N. 447 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 dicembre 1994- 26 giugno 1995

                                N. 447
 Ordinanza   emessa   il   16  dicembre  1994  (pervenuta  alla  Corte
    costituzionale il 26 giugno 1995) dalla Corte dei  conti,  sezione
    giurisdizionale  per  la  regione  Marche, sul ricorso proposto da
    Traini Maria Grazia contro il Provveditorato agli studi di Ancona.
 Pensioni - Dipendenti statali - Riscatto ai fini del  trattamento  di
    quiescenza  dei periodi di tempo corrispondenti alla durata legale
    degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento -
    Condizioni - Necessita' del diploma di laurea o,  in  aggiunta  di
    quello di specializzazione, per l'ammissione in servizio - Mancata
    previsione  della  possibilita' di riscatto di detti periodi anche
    in  assenza  della  condizione  menzionata  come  previsto  per  i
    titolari di diploma di laurea che abbiano riscattato presso l'INPS
    il relativo periodo prima dell'immissione nello Stato - Disparita'
    di trattamento di situazioni omogenee.
 (D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 13, primo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.35 del 23-8-1995 )
                          LA CORTE DEI CONTI
    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n.
 00358/pensioni civili del registro di segreteria,  proveniente  dalla
 sede  centrale  ed  ivi  rubricato  al n. 154.989, proposto da Traini
 Maria Grazia, nata a Petitroli (Ascoli  Piceno)  il  2  agosto  1948,
 avverso  la  nota-provvedimento  n. 28810/B3 del 20 novembre 1989 del
 Provveditorato agli studi di Ancona;
    Uditi, nella pubblica udienza del 16 dicembre  1994,  il  relatore
 consigliere Luigi Di Murro e, per la ricorrente,
 l'avv. Anna Cucchiarini;
    Non rappresentata l'Amministrazione resistente;
    Visto   d.-l.   15   novembre   1993,   n.  453,  convertito,  con
 modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19;
    Vista l'istanza di  prosecuzione  del  giudizio  presentata  dalla
 ricorrente in data 23 marzo 1994;
    Visti gli altri atti e i documenti della causa;
                               F A T T O
    L'ins. Traini Maria Grazia, in possesso di diploma di abilitazione
 magistrale  e  di  laurea  in materie letterarie fu immessa nel ruolo
 degli insegnanti elementari statali a decorrere dal 1› ottobre 1974.
    In  data  10  maggio  1985  la  Traini   ha   presentato   domanda
 all'I.N.P.S.  di  Ancona per ottenere il riscatto degli anni di studi
 relativi al conseguimento  della  laurea  e  tale  istanza  e'  stata
 accolta  come  da comunicazione dell'I.N.P.S. in data 25 giugno 1985,
 con obbligo di versamento del  contributo  di  riscatto  in  60  rate
 mensili di L. 127.095 ciascuna.
    In data 26 agosto 1985 la Traini, nella sua qualita' di insegnante
 elementare  di  ruolo,  ha  chiesto  al  Provveditorato agli studi di
 Ancona la ricongiunzione, ex lege 7 febbraio 1979, n. 29, ai fini del
 diritto e della misura di un unico trattamento di quiescenza da parte
 dello  Stato,  di  vari  periodi  assicurativi   accreditati   presso
 l'I.N.P.S.,  tra i quali quelli concernenti l'effettuato riscatto del
 periodo di studi universitari.
    Con decreto n. 4958 del 13 maggio 1988 il Provveditore agli  studi
 di  Ancona  ha disposto la ricongiunzione dei periodi richiesti dalla
 Traini ed il provvedimento e'  stato  inoltrato,  per  il  prescritto
 controllo  preventivo  di  legittimita',  alla  delegazione regionale
 della Corte dei conti per le Marche la quale,  ritenendo  illegittimo
 il  decreto  e previa osservazione formulata con apposito rilievo, ha
 deferito la questione della ricongiungibilita' ex lege n. 29/1979  di
 periodi  non  altrimenti  riscattabili  ex  d.P.R.  n. 1092/1973 alla
 Sezione  del  controllo  che,  con  deliberazione  n.   2132   emessa
 nell'adunanza  del  1›  giugno  1989,  ha  ricusato  il  visto  e  la
 conseguente registrazione al provvedimento in questione.
