N. 47 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 settembre 1995

                                 N. 47
 Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
 cancelleria il 18 settembre 1995 (della regione Lombardia)
 Servizi   antincendi   -   Disposizioni   urgenti   per  prevenire  e
    fronteggiare gli  incendi  boschivi  sul  territorio  nazionale  -
    Attribuzione   alla   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
    Dipartimento   della   protezione   civile   della   potesta'   di
    sperimentazione  e  acquisizione  di  nuove  tecniche da impiegare
    nello spegnimento degli incendi boschivi e di utilizzazione  delle
    associazioni   di  volontariato  -  Previsione  di  uno  specifico
    finanziamento per le esigenze del Corpo nazionale dei  vigili  del
    fuoco  per  le  spese  relative  ai  Vigili  del fuoco volontari e
    comunque per il personale del Corpo e della facolta' delle regioni
    di  stipulare  convenzioni  con  il  Ministero  dell'interno   per
    l'utilizzazione   dei  Vigili  del  fuoco,  assumendosene  l'onere
    finanziario -  Lamentata  violazione  della  sfera  di  competenza
    regionale  in materia di difesa dei boschi dagli incendi (legge n.
    47/1995 e d.P.R. n. 616/1977) - Violazione del principio di  leale
    collaborazione  per  il  mancato  concerto  con le regioni - Abuso
    dello  strumento  del  decreto-legge  per  la  reiterazione  dello
    stesso,  in  assenza  dei  presupposti  di necessita' ed urgenza -
    Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn.  302/1988
    e 157/1995.
 (D.-L. 10 luglio 1995, n. 275, artt. 1, primo, secondo e terzo comma,
    2,  primo e secondo comma, e 3, convertito in legge 8 agosto 1995,
    n. 339).
 (Cost., artt. 3, 81, 97, 117, 118 e 119).
(GU n.48 del 22-11-1995 )
   Ricorso della regione Lombardia, in persona  del  presidente  della
 giunta    regionale   pro-tempore,   on.   dr.   Roberto   Formigoni,
 rappresentata e difesa, come da delega a margine del  presente  atto,
 ed  in  virtu'  di deliberazione di g.r. di autorizzazione a stare in
 giudizio,  dagli  avv.  proff.  Giuseppe  Franco  Ferrari  e  Massimo
 Luciani, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in
 Roma,  Lungotevere  delle  Navi  n.  30,  contro  la  Presidenza  del
 Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del  Consiglio  dei
 Ministri   pro-tempore,   per   la  dichiarazione  di  illegittimita'
 costituzionale del d.-l. 10 luglio 1995, n. 275, convertito in  legge
 8  agosto  1995,  n.  339,  "Conversione in legge del d.-l. 10 luglio
 1995,  n.  275,  recante  disposizioni  urgenti   per   prevenire   e
 fronteggiare  gli  incendi  boschivi  sul  territorio  nazionale" (in
 Gazzetta Ufficiale 17 agosto 1995,  n.  191  della  serie  generale),
 quanto agli artt. 1, comma 1, e 2, commi 1 e 2, nella parte in cui le
 disposizioni  ivi contenute attribuiscono al Ministero per le risorse
 agricole,  alimentari  e forestali, al Corpo nazionale dei vigili del
 fuoco e al Ministero dell'interno  significative  risorse  economiche
 per  lo  svolgimento di attivita' e/o l'approvvigionamento di mezzi e
 attrezzature, in settori nei quali  e'  prescritta  l'intesa  con  le
 regioni,  in assenza dell'intesa stessa; quanto all'art. 1 , comma 2,
 nella  parte  in  cui  la  disposizione  ivi  contenuta  assegna  una
 dotazione al Corpo forestale dello Stato per "l'attivazione di lavori
 socialmente  utili,  di  supporto  all'attivita'  di  conservazione e
 manutenzione del patrimonio boschivo", mentre tali attivita' sono  di
 competenza  delle Regioni; quanto all'art. 1, comma 3, nella parte in
 cui  la  disposizione  ivi  contenuta  assegna   altre   risorse   al
 Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio
 per "la sperimentazione e... la acquisizione  di  nuove  tecniche  da
 impiegare  per  lo  spegnimento  degli incendi boschivi, nonche' alla
 utilizzazione  delle  associazioni  di  volontariato...",da  un  lato
 prevedendo  l'intervento statale in materia di competenza regionale e
 dall'altro prefigurando l'uso di personale volontario senza  chiarire
 che  esso deve essere messo ad operare alle dipendenze delle regioni;
 quanto all'art. 3, e in generale quanto al provvedimento  legislativo
 nel  suo  insieme,  nella parte in cui, dopo avere disposto rilevanti
 stanziamenti a favore di organi  statali  in  materie  di  competenza
 regionale   o  come  minimo  presupponenti  intesa  con  le  regioni,
 contempla convenzioni tra le regioni e il Ministero dell'interno  per
 l'utilizzo  di  personale  e mezzi del Corpo nazionale dei vigili del
 fuoco con l'assunzione delle relative spese  a  carico  del  bilancio
 delle stesse regioni.
