N. 362 SENTENZA 13 - 24 luglio 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Sanita' pubblica - Enti ospedalieri - Dipendenti - Obbligo di stipula
 di assicurazione contro infortuni e malattie contratti in servizio  e
 per cause di servizio - Polizza addizionale all'assicurazione sociale
 obbligatoria   di   analogo   contenuto   -   Cumulo   -  Trattamento
 differenziato di favore rispetto agli  altri  pubblici  dipendenti  -
 Richiamo  alla  interpretazione  della  Cassazione - Discrezionalita'
 legislativa - Situazione ricorrente in  altri  settori  del  pubblico
 impiego - Non fondatezza.
 
 (D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, art. 30).
 
 (Cost., artt. 3 e 76).
 
(GU n.34 del 16-8-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;
 Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi
    MENGONI,  prof.  Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco
    GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.
    Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 30 del d.P.R.
 27 marzo 1969, n. 130 (Stato  giuridico  dei  dipendenti  degli  enti
 ospedalieri),  promosso  con  ordinanza  emessa l'11 marzo 1994 dalla
 Corte di cassazione sui ricorsi riuniti proposti dalla U.S.L. n. 8 di
 Ribera contro Veneziano Domenica ed altri e da Veneziano Domenica  ed
 altri  contro  la  U.S.L.  n.  8  di  Ribera,  iscritta al n. 618 del
 registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1994;
    Visto  l'atto  di  costituzione  di  Veneziano  Domenica ed altri,
 nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1995 il Giudice relatore
 Renato Granata;
    Uditi l'avv.to Carlo Mezzanotte per Veneziano Domenica ed altri, e
 l'avvocato  dello Stato Antonio Freni per il Presidente del Consiglio
 dei ministri.
                           Ritenuto in fatto
    1. - In un giudizio civile  promosso  dagli  eredi  di  un  medico
 ospedaliero  per  ottenere  il  risarcimento del danno corrispondente
 all'importo  del  premio  assicurativo  che  essi  avrebbero   dovuto
 percepire  qualora l'ente ospedaliero non avesse omesso di stipulare,
 a favore del dipendente, la polizza per malattia od infortuni a causa
 di servizio, di cui all'art. 30 del d.P.R. n. 130 del 1969, la  Corte
 di  Cassazione - adita in sede di impugnazione avverso la sentenza di
 appello che aveva accolto la domanda - ha ritenuto  rilevante  e  non
 manifestamente  infondata,  in  riferimento  agli  artt. 76 e 3 della
 Costituzione, ed ha per cio' sollevato, con ordinanza  dell'11  marzo
 1994, questione incidentale dell'art. 30 del d.P.R. cit., nella parte
 in  cui  detta norma (nell'interpretazione datane dalla stessa Corte)
 obbliga gli  enti  ospedalieri  a  stipulare  in  favore  dei  propri
 dipendenti un'assicurazione, contro infortuni e malattie contratti in
 servizio  e  per  cause  di  servizio,  ulteriore e distinta rispetto
 all'assicurazione sociale obbligatoria, di analogo contenuto, di  cui
 al d.P.R. n. 1124 del 1965.
    Secondo  il  giudice a quo, la previsione di un siffatto cumulo di
 assicurazione  privata  e  sociale  sarebbe  infatti  estranea   alla
 disciplina del rapporto di impiego degli altri pubblici dipendenti ed
 in  cio' si radicherebbe l'eccesso di delega, che motiva l'ipotesi di
 violazione dell'art. 76 Cost., poiche' proprio ai  principi  generali
 di  quella  disciplina il Governo avrebbe dovuto viceversa uniformare
 la regolamentazione del rapporto d'impiego del  personale  sanitario,
 secondo le direttive fissate nell'art. 42 numero 2 della legge n. 132
 del 1968.
    Parallelamente,    il    trattamento    ingiustificatamente   piu'
 favorevole, cosi' riservato ai dipendenti ospedalieri,  indurrebbe  a
 ritenere,   per   tale  profilo,  violato  anche  il  precetto  della
 eguaglianza.
