N. 645 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 gennaio - 7 settembre 1995

                                N. 645
 Ordinanza   emessa   il   30   gennaio  1995  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 7  settembre  1995)  dal  pretore  di  Ferrara  nel
 procedimento penale a carico di Costa Ugo
 Ambiente  (tutela  dell')  -  Scarico  di insediamento produttivo con
    parametri superiori ai limiti tabellari previsti  dalla  legge  n.
    319/1976  - Modifica della disciplina degli scarichi recapitanti o
    meno  in  pubbliche   fognature   effettuata   con   decreto-legge
    ripetutamente  reiterato  anche  di contenuto diverso - Denunciato
    abuso  di  tale  forma  di  legiferazione  per  la  mancanza   del
    presupposto   della   "necessita'   ed   urgenza"   -  Conseguente
    sottrazione alle assemblee parlamentari della loro  competenza  in
    materia penale - Possibile disparita' di trattamento tra cittadini
    giudicati per fattispecie identiche ma sotto la vigenza di diversi
    decreti-legge - Violazione del principio della riserva di legge in
    materia penale.
 (D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 3).
 (Cost., artt. 3, 25, secondo comma, e 77).
(GU n.42 del 11-10-1995 )
                              IL PRETORE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza nel procedimento penale a
 carico di Costa Ugo,  nato  a  Rosignano  il  3  aprile  1943,  quale
 titolare  della "Pergine S.p.a." con sede a Ferrara, via Michelini n.
 16, ivi dom.to per la carica, imputato del reato p.  e  p.  dall'art.
 21,  primo  e  terzo  comma,  della  legge 10 maggio 1976 n. 319, per
 avere, nella citata qualita',  effettuato  uno  scarico  in  pubblica
 fognatura  avente  parametro di azoto ammoniacale superiore ai limiti
 di accettabilita' di cui alla tabella "C" della legge medesima.
                             O S S E R V A
    Che  il  difensore  dell'imputato  avv. P. Solinas ha richiesto la
 pronuncia di questo pretore in ordine alla ipotesi di rilevanza e non
 manifesta infondatezza della questione di legittimita' del  d.-l.  16
 gennaio 1995, n. 9, nell'intero suo testo, per violazione degli artt.
 25  e  77  della Costituzione, con trasmissione degli atti alla Corte
 costituzionale.
    Osserva  il  pretore  che  la  richiesta  e'  fondata  e  ritiene,
 pertanto,   di   dover  dichiarare  rilevante  e  non  manifestamente
 infondata, per violazione degli artt. 3, 25 e 77 della  Costituzione,
 la  questione  di  legittimita'  costituzionale  del d.-l. 16 gennaio
 1995, n. 9, nell'intero  suo  testo,  in  particolare,  in  relazione
 all'art. 3 dello stesso.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 644/1995).
 95C1249