   1.  -  Con  precedente decisione n. 157 del 4 aprile/10 maggio 1995
 codesta ecc.ma Corte ha accolto parzialmente  ricorsi  delle  regioni
 Veneto e Lombardia indirizzati contro un provvedimento legislativo di
 tenore  analogo  a  quello ora impugnato, il d.-l. 15 giugno 1994, n.
 377, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1994, n. 497.
   In tale occasione, dopo  una  puntuale  ricostruzione  dello  stato
 della  disciplina  normativa  di settore nell'ottica dei rapporti tra
 Stato e regioni, la Corte ha tra l'altro affermato:
     a) che le  competenze  in  tema  di  difesa  dagli  incendi  sono
 regionali  (punto  5  del  Diritto) e che, pur non essendo escluso in
 base alla logica dell'emergenza un intervento  statale  (punto  3.3),
 non puo' neppure in tale caso prescindersi dall'intesa con le regioni
 (ancora punto 5);
     b)  che  il  ricorso  a  personale  volontario da parte del Corpo
 forestale dello Stato in tanto e' possibile  e  legittimo  in  quanto
 abbia  luogo  in  una con l'utilizzo di tale personale da parte della
 regione a cui e' destinato (punto 4).
   Il  Governo  ed  il  Parlamento  sembrano  ora  essersi  nuovamente
 discostati  per  intero  dalle chiare indicazioni fornite dalla Corte
 nella decisione citata.
   2. - L'art. 69 del d.P.R. n. 616/1977 ha disposto il  trasferimento
 alle  regioni  delle  funzioni  di  cui  alla  legge  n.  47/1975, ad
 inclusione delle attribuzioni programmatorie,  di  quelle  gestionali
 relative alle opere e ai mezzi per la prevenzione degli incendi, come
 e'  espressamente affermato dal terzo comma dello stesso art. 69, con
 le sole, esplicite eccezioni del servizio aereo di spegnimento  degli
 incendi  e  dell'impiego  dei  vigili  del  fuoco,  peraltro da porsi
 comunque in essere di intesa con le regioni (punto  3.2  del  diritto
 della decisione n. 157/1995).
   L'estraneita'  dello  Stato  alle  funzioni  predette  e' stata poi
 confermata dalla legge n. 491/1993, contenente il riordinamento delle
 competenze regionali e statali in  materia  agricola  e  forestale  e
 l'istituzione  del  Ministero  delle  risorse  agricole, alimentari e
 forestali adottata in conformita'  alla  volonta'  popolare  espressa
 nella  consultazione referendaria del 18 aprile 1993, soppressiva del
 Ministero  dell'agricoltura  e  foreste.  Tale  testo  normativo   ha
 disposto  che  "sono di competenza delle regioni tutte le funzioni di
 agricoltura e foreste, di  acquacoltura  e  agriturismo,  nonche'  le
 funzioni  relative  alla conservazione e allo sviluppo del territorio
 rurale ad esclusione di quelle attribuite  dalla  presente  legge  al
 Ministero...". Al nuovo dicastero la legge non riserva che competenze
 di  carattere generalissimo, attinenti principalmente ai rapporti tra
 il nostro ordinamento e quello internazionale o comunitario (art.  2,
 lettere  a, b, e c) ovvero alla definizione di politiche di indirizzo
 e coordinamento, nonche' di elaborazione e diffusione di informazioni
 e dati (art.  2, lett. d). Tali competenze vanno tutte esercitate nel
 rispetto del principio  fondamentale  che  ispira  la  riforma,  alla
 stregua  del  quale  tutte  le  funzioni  in materia di agricoltura e
 foreste sono, oggi, di competenza delle regioni.
