N. 645 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 gennaio - 7 settembre 1995
N. 645 Ordinanza emessa il 30 gennaio 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 settembre 1995) dal pretore di Ferrara nel procedimento penale a carico di Costa Ugo Ambiente (tutela dell') - Scarico di insediamento produttivo con parametri superiori ai limiti tabellari previsti dalla legge n. 319/1976 - Modifica della disciplina degli scarichi recapitanti o meno in pubbliche fognature effettuata con decreto-legge ripetutamente reiterato anche di contenuto diverso - Denunciato abuso di tale forma di legiferazione per la mancanza del presupposto della "necessita' ed urgenza" - Conseguente sottrazione alle assemblee parlamentari della loro competenza in materia penale - Possibile disparita' di trattamento tra cittadini giudicati per fattispecie identiche ma sotto la vigenza di diversi decreti-legge - Violazione del principio della riserva di legge in materia penale. (D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 3). (Cost., artt. 3, 25, secondo comma, e 77).(GU n.42 del 11-10-1995 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Costa Ugo, nato a Rosignano il 3 aprile 1943, quale titolare della "Pergine S.p.a." con sede a Ferrara, via Michelini n. 16, ivi dom.to per la carica, imputato del reato p. e p. dall'art. 21, primo e terzo comma, della legge 10 maggio 1976 n. 319, per avere, nella citata qualita', effettuato uno scarico in pubblica fognatura avente parametro di azoto ammoniacale superiore ai limiti di accettabilita' di cui alla tabella "C" della legge medesima. O S S E R V A Che il difensore dell'imputato avv. P. Solinas ha richiesto la pronuncia di questo pretore in ordine alla ipotesi di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimita' del d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9, nell'intero suo testo, per violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione, con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Osserva il pretore che la richiesta e' fondata e ritiene, pertanto, di dover dichiarare rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 3, 25 e 77 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9, nell'intero suo testo, in particolare, in relazione all'art. 3 dello stesso.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 644/1995). 95C1249