N. 573 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 giugno 1995

                                N. 573
 Ordinanza emessa il 21 giugno  1995  dal  tribunale  di  Sassari  nel
 procedimento penale a carico di Moni Giampietro ed altro
 Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per
    sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale
    e  sull'amministrazione  della  giustizia  -  Lesione  del diritto
    inviolabile dell'uomo ad essere  giudicato  in  tempo  ragionevole
    sancito dall'art. 6 legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla
    sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.
 (C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).
 (Cost., artt. 2, 10, 101, 102 e 134; legge 4 agosto 1955, n. 848,
 art. 6).
(GU n.41 del 4-10-1995 )
                             IL TRIBUNALE
    Sentito il difensore di Moni Giampietro e Pala Italo Francesco, il
 quale  ha  chiesto  che il processo venga sospeso e rinviato, essendo
 egli assolutamente impedito a  comparire  per  legittimo  impedimento
 discendente  dalla  sua  adesione  alla  astensione dalle udienze nei
 procedimenti  a  carico  di  imputati  non detenuti, proclamata dagli
 Organismi nazionali forensi;
    Sentito il pubblico ministero,  il  quale,  premesso  di  ritenere
 legittimo  l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire, ha
 eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma
 del c.p.p., nella parte in cui  non  prevede  alcuna  disciplina  per
 l'ipotesi   in   cui   il   procedimento   rimanga  sospeso  a  tempo
 indeterminato, e cio' in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e  10
 della Carta costituzionale;
                             O S S E R V A
    Gli  imputati  sono  stati  tratti  all'odierno  dibattimento  con
 decreto  9  giugno  1993  del  g.i.p.  presso  questo  tribunale  per
 rispondere:  del delitto di cui agli artt. 110 e 81 c.p.v., 61, n. 2,
 del c.p., 10, 12 e 14 della legge n. 497/1974;  del  delitto  di  cui
 agli  artt.  110  e 337 del c.p.; in localita' Fossadu il 31 dicembre
 1992.
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 571/1995), salvo il nome degli imputati.
 95C1156