   Cio' vale anche con riferimento alle attivita' di prevezione  degli
 incendi  boschivi,  rispetto alle quali la legge n. 491/1993 non solo
 conferma,  ma  rafforza  e  irrigidisce  le   menzionate   previsioni
 dell'art.  69, comma 3, del d.P.R. n. 616/1977.
   Nel  nuovo  scenario  normativo,  la tutela del patrimonio boschivo
 diviene una delle tante funzioni in materia di agricoltura e foreste,
 tutte di competenza regionale.
   In sintesi, la legge n. 491/1993 non solo non ha alterato in  danno
 delle  regioni  il  riparto  di  competenze  tra queste e lo Stato in
 riferimento alla prevenzione  degli  incendi  boschivi,  ma  anzi  ha
 ulteriormente  chiarito  la  assoluta  residualita'  delle competenze
 statali, in un'ottica di forte autonomia in materia di agricoltura  e
 foreste,  che  la  normativa  qui censurata aspira illegittimamente a
 rovesciare.
   I numerosi  interventi  statali  nella  materia,  pur  motivati  da
 ragioni  di  pervasiva  emergenza  (cfr. ad es. il d.-l. n. 332/1993,
 convertito in legge n.  428/1993  e  lo  stesso  d.-l.  n.  377/1993,
 convertito  in legge n. 467/1993), in tanto sono stati ritenuti dalla
 Corte  costituzionalmente  legittimi   in   quanto   compatibili,   o
 interpretati compatibilmente, con i predetti principi.
   Tali  principi,  viceversa,  sono ora nuovamente, pervicacemente, e
 per molti versi anche piu' gravemente, violati  nel  testo  normativo
 impugnato con il presente ricorso.
   3.1.  -  L'art.  1,  comma 1 e l'art. 2, commi 1 e 2 della legge n.
 339 attribuiscono rispettivamente al MiRAAF uno  stanziamento  di  40
 miliardi  "per  le esigenze di competenza del Ministero delle risorse
 agricole, alimentari e forestali relative alla gestione  operativa  e
 logistica  degli  aeromobili  Canadair  CL-215  e degli elicotteri in
 dotazione al corpo forestale dello Stato"; al Corpo  dei  vigili  del
 fuoco 30 miliardi per spese correnti di impiego, come missione, mense
 e  straordinari,  e  8 miliardi "per l'approvvigionamento dei mezzi e
 delle attrezzature, nonche' per la gestione dei nuclei di  elicotteri
 in  dotazione  al Ministero dell'interno necessari a fronteggiare gli
 incendi boschivi...".
   In  sintesi,  tutte le disposizioni in questione hanno in comune la
 previsione di  finanziamenti  per  lo  svolgimento  di  attivita'  di
 gestione  relative a funzioni che l'art. 69 del d.P.R. n. 616/1977, e
 con esso la giurisprudenza costituzionale, consentono allo Stato solo
 d'intesa con le regioni. Tale vincolo non e' rispettato nella  specie
 ne'  a  livello  di  mera  garanzia  di  principio  ne' tanto meno in
 concreto  sul  piano  delle  effettive   garanzie   organizzative   e
 procedimentali, di cui non v'e' traccia nel disposto normativo.
   Si  assume  pertanto  la  violazione  degli  artt.  117 e 118 della
 Costituzione, con riferimento all'art. 69 del d.P.R. n. 616/1977 e al
 d.P.R. n.  11/1972, oltre che alla legge n. 491/1993,  nonche'  degli
 artt.  3  e  97 della Costituzione, con riferimento alle stesse norme
 primarie  interposte,  per  essere  introdotto,  o   confermato   e/o
 rafforzato,  un  contesto  organizzativo  e finanziario disfunzionale
 rispetto al corretto assetto delle competenze e impeditivo  del  loro
 regolare dispiegarsi procedimentale.