    Con rilievo n. 368/370 del 27  ottobre  1989,  relativo  anche  ad
 altri  insegnanti  elementari  in  analoga situazione, la delegazione
 regionale ha  comunicato  al  Provveditorato  agli  studi  di  Ancona
 l'intervenuta  ricusazione  del visto ed il provveditore, con nota n.
 28810/B3  del  20  novembre  1989   ha   comunicato   all'interessata
 l'annullamento del decreto n. 4958 del 13 maggio 1988.
    Medio  tempore in data 21 marzo 1989, la Traini, ritenendo di aver
 maturato il diritto alla pensione a seguito degli  anni  di  servizio
 effettuati   sia  in  ruolo  che  in  pre-ruolo  nonche'  degli  anni
 riscattati  per  il  corso  di  laurea,  ha  presentato  le   proprie
 dimissioni dal servizio a decorrere dal 10 settembre 1989, dimissioni
 accolte dal provveditore agli studi di Ancona con decreto n. 5516 del
 18 aprile 1989.
    Con  ricorso  presentato  in  data  27 febbraio 1990, la Traini ha
 evocato in giudizio il provveditore agli studi di Ancona, il Ministro
 della pubblica istruzione, il Ministro del  tesoro,  la  Sezione  del
 controllo  della  Corte  dei  conti  e la delegazione regionale della
 Corte dei conti per le Marche nonche' l'I.N.P.S. sede centrale e sede
 provinciale.
    Lamentando per vari aspetti l'illegittimita' del provvedimento  di
 diniego  di  ricongiunzione  del  periodo  di  studi  universitari ha
 chiesto l'annullamento e/o la riforma dei seguenti atti:
      1) comunicazione del Provveditorato  agli  studi  di  Ancona  n.
 28810/B3  relativa all'annullamento del decreto n. 4958 del 13 maggio
 1958;
      2) decreto del provveditore agli studi di Ancona n. 4958 del  13
 maggio 1988;
      3) deliberazione n. 2132 emessa dalla corte dei conti in sezione
 del   controllo   nell'adunanza  del  1›  giugno  1989  -  comunicata
 all'interessata con lettera del Provveditorato agli studi  di  Ancona
 del  20  novembre  1989  n.  28810/B3  -  con  la quale la sezione ha
 ricusato il visto e la  conseguente  registrazione  del  decreto  del
 Provveditorato  agli  studi di Ancona concernente la rincongiunzione,
 nelle carriere diverse dalla direttiva, del periodo di  contribuzione
 relativo alla durata legale del corso di laurea;
      4) del rilievo della delegazione regionale della corte dei conti
 per le Marche n. 164 del 3 maggio 1988;
      5)  dell'ordinanza  con  la  quale il presidente della corte dei
 conti  ha  deferito  la  pronuncia  sul  visto   e   la   conseguente
 registrazione  del decreto del Provveditorato agli studi di Ancona n.
 4958 del 3 maggio 1988 alla sezione del controllo, e  di  ogni  altro
 atto   presupposto,   connesso   e  conseguente  sempre  nella  parte
 riguardante la ricorrente.
    L'I.N.P.S. ha presentato, in data 7 gennaio 1992, apposita memoria
 con la quale ha chiesto che il ricorso sia  dichiarato  inammissibile
 nei   confronti   del   medesimo  I.N.P.S.  in  considerazione  della
 legittimita' dei provvedimenti adottati nei riguardi della ricorrente
 la quale,  peraltro,  non  formula,  relativamente  all'ente,  alcuna
 richiesta.
    In  data 18 gennaio 1992 il Provveditorato agli studi di Ancona ha
 trasmesso alla segreteria della terza sezione  giurisdizionale  della
 Corte  dei  conti  per le pensioni civili la documentazione richiesta
 dalla medesima segreteria (decreto n.  4958  del  13  maggio  1988  e
 relativi atti).
    In data 11 febbraio 1993 la procura generale della corte dei conti
 ha  trasmesso,  per  la  notifica, le proprie conclusioni sul ricorso
 presentato  dalla  Traini,  chiedendo  nel  contempo  la   fissazione
 dell'udienza di discussione.
    In  data  23  marzo  1994  la  ricorrente ha presentato istanza di
 prosecuzione del  giudizio  ai  sensi  del  d.-l.  n.  453  del  1993
 convertito, con modificazioni, nella legge n. 19 del 1994.
    In  data  10 giugno 1994 il Provveditorato agli studi di Ancona ha
 presentato apposita memoria riepilogativa degli atti adottati da tale
 ufficio e della successiva ricusazione del visto.