    2. - Nel giudizio innanzi alla Corte si sono costituite  le  parti
 private,    per   sostenere   l'inammissibilita'   o   in   subordine
 l'infondatezza della questione di legittimita'.
    E' intervenuto altresi' il Presidente del Consiglio dei  ministri,
 per  il  tramite  dell'Avvocatura generale dello Stato. La quale ha a
 sua volta eccepito:
      in linea preliminare, l'inammissibilita' della impugnativa,  per
 non  avere  la  Corte di cassazione esaminato la contestazione (a suo
 avviso) "pregiudiziale" della convenuta  (in  ordine  alla  effettiva
 dipendenza  del  decesso  da  causa  di servizio) che - ove accolta -
 avrebbe reso irrilevante la questione in oggetto;
      nel merito, la non fondatezza della questione.
                        Considerato in diritto
    1. - La Corte e' chiamata a decidere se l'art. 30  del  d.P.R.  27
 marzo  1969,  n.  130  (Stato  giuridico  dei  dipendenti  degli enti
 ospedalieri) - interpretato nel  senso  che  l'ivi  previsto  obbligo
 delle amministrazioni ospedaliere di assicurare "adeguatamente a loro
 spese"  il  personale  dipendente  contro  il  rischio di infortuni e
 malattie professionali riguarda un trattamento assicurativo ulteriore
 e  distinto  rispetto   a   quello   derivante,   per   le   medesime
 amministrazioni,  dalla  normativa  generale di cui al d.P.R. n. 1124
 del 1965 - violi l'art. 76, perche' tra "i principi che  regolano  il
 rapporto di pubblico impiego", cui il legislatore delegato era tenuto
 ad  uniformarsi  (  ex  art. 42 numero 2 della legge n. 132 del 1968)
 "non esiste (quello de) il cumulo  obbligatorio  fra  l'assicurazione
 sociale  e  quella  privata";  e  l'art. 3 della Costituzione "per la
 disparita' di trattamento che si determina fra lo stato giuridico dei
 dipendenti ospedalieri,  che  fruiscono  del  vantaggio  connesso  al
 cumulo  delle  assicurazioni, rispetto a quello di altre categorie di
 pubblici impiegati per i quali tale cumulo non e' previsto".
    2. - La  questione  cosi'  prospettata,  contrariamente  a  quanto
 eccepito  dall'Avvocatura,  e'  rilevante,  perche'  - ove pure fosse
 fondato il motivo di ricorso con  cui  l'amministrazione  ospedaliera
 nega la dipendenza della morte del de cuius da causa di servizio - la
 cassazione  della sentenza di appello in ragione dell'accoglimento di
 tale censura, che presuppone  la  legittimita'  costituzionale  della
 norma  in  questione  e  solo critica l'applicazione fattane, avrebbe
 portata ad effetti innegabilmente diversi da quelli, per applicazione
 di norma costituzionalmente illegittima, quali invece conseguirebbero
 all'eventuale  accoglimento  della  quaestio  legitimitatis  proposta
 (cfr.  sentenze  n.  136  del  1992;  n.  97 del 1987; n. 3 del 1983;
 ordinanza n. 409 del 1991).
    3. - L'impugnativa e' peraltro infondata.
    3.1. - La norma denunciata  -  nell'interpretazione  motivatamente
 datane  dalla Corte di cassazione rimettente - non si pone infatti in
 contrasto con alcuno dei parametri invocati.
    Non ricorre in primo luogo l'ipotizzata  violazione  dell'art.  76
 Cost.,  poiche' - pacifico essendo, nella prospettazione dello stesso
 giudice a quo, che non  e'  sancito,  per  il  pubblico  impiego,  un
 divieto  di cumulo fra assicurazione sociale ed assicurazione privata
 (infortuni e malattia), con cui la norma delegata  si  sia  posta  in
 contraddizione  -  certamente  non vale poi a concretare il lamentato
 eccesso di delega il  fatto  che  non  esista  nella  disciplina  del
 pubblico  impiego,  cui il Governo era tenuto ad uniformarsi ai sensi
 della norma di delega sub art. 42 numero 2 della  legge  n.  132  del
 1968,  un  obbligo  di  assicurazione  aggiuntiva,  identico a quello
 introdotto per i dipendenti ospedalieri.