   3.2.  -  L'art. 1, comma 2, stanzia 1,5 miliardi "per l'attivazione
 di  lavori  socialmente   utili,   di   supporto   all'attivita'   di
 conservazione  e  manutenzione  del patrimonio boschivo di competenza
 del Corpo forestale dello Stato", con l'utilizzo  dei  lavoratori  di
 cui al d.-l. n. 232/1995.
   I  compiti  di conservazione e manutenzione del patrimonio boschivo
 sono interamente devoluti alle regioni, non  eccettuandosi  che  l'1%
 del  patrimonio  immobiliare  della soppressa Azienda di Stato per le
 foreste demaniali. Non si vede dunque come possa il  Corpo  forestale
 dello  Stato  effettuare  tali spese, salvo che non si riferiscano al
 predetto 1%, il che peraltro il legislatore statale non ha precisato.
 Analogamente illegittimo, poi il richiamo all'utilizzo del  personale
 di cui al d.-l. n. 232/1995, non convertito e sostituito dal d.-l.  4
 agosto 1995, n. 326, pure non convertito all'atto della pubblicazione
 della legge impugnata.
   Si  assume  pertanto  la  violazione  degli  artt.  117 e 118 della
 Costituzione, anche con riferimento agli artt. 68, 69 e 71, al d.P.R.
 n. 11/1972 e alle leggi nn. 47/1975 e 491/1993.
   3.3. - L'art. 1, comma 3, assegna al Dipartimento della  protezione
 civile   della   Presidenza   del  Consiglio  3,5  miliardi  "per  le
 esigenze...    finalizzate  anche  alla   sperimentazione   ed   alla
 acquisizione  di nuove tecniche da impiegare per lo spegnimento degli
 incendi boschivi, nonche' alla utilizzazione  delle  associazioni  di
 volontariato,   secondo  le  disposizioni  contenute  nel  d.P.R.  21
 settembre 1994, n. 613".
   Nessuna disposizione del d.P.R. n. 616/1977, e in specie non l'art.
 69  ne'   l'art.71,   che   elenca   le   competenze   agro-forestali
 tassativamente riservate allo Stato, assegna allo Stato competenze di
 ricerca nel settore in questione, tanto meno in assenza di intese con
 le  regioni,  alle quali compete la parte prevalente delle competenze
 in materia.
   Anche sotto questo profilo si assumono  dunque  violati  gli  artt.
 117  e 118 della Costituzione, con riferimento agli artt. 69 e 71 del
 d.P.R. n. 616/1977 e al d.P.R. n. 11/1972, nonche' gli artt.  3 e  97
 con riferimento alle stesse disposizioni primarie interposte.
   Inoltre,   la   non   meglio   identificata   utilizzazione   delle
 associazioni di volontariato, incomprensibile in se' e per  se',  non
 puo'  che  celare l'utilizzazione degli operatori del volontariato. A
 questi  ultimi,  peraltro,  si  applicano  evidentemente  i  principi
 elaborati  dalla Corte e riconfermati dalla citata, recente pronuncia
 n. 157/1995. In tale  occasione,  il  Collegio  ha  chiarito  che  il
 volontariato,  sia  alla  luce  della  legge  n.  266/1991,  sia dopo
 l'entrata in vigore del d.P.R.  n. 613/1994 pur richiamato nel  comma
 impugnato,  e'  radicato  nel  territorio e quindi in base al sistema
 complessivo di competenze, puo' al massimo essere selezionato a  cura
 del  Corpo  forestale,  ma  i  volontari  certo  non  possono  venire
 inquadrati  nel  corpo   come   ausiliari,   ne'   possono   sfuggire
 all'utilizzo  da parte delle regioni sul cui territorio sono chiamati
 ad operare. Anche nel caso in  esame,  dunque,  deve  giungersi  alla
 conclusione  che  la  Corte  ha  gia'  fatto  propria  nella sentenza
 157/1995  (punto  4):  che  cioe'  la   disposizione   impugnata   e'
 costituzionalmente  illegittima  "in  quanto  non  riserva  il potere
 d'impiego degli operatori  antincendio  volontari  alla  regione  cui
 questi sono stati destinati".