    In data 12 settembre 1994 l'avv. Cucchiarini ha depositato memoria
 conclusionale allegando copia della sentenza del t.a.r. Marche n. 500
 del 26 settembre 1991 di accoglimento di analoga doglianza presentata
 in tale sede giurisdizionale da altra insegnante elementare di ruolo.
    Con memoria presentata in data 6 dicembre 1994,  il  legale  della
 ricorrente  ha precisato di voler limitare e contenere il ricorso nei
 soli riguardi del Provveditore agli studi di Ancona rinunciando  alla
 domanda  spiegata  nei  confronti  degli  altri  chiamati  in sede di
 ricorso; ha inoltre ulteriormente illustrato i motivi  di  doglianza,
 con  particolare riguardo al fatto che la corte dei conti, negando il
 visto di legittimita', non avrebbe consentito la  ricongiunzione  dei
 periodi   assicurativi   svolgendo   un  inammissibile  sindacato  di
 legittimita' su di  un  atto  amministrativo  adottato  dall'I.N.P.S.
 ormai   inoppugnabile   e  procedendo,  quindi,  ad  una  illegittima
 disapplicazione di quel provvedimento.
    All'odierna  udienza  l'avv.  Cucchiarini  conferma  le  doglianze
 esposte  negli  scritti difensivi e conclude chiedendo l'accoglimento
 del ricorso  con  declaratoria  del  diritto  della  ricorrente  alla
 ricongiunzione dei periodi di studio riscattati presso l'I.N.P.S.
                             D I R I T T O
    La  questione  che  questo  collegio  e'  chiamato  a  decidere si
 incentra unicamente nella verifica della legittima possibilita',  per
 un  dipendente  stabilmente incardinato nei ruoli del personale della
 carriera non  direttiva  dello  Stato,  di  richiedere  all'I.N.P.S.,
 presso  il  quale sia accesa una pregressa posizione assicurativa, il
 riscatto del periodo corrispondente alla durata legale del  corso  di
 laurea  e,  successivamente,  di  richiedere  all'amministrazione  di
 appartenenza  la  ricongiunzione  di  tutti  i  periodi  coperti   da
 contribuzione  I.N.P.S.,  ivi  compreso  quello predetto. conseguendo
 cosi' un risultato che  appare,  ictu  oculi,  vietato  dal  disposto
 dell'art. 13 del d.P.R. n. 1092 del 1973.
    In  effetti  il  dettato  letterale  di  tale  norma,  cosi'  come
 integrata dall'art. 2, comma  5,  d.-l.  1›  ottobre  1982,  n.  694,
 novellato  dall'articolo unico della legge di conversione 29 novembre
 1982, n. 881, inibisce la possibilita' di richiedere, in via  diretta
 il  riscatto  per  il  periodo  di tempo corrispondente al diploma di
 laurea se il possesso del titolo non sia stato condizione  necessaria
 per l'immissione in servizio ovvero non sia stato considerato ai fini
 degli sviluppi di carriera.
    La suesposta questione e' stata affrontata, con opposte soluzioni,
 sia  dalla  sezione  del  controllo  della  corte  dei  conti  con la
 deliberazione  n.  2132/1989  indicata  nella  narrativa   in   fatto
 concernente  proprio  la  ricorrente  e con la deliberazione n. 17/92
 adottata nella seduta del 30 gennaio 1992, sia dal t.a.r. Marche  con
 la  sentenza  n. 550/91 del 10 aprile 1991, sia dal t.a.r. Umbria con
 la sentenza n. 47 del 30 gennaio 1993.
    La piu' restrittiva tesi dell'organo di  controllo  esposta  nella
 deliberazione  n.  2132  del  1› giugno 1989, per il quale il divieto
 posto dal predetto  art.  13  del  d.P.R.  n.  1092/1973  e'  tuttora
 operante  ed il riscatto degli studi universitari - effettuato presso
 l'I.N.P.S.  e  finalizzato  alla  successiva   rincongiunzione   alla
 posizione  assicurativa  in  qualita'  di  impiegato dello Stato - e'
 palese strumento di elusione della norma suindicata, viene  confutata
 dal t.a.r. Marche con la decisione n. 500 del 10 aprile 1991 che pone
 l'accento  sulla  ritenuta  disapplicazione,  da parte dell'autorita'
 provvedente, dell'atto amministrativo consistente  nella  concessione
 del riscatto degli studi universitari da parte dell'I.N.P.S.
