N. 567 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 giugno 1995
N. 567 Ordinanza emessa il 9 giugno 1995 dal tribunale di Sassari nel procedimento penale a carico di Usai Maria Teresa ed altro Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991. (C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma). (Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134).(GU n.40 del 27-9-1995 )
IL TRIBUNALE Sentito il difensore di Usai Maria Teresa e Oggiano Antonio, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi; Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire, ha eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e cio' in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale; O S S E R V A Usai Maria Teresa e Oggiano Antonio, sono stati tratti all'odierno dibattimento con decreto del 24 marzo 1994 del g.i.p. presso questo tribunale sede per rispondere la Usai: del delitto di cui all'art. 314 del c.p.; l'Oggiano: del delitto di cui all'art. 314 del c.p.; entrambi del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 476 del c.p.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 545/1995) salvo i nomi degli imputati, ove ricorrano. 95C1149