    La  delega  legislativa,  di  cui  al   citato   art.   76   della
 Costituzione,   non   elimina   infatti   ogni  discrezionalita'  del
 legislatore  delegato,  ne'  esclude  -  come  a  torto,  quindi,  si
 presuppone  nell'ordinanza di rinvio - la sua facolta' di valutare le
 specifiche situazioni da disciplinare, nella fisiologica attivita' di
 "riempimento" che lega i due livelli normativi (cfr. sentenze n.  237
 e  355  del  1993;  n. 4 del 1992; n. 21 del 1988). A maggior ragione
 quando la delega abbia una struttura  "a  maglie  larghe":  come  e',
 nella  specie,  per  quella  conferita con il citato art. 42 numero 2
 della legge n. 132 del 1968, che esprime una  generica  direttiva  di
 allineamento  della  disciplina  sullo stato giuridico dei dipendenti
 ospedalieri ai  "principi  del  pubblico  impiego",  senza  ulteriori
 puntualizzazioni  e  criteri di dettaglio (cfr. anche sentenze n. 141
 del 1993; nn. 250 e 259 del 1991).
    E  cio'  a prescindere dalla considerazione che comunque anche nel
 pubblico  impiego  la  previsione  di  un  obbligo  di  assicurazione
 complementare a carico della pubblica amministrazione - ancorche' non
 avente,  come  gia'  detto,  carattere  di  principio  - non soltanto
 ricorre in talune situazioni  particolari  (cfr.  leggi  18  dicembre
 1973,  n. 836 e 26 luglio 1978, n. 417, con riguardo ai dipendenti in
 missione che utilizzino aerei di linea; legge 20 febbraio 1958, n. 93
 e d.P.R. n.   810  del  1980,  con  riguardo  a  soggetti  esposti  a
 radiazioni  ionizzanti)  ma  e' anche presupposta, e con portata piu'
 generale, dalle norme di esecuzione  dello  statuto  degli  impiegati
 civili  dello  Stato  dettate con il d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, il
 cui art.  50  disciplina  la  liquidazione  dell'equo  indennizzo  in
 ipotesi  di  concorrenza  di questo con altra "assicurazione a carico
 dello Stato o di altra pubblica amministrazione"; equo indennizzo che
 peraltro, al pari dell'assicurazione generale obbligatoria di cui  al
 d.P.R.  n.  1124  del  1965,  puo'  incontrare limiti e condizioni di
 applicabilita' piu' rigorosi di quelli che, in tesi,  possono  essere
 stabiliti    nell'adempimento,   da   parte   della   amministrazione
 ospedaliera, dell'obbligo di assicurare  "adeguatamente"  il  proprio
 personale.
    3.2.   -   Resta   esclusa   pure   la   violazione  del  precetto
 dell'eguaglianza, poiche' proprio la "specialita'"  del  rapporto  di
 lavoro  ospedaliero  tenuta presente dal legislatore delegato - e che
 innegabilmente espone  gli  operatori  del  settore  al  pericolo  di
 contrarre  malattie  o  di subire infortuni a causa di servizio molto
 piu' intensamente di  quanto  ad  analogo  pericolo  sia  esposta  la
 generalita'   degli   altri   pubblici   impiegati  -  giustifica  il
 trattamento assicurativo  piu'  favorevole  ai  primi  riservato,  in
 stretta  ed esclusiva correlazione, comunque, ad eventi dipendenti da
 causa di servizio.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata la questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  30  del  d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (Stato giuridico dei
 dipendenti degli enti ospedalieri), sollevata,  in  riferimento  agli
 artt.  3  e  76  della  Costituzione,  dalla Corte di cassazione, con
 l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.
                      Il Presidente: BALDASSARRE
                         Il redattore: GRANATA
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.
                       Il cancelliere: DI PAOLA
 95C0965