    Secondo  l'organo  giudicante,  infatti, l'amministrazione statale
 avrebbe svolto un inammissibile sindacato di legittimita'  su  di  un
 atto  amministrativo  ormai  inoppugnabile  e,  negando  la richiesta
 ricongiunzione sulla base della ritenuta illegittimita' del  medesimo
 provvedimento  di  riscatto  del  periodo  universitario, non avrebbe
 fatto altro che procedere ad una illegittima disapplicazione di  quel
 provvedimento.
    Peraltro  la sezione del controllo, con la deliberazione n. 17/92,
 ha  puntualizzato  che  il  dipendente   privato   puo'   liberamente
 riscattare   presso  la  propria  struttura  assicurativa  i  periodi
 universitari ma, una volta transitato nei ruoli pubblici statali, non
 ne puo' chiedere  il  rincongiungimento  se  non  in  relazione  alla
 attuale  carriera  di  appartenenza  in  quanto  in  tale circostanza
 l'esigenza di unificare le posizioni assicurative (ratio della  legge
 n.  29  del 1979) incontra i limiti vigenti nell'ordinamento pubblico
 (d.P.R.  n.  1092  del  1973  e  successive  modificazioni),  essendo
 indubbio   che   la  posizione  assicurativa  I.N.P.S.,  che  pur  il
 dipendente puo' utilizzare a determinati fini, non puo' costituire il
 mezzo per eludere una norma, vigente nel nuovo rapporto  assicurativo
 presso lo Stato, che stabilisce il divieto di riscattare la laurea in
 assenza   di   una   strumentalita'   direttamente  finalizzata  allo
 svolgimento del servizio.
    Nella prospettazione  della  sezione,  quindi,  il  diniego  della
 ricongiunzione  non  significa disapplicazione di atto amministrativo
 inoppugnabile bensi' precisazione dei rispettivi ambiti di efficacia:
 il riscatto degli  studi  universitari  operato  presso  la  gestione
 assicurativa  I.N.P.S. dara' titolo, a tempo debito, al conseguimento
 di un autonomo trattamento pensionistico corrispondente alla  riserva
 matematica versata all'istituto.
    Il  t.a.r.  dell'Umbria,  infine,  con  la  sentenza  n.  47/1993,
 sostiene che la posizione assunta dalla  corte  dei  conti,  definita
 restrittiva  e  limitativa,  riposa su una posizione inaccettabile di
 staticita' dell'ordinamento giuridico generale e di separatezza degli
 ordinamenti  settoriali  concernenti   la   tutela   assicurativa   e
 previdenziale dei lavoratori pubblici e privati.
    Afferma  infatti il t.a.r. Umbria che, considerando la successione
 temporale delle normative in discorso, il legislatore del  1979,  pur
 in  presenza  dell'art.  13  del  d.P.R.  n. 1092 del 1973, ha inteso
 introdurre nell'ordinamento  generale  un  principio  innovativo  che
 prevale anche rispetto alla disciplina del d.P.R. del 1973 e che tale
 principio, da ritenersi peraltro operante ai soli fini pensionistici,
 consente ai pubblici dipendenti la ricongiunzione presso lo Stato dei
 periodi assicurativi maturati aliunde, senza con cio' contrapporsi al
 divieto  di  riscatto  ex  art.  13  del medesimo d.P.R., da ritenere
 operante ad altri fini (ad esempio, secondo il t.a.r. Umbria, ai fini
 degli sviluppi di carriera). A riprova di tale elasticita' il  t.a.r.
 Umbria  osserva  che il divieto di riscatto di cui all'art. 13, primo
 comma, e' stato derogato in favore  degli  impiegati  della  carriera
 direttiva  per  i  quali  il  diploma di laurea sia stato considerato
 essenziale  ai  fini  degli  sviluppi  di  carriera,  successivamente
 all'immissione in servizio.
