N. 436 SENTENZA 6 - 15 settembre 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Reati militari - Allontanamento illecito - Assenza dal  servizio  per
 un   giorno   non  ripetuta  -  Trattamento  sanzionatorio  penale  -
 Discrezionalita' legislativa - Raffronto tra situazioni non  omogenee
 - Non fondatezza.
 
 (C.P.M.P., art. 147).
 
 (Cost., art. 3).
 
(GU n.39 del 20-9-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Vincenzo CAIANIELLO;
 Giudici: avv. Mauro FERRI, prof. Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,
    dott.  Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano VASSALLI, prof. Francesco
    GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.
    Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 147 del codice
 penale militare di pace promosso con ordinanza emessa il  19  ottobre
 1994  dal  giudice  per  le  indagini preliminari presso il Tribunale
 militare di  Roma  nel  procedimento  penale  a  carico  di  Brunelli
 Vincenzo,  iscritta al n. 21 del registro ordinanze 1995 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale,
 dell'anno 1995;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 12 luglio 1995 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Il Giudice per le indagini preliminari  presso  il  Tribunale
 militare  di  Roma,  in sede di decisione sulla richiesta di rinvio a
 giudizio per il reato di allontanamento illecito  previsto  dall'art.
 147,  primo  comma,  del codice penale militare di pace, solleva, con
 ordinanza  del   19   ottobre   1994,   questione   di   legittimita'
 costituzionale  del  citato art. 147, in riferimento all'art. 3 della
 Costituzione, "nella parte in cui punisce l'assenza dal servizio, per
 un giorno, non ripetuta".
    Osserva il  giudice  a  quo  che  la  norma  sanziona,  sia  nella
 fattispecie di cui al primo comma (allontanamento non autorizzato dal
 servizio,  che ricomprende secondo la giurisprudenza anche il mancato
 rientro dalla libera uscita), sia in quella di cui al  secondo  comma
 (ritardata  presentazione  al  servizio), le assenze dal servizio che
 raggiungano la durata di almeno un  giorno  (e  che  non  superino  i
 quattro, scattando altrimenti la fattispecie della diserzione).
    L'incriminazione penale di una assenza rientrante nei limiti detti
 e'  sospettata  di  incostituzionalita',  in riferimento al parametro
 dell'eguaglianza, nel raffronto con quanto dispone il regolamento  di
 disciplina  militare (d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545; adottato ex art.
 5,  primo  comma,  della legge 11 luglio 1978, n. 382), che, al punto
 31) dell'allegato C, stabilisce che puo' essere applicata la sanzione
 disciplinare della consegna di  rigore  -  la  quale  consiste  nella
 permanenza  fino  a  quindici giorni in apposito spazio dell'ambiente
 militare - nei  confronti  del  militare  che  incorra  nel  "ritardo
 ingiustificato  e  ripetuto superiore alle otto ore nel rientro dalla
 libera uscita, dalla licenza o dal permesso".
    Ritiene il giudice a quo  che  la  presenza  del  requisito  della
 ripetizione   nell'ambito   della   condotta   sanzionabile   in  via
 disciplinare, e l'assenza invece di analogo requisito di  abitualita'
 nell'ambito   della  fattispecie  penale  denunziata,  determini  una
 irragionevole   "rottura   nella    gradualita'    del    trattamento
 sanzionatorio  fra  condotte  di  assenza  dal  servizio  di  diversa
 gravita'". Da un lato - osserva il rimettente - un ritardo che, anche
 per poco tempo, non raggiunga la durata minima di un giorno e  dunque
 non  configuri  il  reato  di allontanamento illecito non puo' essere
 sanzionato con la consegna di rigore ove non sia ripetuto: dunque per
 comportamenti immediatamente contigui quanto a gravita' si passerebbe
 direttamente da una sanzione disciplinare di  minore  gravita'  della
 consegna di rigore alla sanzione penale.
    Dall'altro,  la  ripetizione,  anche  per  una serie indefinita di
 volte, di ritardi inferiori a un  giorno  ma  prossimi  a  quelli  di
 rilievo penale, verrebbe comunque ad essere punita una sola volta con
 la sanzione disciplinare della consegna di rigore, pur rappresentando
 una  condotta  "complessivamente"  piu' grave di quella di un ritardo
 isolato di almeno un giorno, penalmente rilevante.
    Unica soluzione per ovviare a simili inconvenienti e',  ad  avviso
 del  rimettente,  quella di introdurre anche per la previsione penale
 denunciata un requisito di abitualita' analogo a quello stabilito  in
 ambito  disciplinare,  onde  temperare  il  rigore  della  disciplina
 punitiva, immutata dal 1941 ed ispirata a valori  diversi  da  quelli
 recati dalla legge sulla disciplina militare del 1978.
    Si  osserva  inoltre  nell'ordinanza  di  rinvio  che l'intervento
 richiesto alla  Corte  costituzionale  risulterebbe  in  armonia  con
 recenti  proposte  di  modifica  legislativa  e  segnatamente con uno