   Si  assume  pertanto  la  violazione  degli  artt.  117 e 118 della
 Costituzione anche con riferimento agli artt. 69 e 71 lettera g)  del
 d.P.R.  n.  616/1977 e 11 del d.P.R. n. 11/1972, nonche' agli artt. 5
 legge n.  47/1975 e 10 legge n. 491/1993, nonche' infine ai  principi
 ispiratori  della  legge  n.  266/1991.  Sul  punto, giova richiamare
 altresi'  la  decisione  n.  75/1992  sul  volontariato,  oltre   che
 rammentare  che  la  regione Lombardia ha gia' disciplinato l'impiego
 del volontariato nel settore con propria legge n. 33/1972.
   3.4. - L'art. 3, comma 1, prevede che le regioni possano  stipulare
 apposite convenzioni con il Corpo dei vigili del fuoco "per utilizzo,
 compatibilmente   con   le   contingenti   (sic)  disponibilita',  di
 personale, e mezzi... assumendone in carico le relative spese".
   Qui,  il  pregiudizio  economico  e  funzionale  determinato  dalla
 normativa impugnata si fa ancor piu' clamoroso.
   Non  solo  imponenti  risorse  (in  tutto  circa  80  miliardi  per
 l'esercizio  finanziario  1995)  sono  dirottate   allo   Stato   per
 consentire  a  diversi  suoi  organi  lo  svolgimento di funzioni che
 dovrebbero essere riservate alle regioni (e che solo l'emergenza e le
 relative esigenze di unitarieta' consentono  di  accentrare  in  capo
 allo  Stato,  purtuttavia d'intesa con le regioni), ma queste ultime,
 per riaccedere convenzionalmente alle  funzioni  di  cui  sono  state
 spogliate,  e  per  esercitare quel che rimane delle funzioni proprie
 meglio che con le poche strutture disponibili dopo  il  drenaggio  di
 risorse a favore dello Stato in nome dell'emergenza, devono conferire
 altre  risorse  per  convenzione.   E' evidente che, se questa logica
 dovesse venire legittimata, si perpetrerebbe un vero e proprio  ciclo
 perverso, una sorta di paradosso della poverta', per cui l'emergenza,
 divenuta  cronica  -  ed infatti la straordinarieta' si ripete piu' o
 meno nelle stesse  forme  per  il  terzo  anno  consecutivo  -  viene
 riprodotta  prima  con  lo  storno  di risorse in nome dell'unita' di
 sforzi per fronteggiarla e poi con il dirottamento  convenzionale  di
 altre, si presume non minori, per l'impossibilita' di fronteggiare in
 proprio  quella  stessa emergenza che ha giustificato l'impoverimento
 del titolare istituzionale della funzione.
   Non  potrebbe,  in  avverso, obiettarsi che codesta ecc.ma Corte ha
 affermato, proprio nella sentenza n.  157/1995,  che  lo  Stato  puo'
 adottare interventi anche in materie di competenza regionale, purche'
 essi  "presentino  il  carattere della straordinarieta' ed i relativi
 finanziamenti  risultino   aggiuntivi   rispetto   ai   trasferimenti
 ordinari".