    Le  argomentazioni  del  t.a.r  Marche  e  del  t.a.r.  Umbria non
 appaiono convincenti: le prime sono state sufficentemente contrastate
 dalla deliberazione n. 17/92 della sezione del  controllo,  le  altre
 introducono  un  inopinato  e  affatto  incondivisibile  principio di
 "superamento" della normativa previgente  in  virtu'  della  ritenuta
 elasticita'    dell'ordinamento    giuridico    generale,    talche',
 nell'armonia  evolutiva  dell'ordinamento   giuridico   ben   possono
 coesistere  norme  generali  originarie  e  limitative del diritto di
 riscatto del corso di laurea - applicabili, a determinati fini,  come
 principi  generali di disciplina del rapporto di pubblico impiego - e
 norme successive che, ad altri fini, ammettono la  ricongiunzione  di
 periodi assicurativi riferibili al corso di laurea, siccome utili per
 il conseguimento del trattamento pensionistico.
    Non  appare poi fuor di luogo precisare che le "deroghe" di cui e'
 cenno nella riferita decisione sono state introdotte nell'ordinamento
 dal legislatore e non dall'intervento del giudice in via di  surroga,
 per  cui non sono confernenti ai fini della conferma del principio di
 elasticita' la cui esistenza e' sostenuta dall'organo giudicante.
    I suesposti  canoni  ermeneutici,  comunque,  non  sembrano  poter
 trovare  accoglienza  nell'ordinamento  positivo vigente per i limiti
 espressamente posti, in tema di interpretazione  delle  leggi,  dalle
 "disposizioni  sulla legge in generale" introdotte con l'approvazione
 del vigente codice civile.
    Alla luce di quanto  sopra,  pertanto,  sembra  doversi  affermare
 l'attuale  vigenza  dell'art. 13, primo comma, del ripetuto d.P.R. n.
 1092/1973 e, quindi, deve essere respinto per infondatezza il ricorso
 presentato dalla Traini.
    Ma il suesposto esame della normativa e della  giurisprudenza  che
 si  e'  formata al riguardo induce questo collegio a rimeditare sulla
 attuale compatibilita' del divieto di riscatto di  cui  e'  questione
 con  l'ordinamento  generale e, soprattutto, con i principi affermati
 dall'art. 3 della Costituzione.
    Invero, anche se non e' condivisibile l'assunto del  "superamento"
 del divieto, atteso che lo stesso opererebbe unicamente nei confronti
 dei  soggetti  che,  in  possesso  del  diploma di laurea siano anche
 titolari di  una  posizione  assicurativa  I.N.P.S.,  purtuttavia  il
 divieto   medesimo   sembra   comportare   situazioni  di  obbiettivo
 squilibrio e di sperequazione di trattamento.
    Il ragionamento prende le mosse dalla ratio che, fin dall'origine,
 e'  sottesa  al  limite in questione, il quale non trova la sua prima
 esplicitazione nel testo unico del 1973, bensi e'  mutuato  dall'art.
 7, primo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46.
    Infatti  solo  con  l'entrata  in  vigore  di detta legge e' stato
 consentito al personale  dipendente  dalle  amministrazioni  statali,
 comprese   quelle  con  ordinamento  autonomo,  al  quale  sia  stato
 richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio  il
 diploma   di  laurea  o,  in  aggiunta,  quello  di  specializzazione
 rilasciato  dopo  la  frequenza  di  corsi  di  perfezionamento,   di
 domandare  il  riscatto,  totale  o  parziale,  del  periodo di tempo
 corrispondente alla durata legale  degli  studi  universitari  e  dei
 corsi  speciali di perfezionamento, ai fini dell'acquisto del diritto
 e della liquidazione del trattamento di quiescenza.
    Per  quanto  attiene  agli  oneri  di  riscatto   a   carico   del
 richiedente,  la  legge  n.  46  del  1958 rinviava alle disposizioni
 vigenti sul riscatto dei servizi  ai  fini  di  pensione,  mentre  il
 d.P.R.  n.  1092  del 1973 fissa il contributo nella misura del 6 per
 cento, commisurato all'80 per cento dello  stipendio  spettante  alla
 data  di  presentazione  della  domanda, in relazione alla durata del
 periodo riscattato; la misura del 6%  e'  stata  poi  elevata  al  7%
 dall'art. 14 della legge n. 177 del 29 aprile 1976.