 schema di legge-delega  per  la  riforma  della  legislazione  penale
 militare  di pace apprestato da apposita commissione ministeriale. In
 detto elaborato si sottolinea  la  scarsa  o  nulla  offensivita'  di
 condotte  occasionali  di  assenza  dal reparto per breve tempo, e al
 contempo si rimarca l'esigenza di prevenire assenze ripetute, per  le
 quali  la sanzione disciplinare appare un deterrente non sufficiente,
 attraverso la prefigurazione "di un  reato  abituale".  Lo  strumento
 ipotizzato  de  iure  condendo  coinciderebbe  dunque  con il tipo di
 addizione richiesta alla Corte costituzionale.
    Non incide da  ultimo,  ai  fini  della  sollevata  questione,  il
 requisito di procedibilita' della richiesta del comandante di corpo (
 ex  art.  260  c.p.m.p.),  giacche'  nessun  criterio  e'  fornito ai
 comandanti  nell'esercizio  di  tale  potere  -  non   quello   della
 "reiterazione"  o abitualita' della condotta - e comunque perche' nel
 caso di specie la richiesta risulta proposta.
    2.- E' intervenuto in giudizio il  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, che, allegando la sostanziale identita'  della  questione  con
 altra  sollevata sulla stessa norma, e gia' dichiarata manifestamente
 infondata   (ordinanza   n.  448  del  1992),  conclude  per  analoga
 declaratoria.
                        Considerato in diritto
    1. - Il Giudice per le indagini preliminari  presso  il  Tribunale
 militare  di  Roma dubita della legittimita' costituzionale dell'art.
 147 del codice penale militare di pace, che  punisce  come  reato  di
 allontanamento  illecito l'assenza dal servizio militare superiore ad
 un  giorno  (ed  inferiore  a  cinque  giorni  a  partire  dai  quali
 l'infrazione   e'  punita  come  reato  di  diserzione).  Si  profila
 nell'ordinanza di rinvio il contrasto con l'art. 3 della Costituzione
 per irragionevolezza del trattamento sanzionatorio che configura come
 reato una assenza occasionale ed anche non  ripetuta,  nel  raffronto
 con quanto stabilito in ambito disciplinare dal regolamento approvato
 con d.P.R. n. 545 del 1986, il quale prevede per l'applicazione della
 consegna  di  rigore  il  requisito  della  ripetizione  del  ritardo
 ingiustificato e superiore alle otto ore, nel  rientro  dalla  libera
 uscita o dal permesso.
    Si   propone   nell'ordinanza  di  rinvio  che,  per  riportare  a
 ragionevolezza il sistema complessivo, si debba introdurre,  in  sede
 di  giudizio  di  costituzionalita',  nell'ambito  della  fattispecie
 prevista  come  reato  dalla  norma  impugnata,  il  requisito  della
 abitualita'  analogo a quello previsto per la fattispecie, sanzionata
 come illecito disciplinare, del ritardo ingiustificato superiore alle
 otto ore.
    2. - La questione non e' fondata.
    A parte il considerare che la soluzione proposta nell'ordinanza di
 rinvio  suppone  un  intervento  di  natura  legislativa,  implicando
 valutazioni e scelte discrezionali non consentite in sede di giudizio
 di costituzionalita', sta di fatto che l'ordinanza di rinvio pone tra
 loro   a   raffronto  situazioni  non  omogenee  che  il  legislatore
 assoggetta a regimi sanzionatori diversi, rispettivamente  di  natura
 disciplinare  in  un  caso  e  di  natura  penale  in  un altro. Tale
 diversita' di regime non fa apparire irragionevole la  configurazione
 delle  rispettive fattispecie in modo diverso ed impedisce percio' di
 poter  operare,  in  sede  di  giudizio  di   costituzionalita',   la
 trasposizione  di un elemento della fattispecie indicata come tertium
 comparationis  ed  assoggettata   a   sanzione   disciplinare,   alla
 fattispecie  penalmente  sanzionata dalla norma denunciata. Non senza
 rilevare,  in  ogni  caso,  che  il  profilo  di   censura   relativo
 all'asserita  mancanza  di  gradualita'  nel  passaggio dall'illecito
 disciplinare a quello penale quanto  alle  condotte  di  assenza  dal
 servizio  non tiene conto della possibilita', stabilita dall'art. 65,
 settimo comma, lettera a) del gia' citato d.P.R. n. 545 del 1986,  di
 sanzionare con la consegna di rigore fatti di rilievo penale ma per i
 quali  il  comandante  di  corpo  non abbia formulato la richiesta di
 procedimento; un potere questo che, se  oculatamente  esercitato,  e'
 idoneo ad attenuare il lamentato "salto" dalle punizioni disciplinari
 piu' lievi della consegna di rigore alle pene militari.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 147 del codice  penale  militare  di  pace,  sollevata,  in
 riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,  dal  Giudice  per  le
 indagini preliminari  presso  il  Tribunale  militare  di  Roma,  con
 l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 6 settembre 1995.
                 Il Presidente e redattore: CAIANIELLO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 15 settembre 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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