   Deve infatti rilevarsi, in primo luogo, che il constatato, continuo
 ripetersi  di  interventi statali nella materia qui in discussione e'
 la migliore riprova  della  assoluta  assenza  di  "straordinarieta'"
 degli  stessi. Questo nuovo episodio conferma, anzi, come sia rimasto
 del tutto inascoltato l'appello che proprio la sentenza  n.  157/1995
 ha  lanciato al legislatore, perche' "riconduca a sistema le svariate
 attribuzioni oggi esistenti": il decreto impugnato non contiene alcun
 "disegno organico",  e  si  muove  proprio  nell'ottica  angusta  del
 "rapporto  evento-intervento",  che codesta ecc.ma Corte aveva inteso
 censurare una volta per tutte. E' lo stesso legislatore  statale  che
 ammette  il  vizio  della  propria  azione,  laddove,  nelle premesse
 dell'atto impugnato, afferma espressamente che esso viene adottato in
 ragione  dell'"imminente  periodo  estivo",  quasi  a  comprovare  la
 limitatezza delle finalita' legislative e l'asfitticita' del connesso
 disegno  normativo.  Non  puo' esservi "straordinarieta'", insomma se
 essa e' frutto dell'imprevidenza e  della  pigrizia  del  legislatore
 statale,  che non e' ancora addivenuto a quella sistemazione organica
 della materia che risulta ogni  giorno  piu'  necessaria.  Ne'  puo',
 parallelamente,  parlarsi  di  una  "emergenza"  che  giustifichi  lo
 sconvolgimento dell'ordine costituzionale delle competenze statali  e
 regionali.   A   parte   i   limiti   generali  gia'  chiariti  dalla
 giurisprudenza costituzionale (cfr.  la sent. n. 307/1983),  infatti,
 anche  in  questo  caso ci troviamo di fronte ad una emergenza che e'
 frutto dell'inazione statale, e non  puo'  -  dunque  -  giustificare
 improvvisi ed estemporanei interventi, violativi dell'autonomia degli
 enti regionali.
   Quanto  alla "aggiuntivita'" dei finanziamenti previsti dal decreto
 impugnato, si  deve  invece  osservare  che  essa,  in  realta',  non
 sussiste.    E'  chiaro,  infatti,  che le risorse destinate al Corpo
 nazionale dei vigili del fuoco sono, in realta', dirottate da  quelle
 che  dovrebbero essere attribuite alle regioni per lo svolgimento dei
 loro compiti istituzionali in materia. E' lo stesso art. 3, comma  1,
 del  d.-l.    n.  275/1995,  infatti, che riconosce l'interesse delle
 regioni ad avvalersi del personale e dei mezzi del Corpo,  prevedendo
 pero'  che,  nel caso, le relative spese gravino sulla stessa regione
 richiedente.    Delle  due,  invero,  l'una:  se  al  Corpo  spettano
 interventi  tipicamente  statali,  si  giustificano  i  finanziamenti
 previsti, ma non si comprende per quale ragione le regioni dovrebbero
 essere autorizzate a valersi del Corpo medesimo; se invece  il  Corpo
 e'  chiamato  a  svolgere  compiti  di  spettanza  regionale,  e' ben
 giustificato  il  relativo  utilizzo   da   parte   delle   autonomie
 territoriali,  ma  non si comprende per quale ragione esse dovrebbero
 accollarsi costi che non sono coperti da alcun finanziamento  perche'
 le  somme  che  sarebbero  state  necessarie  a  copertura sono state
 stornate dal legislatore statale.
   Non  di  finanziamenti  aggiuntivi,  pertanto,  si  tratta,  ma  di
 finanziamenti  che  sono sottratti a quella che sarebbe stata la loro
 destinazione naturale, in connessione con  quello  che  e'  l'assetto
 costituzionale e legislativo delle relative attribuzioni.
   Si  rileva  dunque la violazione degli artt. 117, 118, 119, 81, 3 e
 97, con riferimento agli artt.  69 e 71 del d.P.R.  n.  616/1977,  al
 d.P.R. n. 11/1972 e alla legge n. 491/1993.
                               P. Q. M.
   Si  chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte  costituzionale  voglia, in
 accoglimento  del  presente  ricorso,   dichiarare   l'illegittimita'
 costituzionale  del d.-l. 10 luglio 1995, n. 275, convertito in legge
 8 agosto 1995, n. 339, "Conversione in  legge  del  d.-l.  10  luglio
 1995,   n.   275,   recante  disposizioni  urgenti  per  prevenire  e
 fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale", nel  suo
 insieme e in specie quanto agli artt. 1, commi 1, 2 e 3; 2, commi 1 e
 2; 3.
     Milano-Roma, addi' 6 settembre 1995
   Avv. prof. Giuseppe Franco   Ferrari - avv. prof. Massimo Luciani
 95C1241