   Con  d.-l.  1› ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni,
 nella legge 29 novembre 1982,  n.  881,  sono  state  introdotte  due
 modifiche  importantissime  ai  fini  che qui occupano: con il quarto
 comma dell'art. 2 si dispone che il contributo per  il  riscatto  del
 periodo  di  corso  legale di laurea, da corrispondersi dal personale
 civile dello Stato, per le domande presentate ai sensi  dell'art.  13
 del  d.P.R.  29  dicembre 1973, n. 1092, successivamente alla data di
 entrata in vigore del decreto stesso,  e'  calcolato  sulla  base  di
 coefficienti  attuariali da determinarsi con decreto del Ministro del
 tesoro e detto contributo deve essere non  inferiore,  a  parita'  di
 trattamento  retributivo,  a  quello  determinato  ai sensi del comma
 precedente con il quale viene soppressa la riduzione del 50% prevista
 per il riscatto del periodo  di  corso  legale  di  laurea  dall'art.
 2-novies  del  decreto-legge  2  marzo  1974,  n. 30, convertito, con
 modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, norme -  queste  -
 relative  al  riscatto  del corso legale di studi universitari presso
 l'I.N.P.S.
    Con il successivo quinto comma del medesimo art. 2,  integralmente
 introdotto  dalla  legge  di conversione, si dispone l'applicabilita'
 dell'art. 13 del d.P.R. n. 1092/1973 a quanti, muniti di  diploma  di
 laurea,  si trovino inquadrati in una carriera direttiva dello Stato,
 anche se tale diploma sia stato considerato, ai fini  degli  sviluppi
 di  carriera,  successivamente  alla  imissione in servizio, restando
 comunque l'esercizio della facolta' di riscatto limitato  ai  periodi
 di  studio non contemporanei ai servizi civili e militari, di ruolo o
 non di ruolo, considerati utili  agli  stessi  fini  per  effetto  di
 disposizioni diverse.
    Ai  sensi  del riportato quarto comma, il Ministro del tesoro, con
 decreto dell'8 aprile 1983 ha disposto,  per  la  determinazione  del
 contributo  di  riscatto,  l'applicazione  dei coefficienti contenuti
 nelle tabelle di cui al decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
 previdenza  sociale  del  19  febbraio  1981  con  il  quale venivano
 sostituite  le  precedenti  tabelle  per  il  calcolo  della  riserva
 matematica   nei   trattamenti   di    pensione    dell'assicurazione
 obbligatoria  per  l'I.V.S.  approvate  rispettivamente  con  decreto
 ministeriale 2 febbraio 1960 e 24 gennaio 1964.
    Con decreto 9 maggio 1992 il Ministro del tesoro ha provveduto poi
 all'annullamento ed alla  sostituzione  del  decreto  ministeriale  8
 aprile 1983 determinando nuovi coefficienti attuariali.
    Appare  particolarmente rilevante la motivazione del provvedimento
 in questione, adottato a seguito di parere espresso dal Consiglio  di
 Stato  in  sede  di  ricorso straordinario al Capo dello Stato con il
 quale il ricorrente  chiedeva  l'annullamento  del  predetto  decreto
 ministeriale  dell'8 aprile 1983 in quanto, per la determinazione del
 contributo di  riscatto  del  corso  legale  di  laurea  erano  stati
 adottati i medesimi coefficienti stabiliti dal Ministero del lavoro e
 della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto
 1962,  n.  1338, per la costituzione di rendita vitalizia riversibile
 presso l'Istituto nazionale della  previdenza  sociale,  non  tenendo
 conto  del  fatto  che  nel  sistema pensionistico dell'assicurazione
 generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
 l'eta'  pensionabile  e'  di  sessanta  anni  per  gli  uomini  e  di
 cinquantacinque  per  le donne, mentre nell'ordinamento pensionistico
 dello Stato non e' inferiore a sessantacinque  anni  per  entrambi  i
 sessi.
    Il  Ministro  del  tesoro,  quindi,  rilevava  come  l'impiego dei
 medesimi coefficienti attuariali creasse  disparita'  di  trattamento
 nei  confronti  dei  dipendenti  dello  Stato  rispetto agli iscritti
 all'assicurazione   generale   obbligatoria   gestita    dal'I.N.P.S.
 dovendosene  dedurre,  conseguentemente,  che  i  nuovi  coefficienti
 approvati con il decreto ministeriale del 9  maggio  1992  assicurano
 parita'  di  trattamento  tra i dipendenti dello Stato e gli iscritti
 all'I.N.P.S.
