come condizione necessaria per l'immissione in servizio, il diploma di laurea o, in aggiunta quello di specializzazione rilasciato dopo la frequenza di corsi universitari di perfezionamento, con riferimento all'art. 3 della Costituzione; Dispone che, sospeso il giudizio in corso, gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale per la risoluzione della predetta questione; Ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica. Cosi' disposto in Ancona, nella camera di consiglio del 16 dicembre 1994. Il presidente: LAURIA 95C0917