    Per quanto attiene a  questi  ultimi,  la  norma  che  prevede  il
 riscatto  del periodo di studi universitari e' contenuta nell'art. 50
 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ai sensi del quale il periodo  di
 corso  legale di laurea e' riscattabile, senza limitazione alcuna per
 quanto concerne l'effettiva o virtuale utilizzabilita' del titolo  di
 studio  nell'ambito del rapporto di lavoro anche se con l'indicazione
 dei  limiti  temporali  entro  i  quali  richiedere  il  riscatto  in
 questione, con le norme e le modalita' di cui all'art. 13 della legge
 12  agosto  1962,  n.  1338,  che prevede il versamento della riserva
 matematica  necessaria   per   costituire   una   rendita   vitalizia
 reversibile   pari   alla  pensione  o  quota  di  pensione  adeguata
 dell'assicurazione   obbligatoria   che   spettera'   al   lavoratore
 dipendente.
    Successivamente,  con  l'art.  2-novies  introdotto dalla legge 16
 aprile 1974, n. 114 di conversione  con  modificazioni  del  d.-l.  2
 marzo  1974,  n. 30, l'onere del riscatto del periodo di corso legale
 di laurea e' stato ridotto del cinquanta per cento,  per  essere  poi
 ripristinato nella misura originaria del cento per cento con il terzo
 comma  dell'art.  2  del  gia'  citato d.-l. 1› ottobre 1982, n. 694,
 convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982,  n.  881
 con  il  quale viene sopressa, relativamente alle domande di riscatto
 presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto
 stesso, la riduzione del 50 per  cento  prevista  dal  suddetto  art.
 2-novies del d.-l. n. 30/1974.
    Per  converso, l'evoluzione della determinazione del contributo di
 riscatto per i dipendenti dello  Stato  ha  seguito,  nel  tempo,  un
 andamento   sempre   crescente   e,   in   particolare,   al  momento
 dell'introduzione del beneficio della riscattabilita' del periodo  di
 studi   universitari   l'importo  da  corrispondere  era  commisurato
 unicamente alla retribuzione in godimento ed al periodo di  tempo  da
 riscattare,  essendo  quindi  del  tutto  irrilevanti  sia l'eta' del
 richiedente  al  momento  della  domanda  sia  l'anzianita'  utile  a
 pensione  raggiungibile  con  il richiesto riscatto, parametri questi
 che, invece, sono stati  sempre  presenti  nella  determinazione  del
 contributo  da versare all'I.N.P.S. e che sono, al momento, necessari
 anche  per  la  determinazione  del  contributo  di  riscatto  per  i
 dipendenti dello Stato.
    Pertanto  la  ratio del limite posto prima dall'art. 7 della legge
 n. 46 del 1958 e, poi, dall'art. 13  del  d.P.R.  n.  1092  del  1973
 sembrerebbe  poggiare  proprio  su  questa  considerazione  di natura
 prettamente economica: il riscatto del periodo di studi  universitari
 era   previsto   unicamente   per  il  dipendente  pubblico  e,  dopo
 l'estensione del  beneficio  anche  ai  lavoratori  privati,  l'onere
 economico era notevolmente inferiore all'analogo contributo richiesto
 all'iscritto  all'I.N.P.S.  e, quindi, era giustificata, ab origine e
 fino a quando e' rimasta  una  differenza  quanto  ai  contributi  da
 versare,   l'esistenza   di   una   disposizione   che  limitasse  il
 riconoscimento di detto beneficio unicamente a coloro ai quali il di-
 ploma era chiesto per l'accesso al posto di lavoro.
    Anche la "deroga" introdotta con il quinto comma dell'art.  2  del
 d.-l. n. 694 del 1982 nel testo introdotto dalla legge di conversione
 n.  881 dello stesso anno, essendo contestuale all'introduzione di un
 meccanismo di determinazione del  contributo  di  riscatto  che  deve
 condurre a risultati non inferiori a quelli previsti per gli analoghi
 riscatti  presso  l'I.N.P.S.,  appare molto meno indicativa di quanto
 supposto dal t.a.r. Umbria nella citata sentenza n. 47 del 1993.
    Proprio l'equiparazione (o, meglio, la previsione di un  onere  di
 riscatto a carico del dipendente dello Stato non inferiore, a parita'
 di  trattamento retributivo, a quello determinabile per il lavoratore
 privato iscritto all'I.N.P.S.) contenuta nel d.-l. n. 694/1982  rende
 stridente il limite ancora posto dall'art. 13 del d.P.R. n. 1092/1973
 con l'ordinamento generale e, soprattutto, con il dettato dell'art. 3
 della  Costituzione,  non  essendo  piu'  individuabile una ratio che
 giustifichi il trattamento  deteriore  ora  riservato  ai  dipendenti
 delle  amministrazioni  dello Stato rispetto ai lavoratori dipendenti
 del settore privato.
    La suesposta prospettazione consente di ritenere superabili  anche
 le  argomentazioni  esplicitate  dalla  sezione terza giurisdizionale
 pensioni civili che, con sentenza n. 055.303 del 10 marzo 1984,  ebbe
 a  ritenere  manifestamente  infondata  la  questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  13  del  d.P.R.  n.  1092  del  1973,  per
 contrasto con l'art. 3 della Costituzione e con riferimento alla gia'
 citata  legge  n. 114 del 1974; detto giudice, infatti, ha fondato la
 propria decisione unicamente  sulla  considerazione  che  il  settore
 delle amministrazioni statali e quello delle imprese pubbliche e pri-
 vate  costituiscono  ordinamenti  diversi che, nell'ambito della loro
 sfera discrezionale, provvedono alla regolamentazione del rapporto di
 impiego  e  trattamento  di quiescenza del loro personale in modo del
 tutto autonomo, con conseguente non assimilabilita'  della  posizione
 del  dipendente di un ente con quella del dipendente di ente diverso,
 senza entrare nel merito del quantum di contribuzione richiesto dagli
 ordinamenti stessi a carico dei beneficiari delle norme  relative  ai
 riscatti de quibus.
    Per    quanto    esposto,    quindi,   le   modifiche   introdotte
 nell'ordinamento dalle disposizioni successive  appaiono  rendere  il
 divieto sancito dall'art. 13 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e successive
 modificazioni  oggi incompatibile con l'ordinamento generale e con il
 principio di uguaglianza sancito dall'art. 3  della  Costituzione;  e
 cio'  anche in considerazione del fatto che i titolari del diploma di
 laurea che non abbiano utilizzato il titolo ne' per  l'immissione  in
 servizio   presso   le   amministrazioni   dello  Stato  ne'  per  la
 progressione in  carriera  ma  che  hanno  potuto  riscattare  presso
 l'I.N.P.S.  il  periodo  di  studi  prima dell'immissione in servizio
 nello Stato, hanno legittimamente ricongiunto tutta la  contribuzione
 I.N.P.S.  - compresa quella relativa al riscatto in questione - senza
 che cio' abbia fatto supporre indebite elusioni di norme cogenti.
    La questione di costituzionalita' del primo comma dell'art. 13 del
 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, appare a questo Collegio  rilevante
 ai fini del decidere, atteso che la conferma della legittimita' dello
 stesso  conduce necessariamente al rigetto del ricorso proposto dalla
 Traini   mentre   l'eventuale    declaratoria    di    illegittimita'
 costituzionale consentirebbe l'accoglimento del gravame.
    Questa  sezione  ritiene  quindi  di  dover sollevare d'ufficio la
 questione, ritenendola altresi' non manifestamente infondata.
                               P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge  9  febbraio
 1948 n. 1, e 23 della legge 11 febbraio 1953, n. 87;
    Dichiara  non  manifestamente  infondata  e  rilevante ai fini del
 decidere la presente  controversia  la  questione  di  illegittimita'
 costituzionale  del  primo  comma dell'art. 13 del d.P.R. 29 dicembre
 1973, n. 1092, nella parte in cui consente il riscatto del periodo di
 tempo corrispondente alla durata legale degli  studi  universitari  e
 dei corsi speciali di perfezionamento unicamente ai dipendenti civili
 ai   quali  sia  stato  richiesto,  come  condizione  necessaria  per
 l'immissione in servizio, il diploma di laurea o, in aggiunta  quello
 di   specializzazione   rilasciato   dopo   la   frequenza  di  corsi
 universitari di perfezionamento, con  riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione;
    Dispone  che,  sospeso  il  giudizio  in  corso,  gli  atti  siano
 trasmessi alla Corte costituzionale per la risoluzione della predetta
 questione;
    Ordina che, a cura della segreteria  della  sezione,  la  presente
 ordinanza  sia  notificata  alle  parti in causa ed al Presidente del
 Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera
 e del Senato della Repubblica.
    Cosi' disposto  in  Ancona,  nella  camera  di  consiglio  del  16
 dicembre 1994.
                         Il presidente: LAURIA
 
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